Amministrazione di sostegno  -  Redazione P&D  -  13/01/2025

AdS e gli altri istituti in vigore, alcune differenze

Le misure dell'inabilitazione o dell’interdizione attribuiscono uno status di incapacità

“L'art. 1 della legge n. 6 del 2004 attribuisce all'amministrazione di sostegno «la finalità di tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente». E l'art. 404 cod. civ., nel testo modificato da tale legge, precisa che «La persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare».

Dal suo canto, l'art. 414 cod. civ., nel testo modificato dalla legge citata, dispone che il maggiore di età e il minore emancipato affetti da abituale infermità di mente, che li renda incapaci di provvedere ai propri interessi, sono interdetti «quando ciò è necessario per assicurare la loro adeguata protezione»; e l'art. 415 cod. civ. prevede l'inabilitazione per una serie di soggetti il cui stato non sia «talmente grave da far luogo all'interdizione».

Pertanto la complessiva disciplina inserita dalla legge n. 6 del 2004 sulle preesistenti norme del codice civile affida al giudice il compito di individuare l'istituto che, da un lato, garantisca all'incapace la tutela più adeguata alla fattispecie e, dall'altro, limiti nella minore misura possibile la sua capacità; e consente, ove la scelta cada sull'amministrazione di sostegno, che l'ambito dei poteri dell'amministratore sia puntualmente correlato alle caratteristiche del caso concreto. Solo se non ravvisi interventi di sostegno idonei ad assicurare all'incapace siffatta protezione, il giudice può ricorrere alle ben più invasive misure dell'inabilitazione o dell'interdizione, che attribuiscono uno status di incapacità, estesa per l'inabilitato agli atti di straordinaria amministrazione e per l'interdetto anche a quelli di amministrazione ordinaria.

D'altronde, secondo il nuovo testo dell'art. 411, comma 4, cod. civ., il giudice tutelare, nel provvedimento di nomina dell'amministratore di sostegno, o successivamente, può disporre che «determinati effetti, limitazioni o decadenze, previsti da disposizioni di legge per l'interdetto o l'inabilitato, si estendano al beneficiario dell'amministrazione di sostegno». Ne discende che in nessun caso i poteri dell'amministratore possono coincidere “integralmente” con quelli del tutore o del curatore, come invece le ordinanze mostrano di ritenere.

Corte Cost. n. 440/2005

L’amministrazione di sostegno “dà”, non “toglie”

“Il fine della normativa generale di protezione delle persone non autonome è in definitiva direttamente ed esclusivamente quello di "arricchire" in concreto le effettive possibilità di agire della persona non autonoma nelle funzioni della vita quotidiana (carattere personalistico della normativa novellata), in funzione del quale vanno letti anche i provvedimenti relativi al patrimonio, tutti strumentali ad assicurare per quanto possibile l'autonomia del beneficiario e comunque finalizzati a garantirgli la migliore qualità di vita, tenendo conto della sua situazione esistenziale e patrimoniale); riducendo al minimo indispensabile, nel concreto interesse del beneficiario (art. 1 legge 6/2004) il giudizio anticipato, generale ed astratto sulle sue capacità/incapacità di agire.

Ecco quindi che la nomina di A.d.S. diventa lo strumento per ampliare effettivamente le possibilità di determinarsi del beneficiario e di realizzare le sue scelte (art. ,3 2 comma Costituzione "è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana"); e comunque, quando non sia possibile seguirne le indicazioni (anche per constata impossibilità di espressione o per evidente vizio nella formazione o nell'espressione o nella realizzazione della sua volontà) per garantirgli, per quanto concretamente possibile, le migliori condizioni esistenziali attraverso un progetto di sostegno sempre rapportabile alle mutevoli esigenze di protezione "attiva" della persona. Per realizzare tutto ciò potrà anche essere prevista la sostituzione del non autonomo nel compimento di alcuni o di tutti gli atti giuridico-economici (pur sempre prevedendosi quale attributo della dignità di ogni uomo la "possibilità" che egli stesso compia direttamente gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana - art. 409, 2 comma C.C.: si sottolinea che la disposizione nulla dice nè può correttamente dire circa la "validità" degli atti giuridici eventualmente compiuti dal beneficiario per soddisfare esigenze correlate alle funzioni della vita quotidiana, rimettendo ad un eventuale giudizio ex post ex 428 C.C. ogni eventuale valutazione; è opportuno sottolineare come nel 2° comma dell'art. 409 C.C. la parola "atti" corrisponda ad "attività", di cui possono far parte, appunto, anche atti giuridicamente/economicamente rilevanti).

E' evidente così che non con l'interdizione, ma con il provvedimento di nomina dell'amministratore di sostegno (rectius, con un provvedimento/decreto ex art. 405, 4° e/o 5° comma C.C.) si può, attraverso le più idonee modalità dell'incarico e prevedendo tutti gli "interventi di sostegno temporaneo o permanente" necessari, realizzare, con la minor limitazione possibile della capacità di agire, il fine fondamentale della legge di attuare una protezione articolata della persona comunque priva in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana (art. 1 legge 6/2004 e 409, 1 comma C.C.).”

Sentenza n. 2086/2005, Tribunale di Venezia

Il beneficiario conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l’assistenza necessaria dell’ads

“La misura introdotta nell’ordinamento appare [quindi] flessibile e perfettamente adattabile caso per caso da parte del giudice tutelare, alle sempre varie e mutevoli esigenze di protezione dell’infermo;

[che] pertanto, come è stato notato, rispetto al passato, la prospettiva di partenza è stata completamente rovesciata; perché, ad una situazione di generale incapacità (o semincapacità) del soggetto, in conseguenza dei provvedimenti di interdizione o di inabilitazione, il nuovo istituto sostitusce una situazione di generale capacità di agire del beneficiario, salvo che per gli atti espressamente eccettuati dal decreto del giudice tutelare;

che, poi, anche il destinatario finale della tutela sembra, del pari, essere cambiato, nella nuova prospettiva introdotta dalla l. 6/2004; mentre infatti, le misure tradizionali tutelavano più che altro i creditori (e perciò, lato sensu, la sicurezza dei traffici giuridici), ovvero la famiglia dell’infermo, in tale secondo caso, impedendo la dilapidazione del patrimonio dell’inabile; la disciplina normativa era quindi rivolta a tutelare il patrimonio del soggetto; viceversa, l’ads tende a spostare la prospettiva e l’attenzione, da ragioni di conservazione del patrimonio della persona, alla tutela ed alla protezione di quest’ultima”.

Tribunale di Modena, Ordinanza del 15.11.2005, est. Masoni, pres. Stanzani

L’AdS può rivelarsi adeguata per coloro che si trovano nell’impossibilità di compire alcuni atti della vita a causa di un’infermità transeunte o comunque non irreversibile

“Possono così fruire del nuovo istituto le persone che sono pacificamente escluse dall’ambito di applicazione dell’interdizione e dell’inabilitazione e quindi i soggetti affetti da patologie mentali transitorie o cicliche, quelli in condizioni di mera debolezza psichica anche se non affetti da patologie mentali, i soggetti depressi, gli alcolisti, i tossicodipendenti, i lungodegenti, i portatori di handicap fisici, i disadattati sociali, gli anziani in situazione di disagio anche soltanto fisico ecc... Il comune denominatore per l’applicabilità della nuova disciplina è che il soggetto sia privo, in tutto o in parte, di autonomia (rubrica del titolo XII), cioè (art. 404) si trovi nell’impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi: il beneficiario, pertanto, pur essendo soggetto debole, potrebbe conservare la naturale capacità di agire, intesa come capacità di intendere e di volere: in tal caso, la limitazione della legale capacità di agire è un sacrificio imposto dalla necessità di soddisfare le esigenze di vita del beneficiario mediante il conferimento ad un diverso soggetto poteri sostitutivi (cura, rappresentanza) o confermativi (assistenza) o di amministrazione, da esercitarsi sotto il controllo (successivo, ma anche preventivo, sotto forma di autorizzazione) dell’Autorità giudiziaria.”

Tribunale di Pinerolo decreto 9 novembre 2004 , g.t. E.M. Pappalettere

I presupposti soggettivi per l’apertura di un procedimento di amministrazione di sostegno sono diversi rispetto agli istituti tradizionali

La  misura  di protezione delle persone in tutto o in parte prive di autonomia introdotta dalla legge n. 6/2004, puo' riguardare:

a)  le  ipotesi nelle quali la impossibilita' del soggetto in difficolta'  di curare i propri interessi dipende da una infermita' o menomazione  meramente  fisica, ossia da una infermita' o menomazione che,  per  definizione, non incide sulla sua capacita' di intendere e volere;

b)  le  ipotesi nelle quali la impossibilita' del soggetto in difficolta'  di curare i propri interessi dipende da una infermita' o menomazione  fisica,  a esempio un trauma cerebrale, che incide sulla capacita' di intendere o volere del soggetto;

c)  le  ipotesi nelle quali tale impossibilita' e' indotta da una  infermita' o menomazione psichica, ad es. un disturbo o deficit mentale,  e  queste,  secondo  la loro natura, possono essere tali da deprimere o meno la capacita' di intendere o volere del soggetto.

Ordinanza di rimessione alla Corte Costituzionale 03 gennaio 2006, G.T. Chioggia

L’amministrazione di sostegno è una misura tendenzialmente non invasiva

“Poichè gli interventi previsti dalla legge sono orientati a tutelare le persone prive di autonomia e non a svalutare nella loro personalità e dignità la scelta tra le misure di protezione possibile (interdizione, inabilitazione e amministrazione di sostegno) va operata optando per la meno invasiva ed umiliante, se del caso valorizzando le capacità residue del soggetto.”

Tribunale di Caltagirone, Sentenza del 25 maggio 2018 n. 305




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