Un sindaco ha richiesto alla Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia di sapere se il comune, nella realizzazione delle proprie finalità istituzionali, nello specifico, l’avviamento e/o la facilitazione allo sport, può stipulare con un’associazione sportiva dilettantistica locale apposita convenzione avente ad oggetto la gestione del centro sportivo comunale, senza prevedere alcun corrispettivo.
La Sezione, con delibera n. 251 del 17 dicembre 2024, ha statuito quanto segue:
In quest’ottica, inter alia, la Sezione:
Quanto deliberato dalla Sezione lombarda merita particolare attenzione, almeno per due ordini di motivi. Il primo attiene al riconoscimento dello “specifico valore” degli enti del terzo settore: essi, in ragione delle finalità perseguite, delle attività di interesse generale svolte e delle modalità attraverso cui le attività in parola sono svolte (senza scopo di lucro), ne fanno i soggetti giuridici “privilegiati” per stabilire collaborazioni con le P.A. “altere” rispetto alle tradizionali modalità sinallagmatiche.
Il secondo riguarda la discrezionalità amministrativa degli enti pubblici: nel rispetto dei principi che devono informare l’azione amministrativa (buon andamento, non discriminazione, trasparenza, parità di accesso, valutazione comparativa), gli enti locali possono finanche ipotizzare di affidare in forma gratuita la gestione del contro comunale sportivo, in quanto proprio la specifica qualificazione giuridica degli Enti del Terzo settore garantisce il perseguimento della finalità sociale che il comune intende perseguire, che può essere ritenuta quanto meno equivalente alla necessità di assicurare il principio di redditività dei beni pubblici.
La delibera, in ultima analisi, permette agli enti locali di programmare i propri interventi in ambito sportivo, facendo leva sulle previsioni contenute sia nel d. lgs n. 38/2021 sia in quelle del Codice del Terzo settore, che possono valorizzare, nello specifico, l’azione delle associazioni sportive dilettantistiche. Da ciò discende che la dimensione collaborativa e, quindi, la co-amministrazione rappresenta non soltanto un modello legittimato dall’ordinamento giuridico, ma anche applicabile, in specie quando le finalità sociali perseguite dagli enti pubblici trovano una loro realizzazione da parte di soggetti, segnatamente, gli Enti del Terzo settore, ai quali l’ordinamento medesimo (cfr. per esempio l’art. 1, d. lgs. n. 117/2017) ha attribuito una funzione pubblicistica.