Deboli, svantaggiati  -  Alceste Santuari  -  04/01/2025

Accreditamento (socio) sanitario e la proroga dei termini: quali prospettive future? - art. 36, l. 16 dicembre 2024, n. 193

Il consolidamento quasi perpetuo di situazioni economiche soggettive, registrato in molti contesti regionali in virtù delle previsioni normative in materia di accreditamento contenute nelle due riforme della sanità (1992-1993 e 1999), a scapito del libero gioco concorrenziale tra operatori economici privati  nell’ambito dei servizi e delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie, è stato criticato in quanto ritenuto una deroga non accettabile al principio eurounitario della concorrenza, in specie da parte dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Quale risposta alle critiche in oggetto, l’art. 15 della legge 5 agosto 2022, n. 118, ha introdotto nell’ordinamento giuridico una revisione della disciplina in materia di accreditamento, convenzionamento monitoraggio e valutazione delle strutture private. La revisione è orientata a rendere più contendibili gli accreditamenti e, in particolare, gli accordi contrattuali da essi discendenti, qualificando il processo valutativo in una dimensione temporale circoscritta e stressando maggiormente la valutazione degli obiettivi raggiunti.

Coerentemente con un impianto finalizzato a rendere l’accreditamento più “competitivo”, l’art. 15 della legge in parola assegna alle Regioni il compito di individuare i soggetti privati da accreditare attraverso procedure trasparenti, eque e non discriminatorie, previa pubblicazione di avvisi che contengano criteri oggettivi di selezione, i quali, in particolare, valorizzino la qualità delle specifiche prestazioni sanitarie da erogare. La selezione, in ossequio all’obiettivo dichiarato dalla norma di evitare che si generino rendite di posizione soggettive, deve avvenire periodicamente, considerando le specificità organizzative e in coerenza con la programmazione regionale, le eventuali esigenze di razionalizzazione della rete in convenzionamento, nonché l’attività svolta per i soggetti già titolari di accordi contrattuali.

Al fine di dettagliare i principi contenuti nell’art. 15 sopra richiamato, il decreto del Ministero della Salute del 19 dicembre 2022 ha, tra l’altro, specificato tra i requisiti previsti per la selezione dei soggetti da accreditare e la necessaria attività di monitoraggio da condurre sulle attività svolte dai soggetti contrattualizzati.

Dalle disposizioni sopra commentate appare evidente che la ratio che ha ispirato l’intervento legislativo è da rintracciare nell’intenzione di rendere il regime dell’accreditamento istituzionale, maggiormente conforme e coerente con il principio eurounitario di concorrenza, da un lato, e maggiormente orientato ai canoni dell’efficienza e di risultato, dall’altro.

In questa cornice normativa, si colloca l’art. 36 della legge 16 dicembre 2024, n. 193 (pubblicata nella G.U. n. 295 del 17 dicembre 2024), recante “Sospensione dell’efficacia delle disposizioni in materia di accreditamento e di accordi contrattuali con il servizio sanitario nazionale”, che prevede quanto segue:

“Al fine di procedere a una revisione complessiva della disciplina concernente l’accreditamento istituzionale e la stipulazione degli accordi contrattuali per l’erogazione di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie per conto e a carico del Servizio sanitario nazionale, l’efficacia delle disposizioni di cui agli articoli 8-quater, comma 7, e 8-quinquies, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nonché del decreto del Ministro della salute 19 dicembre 2022 é sospesa fino agli esiti delle attività del Tavolo di lavoro per lo sviluppo e l’applicazione del sistema di accreditamento nazionale. E comunque, non oltre il 31 dicembre 2026”.

Si tratta di una previsione fortemente richiesta dalle associazioni di rappresentanza delle strutture socio-sanitarie, che rimette ad uno specifico “Tavolo” di concertazione e verifica le “regole di sistema”.

Potrà essere quella l’occasione per definire un set di criteri e principi condivisi per delineare un quadro di riferimento che permetta alle singole Regioni di costruire regole maggiormente coerenti con le caratteristiche dei soggetti erogatori?

Potranno/vorranno le Regioni riconoscere le differenze intercorrenti tra soggetti non profit e sistema della cooperazione sociale, da un lato e le imprese for profit, dall’altro?

Sarà possibile individuare meccanismi di valorizzazione, sostegno e promozione di elementi innovativi, che contribuiscano ad un innalzamento degli standard qualitativi offerti dalle strutture accreditate?

Sarà quella l’occasione per costruire “ponti” tra la disciplina dell’accreditamento istituzionale di livello regionale e i principi della co-progettazione, come l’esperienza della Regione Toscana insegna?

E’ ipotizzabile definire linee di intervento fondate sul riconoscimento della peculiarità dei servizi oggetto di accreditamento, anche al fine di evitare un “appiattimento eccessivo” sulle regole di mercato?

E, dunque, l’augurio è che la disposizione di cui all’art. 36 della legge annuale per il mercato e la concorrenza possa costituire un passaggio utile e funzionale alla revisione di uno dei pilastri del nostro sistema sanitario nazionale e della sua capacità di garantire i livelli essenziali delle prestazioni.




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