Amministrazione di sostegno  -  Redazione P&D  -  25/01/2025

Anziani ed AdS

L’età avanzata non è, di per se, un requisito sufficiente per l’applicazione della misura di sostegno

Tribunale di Modena  Decreto del  24.02.2014, G.T. Masoni

“La nuova legge non ha espressamente previsto tra i beneficiari le persone anziane. Durante l’esame del testo di legge da parte della Camera dei Deputati, probabimente per effetto delle critiche dottrinarie avanzate alla nuova formulazione del nuovo art. 405 c.c., venne espunto il riferimento, prima presente nel testo approvato dal Senato, alla persona in età avanzata, quale beneficiario della misura protettiva, sul presupposto che la sola età avanzata non poteva costituire causa di privazione di autonomia (senectus ipsa morbus).

Se così è, tuttavia, la formula utilizzata dall’art. 404 c.c., per indicare i presupposti soggettivi necessari per l’istituzione della misura protettiva, sembra avere tale ampiezza ed elasticità da consentire di ricomprendervi, a date condizioni, anche le persone anziane.

Nel caso di specie, è emerso che la (…) presenta un indebolimento delle facoltà intellettive, e, in particolare, della memoria, dovuta plausibilmente all’età molto avanzata; indebolimento che le impedisce di ricordare le scadenze ed i pagamenti che deve compiere a breve e lungo termine; sicchè la stessa trovasi in condizione di (parziale) menomazione psichica.

Tale situazione reagisce, appunto, negativamente sulla proficua gestione dei suoi “interessi”.

Non c’è dubbio, come del resto è di fatto accaduto prima della presentazione del ricorso, che la prevenuta necessiti di essere “sostenuta” da un famigliare, individuato nel nipote (…), residente a … (a differenza del ricorrente che ha residenza a …), vicino di casa e persona nella quale la (…) ripone fiducia.

L’età avanzata non può essere, di per sé stessa, presupposto fondante un provvedimento di amministrazione; ciò che, invece, può darsi, quando la vecchiaia possa determinare una limitazione apprezzabile delle funzioni della vita quotidiana.”

Tribunale di Pinerolo decreto 4.11.2004, g.t. E.M. Pappalettere

“La signora (…) si è rivolta autonomamente ai Servizi per rappresentare le proprie difficoltà di deambulazione e la necessità di gestire il suo patrimonio, costituito da una cascina con terreni (che la signora intendere affittare, avendo ella scelto di trasferirsi nella casa di riposo) e da risparmi di discreta entità. Al G.T. la signora (…) ha spiegato di volere un rappresentante, il cui operato sia controllabile anche dal Giudice. La signora (…) si è mostrata, nel colloquio con il G.T., eccezionalmente lucida e determinata. Non ha alcuna infermità. La sua impossibilità di gestire gli atti di amministrazione del patrimonio dipende soltanto dalla sua età avanzata. 

Premesso che la sig.ra (…) mantiene la piena capacità di agire per gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l’assistenza necessaria dell’amministratore di sostegno e cioè il cui compimento in via autonoma non è espressamente escluso dal giudice tutelare ai sensi degli artt. 404 e ss. c.c.”.

Tribunale di Genova, decreto del 01.03.2005, G.T. F. Mazza Galanti

“Il ricorso (materialmente predisposto dal Distretto Sociale, stante l'impossibilità della signora … di attivarsi per la predisposizione dell'istanza) deve trovare accoglimento, in quanto siamo di fronte ad un'anziana la quale, come si è detto, pur dotata ancora di una certa lucidità, e sufficientemente orientata nel tempo e nello spazio, per le sue attuali condizioni di salute, è del tutto (o quasi) impossibilita ad espletare autonomamente le funzioni della vita quotidiana, e a curarsi del proprio patrimonio”.




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