Con la sentenza n. 201 del 2024 "la Corte costituzionale ha riconosciuto che non sono incostituzionali le previsioni contenute nell’art. 1, commi 1 e 2, della legge della Regione Calabria n. 8 del 2024 (Disposizioni per il riconoscimento della rilevanza sociale della fibromialgia e della elettrosensibilità e istituzione dei relativi registri regionali), volte a promuovere l’istituzione, a livello sia ospedaliero che territoriale, di ambulatori, anche multidisciplinari, dedicati all’attività gratuita di screening, trattamento e gestione degli esiti della fibromialgia.
La Corte ha precisato che la realizzazione di tali prestazioni -pur non ricomprese fra i livelli essenziali delle prestazioni (LEA), elencati nel d.P.C.m. 12 gennaio 2017 - non contrasta con il divieto di spese non obbligatorie, di cui all’art. 1, comma 174, della legge n. 311 del 2004, gravante sulle regioni, come la Calabria, sottoposte a piano di rientro dal disavanzo sanitario. E ciò in quanto esse sono attuate dalla Regione senza «oneri di spesa a carico del bilancio regionale», in forza (ed entro i limiti) delle risorse di uno specifico fondo statale istituito nel 2021 con l’art. 1, comma 972, della legge n. 234 del 2021 (legge di bilancio 2022) e «finalizzato allo studio, alla diagnosi e alla cura della fibromialgia».
Tali risorse sono state poi ripartite fra le regioni con lo specifico compito di individuare «sul proprio territorio uno o più centri specializzati, idonei alla diagnosi e alla cura della fibromialgia e in grado di assicurare una presa in carico multidisciplinare al fine di assicurare ai pazienti tutte le cure” (art. 1, comma 1, del d.m. 8 luglio 2022) e il legislatore calabrese con le disposizioni impugnate non ha atto altro che perseguire tale obiettivo."
Comunicato della Corte Cost. del 17.12.2024