Amministrazione di sostegno  -  Redazione P&D  -  21/01/2025

ADS e uso della forza - alcuni provvedimenti

 • Nell’esercizio delle sue funzioni il giudice tutelare può chiedere l’assistenza degli organi della pubblica amministrazione e di tutti gli enti i cui scopi corrispondono alle sue funzioni (art. 344 comma 2 c.c.).

Tribunale di Modena, Decreto del 30 novembre 2005, G.T. Stanzani

“Preso atto dell'assenza del beneficiario, ritualmente citato per l'odierna udienza, rinvia per l'esame dello stesso presso la sua residenza in (…) all’udienza del ad ore 8,45 disponendo che l'accesso alla residenza del beneficiario, stante al potenziale aggressività dello stesso, avvenga ala presenza della forza pubblica, individuata nella polizia locale del Comune di residenza. Dispone che nelle more l'ads, di concerto con la parte ricorrente, si attivi per al valutazione di un ASO in favore del beneficiario, di cui verrà data eventuale pronta comunicazione a questo GT.

Prudenza, e tutela della persona coinvolta, impongono peraltro di far chiarezza - e, se del caso, dar soluzione - alla questione della eventuale detenzione da parte del beneficiario di armi da fuoco e munizioni. 

In proposito l'amministratore di sostegno viene espressamente autorizzato a richiedere l'intervento della forza pubblica che, a sua volta, viene autorizzata ad accedere all'abitazione del beneficiario allo scopo di rintracciare, assumendo ogni iniziativa dovuta e conseguente, eventuali armi da fuoco e munizioni da esso in ipotesi detenute.”

Tribunale di Udine, Decreto del 4 novembre 2020, G.T. Gigantesco

Autorizza l’amministratore di sostegno a prestare, in nome e per conto della beneficiaria, il consenso all’immediato inserimento presso una casa di cura e ricovero a sua scelta, previo concerto con i SS che hanno in carico la sig.ra (…), analogo potere è conferito con riferimento alle eventuali dimissioni della beneficiaria;

[Autorizza n.d.r.] l’amministratore di sostegno ad avvalersi della collaborazione e dell’ausilio degli operatori dei servizi socio assistenziali e sanitari e, unicamente in caso di gravissima necessità, della forza pubblica per i fini di cui al presente decreto, sempre salvo il rispetto della dignità e della libertà personale della beneficiaria;

Dispone che il responsabile della struttura individuata, nella persona del direttore pro tempore, inibisca alla beneficiaria le dimissioni dalla struttura in assenza del consenso dell’amministratore e/o sino a nuova determinazione del Giudice tutelare”.

Tribunale di Genova, Decreto del 5 febbraio 2023, G.T. Bertini

“Rilevato che alla luce del gravissimo quadro psichiatrico quale emerge dalle valutazioni del perito nominato appare opportuno che i poteri dell’Amministratore di Sostegno siano ampliati fino a ricomprendere la prestazione del consenso informato rispetto alle cure e agli altri aspetti sanitari e alla decisione in relazione al luogo dove vivere, aspetti in relazione ai quali il (…) non risulta in grado di determinarsi.

Ritenuto pertanto che debba autorizzarsi in sua vece l’Amministratore di Sostegno a prestare in nome e per conto del beneficiario ex art. 405 c. 5 nr. 3 il consenso all’inserimento presso una struttura psichiatrica e il consenso, ove necessario alle cure e agli altri aspetti sanitari.

Ritenuto di prevedere che, nel trasferimento presso la struttura individuata, l’Amministratore di Sostegno possa avvalersi della collaborazione e dell’ausilio degli operatori dei servizi socio assistenziali e sanitari (e, unicamente in caso di gravissima necessità, della forza pubblica) per i fini di cui al presente decreto, sempre salvo il rispetto della dignità e della libertà personale del beneficiario.




Autore

immagine A3M

Visite, contatti P&D

Nel mese di Marzo 2022, Persona&Danno ha servito oltre 214.000 pagine.

Libri

Convegni

Video & Film