Pubblica amministrazione  -  Alceste Santuari  -  09/01/2025

Un Comune può concedere in forma gratuita la gestione di un centro sportivo ad un’associazione sportiva – Corte dei Conti Lombardia, n. 251/2024/PAR

Un sindaco ha richiesto alla Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia di sapere se il comune, nella realizzazione delle proprie finalità istituzionali, nello specifico, l’avviamento e/o la facilitazione allo sport, può stipulare con un’associazione sportiva dilettantistica locale apposita convenzione avente ad oggetto la gestione del centro sportivo comunale, senza prevedere alcun corrispettivo.

La Sezione, con delibera n. 251 del 17 dicembre 2024, ha statuito quanto segue:

  1. è potere-dovere dell’Ente, in quanto rientrante nell’ambito della sua discrezionalità amministrativa, adottare le scelte concrete sulla gestione amministrativo finanziario contabile, con le correlative opportune cautele e valutazioni che la sana gestione richiede;
  2. la gestione dei beni pubblici impone alla P.A. di rispettare i principi di imparzialità e buon andamento, in una prospettiva orientata anzitutto ad assicurare il raggiungimento dell’equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico;
  3. ne discende che, in prima battuta, la gestione dei beni pubblici deve avere luogo in un’ottica volta ad assicurarne la redditività e lo sfruttamento economico;
  4. l’ordinamento giuridico, tuttavia, riconosce talune eccezioni al principio di redditività, quando rilevi un interesse pubblico equivalente o superiore rispetto a quello perseguito mediante sfruttamento economico del bene pubblico.

In quest’ottica, inter alia, la Sezione:

  1. riconosce che gli artt. 70 e seguenti del Codice del Terzo settore possono rappresentare una valida alternativa, funzionale alla promozione e valorizzazione dell’attività sportiva, la cui “socialità” è stata recentemente sancita in Costituzione dall’art. 33, u.c.;
  2. richiama l’art. 6, d. lgs. n. 38/2021, che prevede che “l’uso degli impianti sportivi in esercizio da parte degli enti locali territoriali è aperto a tutti i cittadini e deve essere garantito, sulla base di criteri obiettivi, a tutte le società e associazioni sportive” e che qualora la Pubblica Amministrazione non provveda alla gestione diretta degli impianti stessi, “la gestione è affidata in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d’uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l’individuazione dei soggetti affidatari.”;
  3. richiama l’art. 56 del Codice del Terzo settore, laddove consente alle P.A. di sottoscrivere convenzioni con le APS e le OdV;
  4. richiama l’art. 6 del Codice dei contratti pubblici, che legittima il ricorso a modelli organizzativi di amministrazione condivisa, privi di rapporti sinallagmatici.

Quanto deliberato dalla Sezione lombarda merita particolare attenzione, almeno per due ordini di motivi. Il primo attiene al riconoscimento dello “specifico valore” degli enti del terzo settore: essi, in ragione delle finalità perseguite, delle attività di interesse generale svolte e delle modalità attraverso cui le attività in parola sono svolte (senza scopo di lucro), ne fanno i soggetti giuridici “privilegiati” per stabilire collaborazioni con le P.A. “altere” rispetto alle tradizionali modalità sinallagmatiche.

Il secondo riguarda la discrezionalità amministrativa degli enti pubblici: nel rispetto dei principi che devono informare l’azione amministrativa (buon andamento, non discriminazione, trasparenza, parità di accesso, valutazione comparativa), gli enti locali possono finanche ipotizzare di affidare in forma gratuita la gestione del contro comunale sportivo, in quanto proprio la specifica qualificazione giuridica degli Enti del Terzo settore garantisce il perseguimento della finalità sociale che il comune intende perseguire, che può essere ritenuta quanto meno equivalente alla necessità di assicurare il principio di redditività dei beni pubblici.

La delibera, in ultima analisi, permette agli enti locali di programmare i propri interventi in ambito sportivo, facendo leva sulle previsioni contenute sia nel d. lgs n. 38/2021 sia in quelle del Codice del Terzo settore, che possono valorizzare, nello specifico, l’azione delle associazioni sportive dilettantistiche. Da ciò discende che la dimensione collaborativa e, quindi, la co-amministrazione rappresenta non soltanto un modello legittimato dall’ordinamento giuridico, ma anche applicabile, in specie quando le finalità sociali perseguite dagli enti pubblici trovano una loro realizzazione da parte di soggetti, segnatamente, gli Enti del Terzo settore, ai quali l’ordinamento medesimo (cfr. per esempio l’art. 1, d. lgs. n. 117/2017) ha attribuito una funzione pubblicistica.




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