"Premesso (...) che, per poter erogare prestazioni in favore degli utenti del Servizio sanitario nazionale con corrispettivo a carico dell'Amministrazione Pubblica, le strutture private devono essere dotate di autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie, rilasciata in base al rispetto di requisiti minimi per la tutela della sicurezza del paziente e degli operatori, accreditamento istituzionale, riconducibile al genus della concessione di pubblico servizio, e accordi contrattuali, finalizzati alla specificazione di volumi e tipologia delle prestazioni ed a fissare l’ammontare complessivo della remunerazione, è stato chiarito innanzitutto che, nell'ambito della predetta sequenza, la fase dell'accordo, avente la sua fonte normativa nell'art. 8-quinquies del d.lgs. n. 502 del 1992, pone il rapporto di accreditamento su una base strettamente negoziale, sì che al di fuori del contratto la struttura accreditata non è obbligata ad erogare prestazioni agli assistiti."