"La conservazione della capacità processuale del diretto interessato nei giudizi ablativi o limitativi della capacità di agire è infatti un principio consolidato nel nostro ordinamento, già previsto in tema di interdizione ed inabilitazione dall'art. 716 c.p.c., ancora prima della entrata in vigore della legge 9 gennaio 2004 n. 6 che ha introdotto la misura della amministrazione di sostegno, e risponde ai principi costituzionale espressi dagli artt.24 e 111 Cost., in ragione dei quali deve essere assicurata al titolare di diritti e interessi legittimi la piena capacità di agire e difendersi nel processo ove questi diritti vengono in discussione, a maggior ragione se si tratta di diritti fondamentali della persona.
In termini, la giurisprudenza di questa Corte ha affermato che la "ratio" dell'art. 716 c.p.c., che deroga in parte qua all'art. 75 c.p.c., è di consentirgli di difendere il diritto all'integrale conservazione della capacità di agire."