Il gatto e il cane hanno certamente un piccolo valore di mercato. In certi casi, magari, questo valore non è tanto piccolo. Ma spesso un cane o un gatto non vale più di qualche decina di euro. E lo stesso vale per i canarini e per i criceti.
Se per caso una di queste bestiole viene uccisa illecitamente da qualcun altro il proprietario dell’animale potrà chiedere il risarcimento del danno. Non importa vedere qui se chi ha ucciso l’animale sia responsabile in via contrattuale (ad esempio gestiva una dog house per tenere l’animale del proprietario che andava in vacanza) oppure in via extracontrattuale (incidente stradale). In entrambi i casi il proprietario avrà il risarcimento per il danno patrimoniale per il valore della bestiola che è stata uccisa. E si intende che il valore alle volte potrebbe essere molto alto: basta pensare a un cane o a un gatto che siano abituati a vincere dei concorsi di bellezza.
In realtà è abbastanza raro che sia questo il vero punto del discorso. Che il gatto valga tanto oppure poco, ciò che importa al proprietario nel momento in cui il micio viene ucciso è la grande perdita e il grande dolore che egli risente per effetto di questo lutto.
Ebbene, tale momento di carattere non patrimoniale è anch’esso risarcibile?
Fino a poco tempo fa i giudici erano divisi a riguardo: e uno degli argomenti che i magistrati contrari al risarcimento utilizzavano era che gli animali non erano previsti nella Costituzione.
Oggi però questo argomento è stato superato: la legge Costituzionale dell’11 febbraio 2022, n. 1 (in G.U. 22/02/2022, n.44) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) l'introduzione di un nuovo comma in fine all'art. 9.
Il nuovo articolo 9 è questo “La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione. Tutela l'ambiente, la biodiversita' e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali.”
In conseguenza di questo cambiamento, non c’è dubbio che oggi il proprietario dell’animale possa chiedere ed ottenere anche il risarcimento del danno non patrimoniale: sia nella veste di danno morale (sofferenza, nostalgia, senso di vuoto) sia in quello di danno esistenziale (abitudini di vita cambiate, compagnia perduta, passeggiate a cui si deve rinunciare).”
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