PREMESSA
L’Unione delle Camere Penali Italiane (UCPI) ci omaggia da tempo di un aggiornamento statistico sugli errori giudiziari in ambito penale commessi in Italia. Alla piana enunciazione delle statistiche, si accompagna tuttavia l’irrazionale e mal argomentato urlo di dolore dell’Unione. Ecco uno stralcio significativo delle suddette doglianze “Ancora una volta ci troviamo a fare i conti con numeri allarmanti sia in termini di vite annientate da ingiuste detenzioni e processi, sia in termini di spesa per lo Stato. Numeri che, peraltro, risultano sottostimati tenuto conto che, da un lato, gli innocenti spesso decidono di non presentare istanza di riparazione e, dall’altro, i giudici, con sempre maggiore frequenza, respingono le istanze individuando nella condotta del soggetto (che, ad esempio, ha esercitato in fase di indagini il suo legittimo diritto di avvalersi della facoltà di non rispondere) la causa dell’ingiusta detenzione o dell’erronea condanna. Dietro i numeri forniti delle somme versate dal Ministero dell’Economia e delle Finanze vi sono vite umane travolte da errori giudiziari che sono la diretta conseguenza dell’uso sconsiderato della custodia cautelare e, come sempre più evidenziano gli studi in materia, dell’omesso rispetto delle regole processuali poste a garanzia dell’imputato che finisce per travolgere, primo fra tutti, il fondamentale canone della presunzione di non colpevolezza.”
Suggestivo. Emozionante. Privo di fondamento logico. Superbo, insomma.
E’ sempre triste notare come l’utilizzo di un corretto metodo epistemologico sia ormai una rarità, anche tra persone o gruppi di persone che dovrebbero essere adusi all’analisi critica.
A parziale discolpa dell’ Unione delle Camere Penali Italiane vi è da dire che al peggio non c’è mai fine.
Dalle pagine dell’immancabile giornale il Dubbio si possono raccogliere altre perle, come l’articolo di tale Alessandro Barbano, intitolato “Non chiamatelo errore: le ingiuste detenzioni in Italia sono la norma”. Ecco un piccolo stralcio “L’errore è chiamarlo errore giudiziario, perché errore non è. E qui di seguito cercheremo di spiegarne la ragione. L’errore è qualcosa che deflette dalla norma, ha una dimensione quantitativa residua rispetto alla totalità dei casi. Anche a volerlo confinare entro il perimetro dell’ingiusta detenzione – e cioè trentamila casi negli ultimi trent’anni, mille all’anno, per una spesa complessiva di un miliardo di euro in risarcimenti pagati dallo Stato – un fenomeno di questa entità non si può definire eccezionale e residuale. Senonché i mille errori giudiziari certificati all’anno sono solo la punta dell’iceberg, in un Paese dove il 40 per cento degli imputati viene assolto dal giudice di primo grado dopo un calvario giudiziario mediamente superiore ai quattro anni, fatto di indagini, intercettazioni, interrogatori, interdizioni e arresti. Ciascuna di queste attività investigative è produttiva di un danno alla libertà, alla reputazione, alla morale, e alla salute. Ma nella stragrande maggioranza dei casi non è deliberato alcun risarcimento, e non lecito parlare di errore, perché il processo continua a essere considerato non un’estrema ratio, ma il modo più attendibile per accertare la verità. Un secondo motivo per non utilizzare il paradigma dell’errore è che l’errore comporta l’accertamento di una responsabilità. Per dirla con un’espressione di senso comune, l’errore si paga. Qui non paga nessuno. Non hanno pagato i magistrati…”
Molto bello anche questo. Simile, ma bello.
Io sarei tentato di abbracciare fideisticamente queste tesi. Dico sul serio.
Tuttavia la mia indole freddamente razionale mi induce a sottoporle a vaglio critico. Qualcosa non mi torna.
Non lo so. Impostato così il ragionamento non mi convince molto.
E così mi viene il Dubbio che il giornale il Dubbio (che leggo dalla sua pagina web appartenere alla società Edizioni Diritti e Ragione s.r.l. costituita su impulso della FAI Fondazione dell’Avvocatura Italiana, che ha fra le sue finalità la valorizzazione dell’avvocatura e la divulgazione dei diritti di difesa della persona; per perseguire tali scopi lo statuto della FAI) non si sia posto alcun Dubbio prima di scrivere. E così anche l’ UCPI.
Ma andiamo con ordine.
Partiamo da un rilievo relativo al metodo di indagine e di analisi utilizzati dall’ UCPI e da Il Dubbio.
Come accennato, affermano i nostri fecondi ed inappuntabili divulgatori di notizie giudiziarie che gli errori giudiziari commessi in Italia (e dunque dai magistrati italiani) sono troppi.
E cosa pongono a fondamento di questa conclusione?
I dati statistici delle ordinanze di rifusione emesse in caso di riparazione dell'errore giudiziario (art.643 cpp) e di ingiusta detenzione (artt.314 e 315 cpp).
Leggiamo “Hanno incominciato a circolare in questi giorni, pubblicati su alcuni quotidiani, i dati relativi alle riparazioni per errori giudiziari nell’anno 2020. Sono state 750 le vittime di ingiusta detenzione e 16 quelle di errore giudiziario in senso stretto che nel 2020 hanno ottenuto una riparazione che ha comportato per lo Stato italiano una spesa complessiva di 9.104.875,44 euro”.
In virtù di questi dati l’ UCPI esprime un giudizio molto chiaro:in Italia vengono commessi troppi errori giudiziari. Le cause? 1) omesso rispetto delle regole processuali poste a garanzia dell’imputato;2) abuso dello strumento della custodia cautelare in carcere.
In sintesi:1) ci sono troppi errori giudiziari;2) la colpa è dei magistrati italiani (come sempre).
TROPPI ERRORI GIUDIZIARI IN ITALIA?
Iniziamo dal primo punto.
Si deve osservare come troppo e poco siano “grandezze relative”. Mille , cento o due errori giudiziari sono pochi o molti?
Impossibile affermarlo in termini scientifici, se non effettuando una comparazione con gli altri sistemi di giudiziari.
Bisognerebbe dunque verificare quali siano le statistiche annuali degli errori giudiziari commessi ogni anno in ciascuno Stato diverso dall’Italia e paragonarle ai dati italiani.
Avranno fatto questo piccolo sforzo ricostruttivo l’UCPI ed Il Dubbio prima di affermare che in Italia ci sono “troppi” errori giudiziari?
Ovviamente no.
Manca dunque completamente il dato comparativo. Tanto o poco,come accennato, sono concetti relativi. Se si vuole osservare un fenomeno con questa lente, bisogna necessariamente confrontarsi con quello che avviene negli altri Stati, tenendo in debita considerazione le differenze ordinamentali. Solo in questo modo è possibile affermare se un fenomeno è fisiologico o patologico. Diversamente operando il giudizio diventa totalmente arbitrario ed inattendibile, com'è quello formulato dall'UCPI.
Potremmo terminare qui la nostra analisi, ma ritengo utile e stimolante andare avanti.
Proverò pertanto io a colmare le lacune comparative lasciate aperte dall’ UCPI e dagli amici del giornale Il Dubbio.
Il primo dato che è possibile evidenziare è quello legato all’assenza di registri internazionali che raccolgano le statistiche delle ingiuste detenzioni cautelari.
Sono raccolti invero dal European Registry of exonerations solo gli errori giudiziari in senso stretto (il nostro articolo 643 Codice di procedura penale). Lo stesso dicasi per il National Registry of exonerations statunitense. Il Cepej non raccoglie invece alcun dato relativo agli errori giudiziari (in senso stretto o in senso lato).
Nonostante l’assenza di un quadro completo, qualche speculazione è comunque possibile effettuarla.
Partiamo dalle solide basi dei dati relativi agli errori giudiziari in senso stretto.
Nel 2020 in Italia ne risultano riconosciuti 16, mentre negli Stati Uniti ben 129.
L’Italia ha una popolazione di 58,76 milioni di abitanti, mentre gli Stati Uniti di 336,50 milioni.
Dunque questi ultimi sono circa 5,7 volte più popolosi dell’Italia. Se rapportiamo gli errori giudiziari al numero di abitanti, avremo il seguente calcolo: 5,7 x 16= 91,2.
Pertanto in Italia vengono commessi proporzionalmente circa ¼ in meno degli errori giudiziari rispetto agli Usa.
Se spostiamo il nostro punto di osservazione in Europa noteremo come l’Italia appare sostanzialmente in linea con la media europea.
Secondo l’ European Registry of exonerations, in cima alla lista si pone infatti la Germania con 33 errori giudiziari, segue l’Italia con 18, l’Olanda con 15 e la Svezia con 11. A pari merito Spagna e Francia con 10.
Non sono noti i dati dell’Inghilterra.
E passiamo ora alle statistiche relative ai casi di ingiusta custodia cautelare in carcere.
Come accennato, è qui che si ravvisano le maggiori lacune informative.
Molti Stati U.E. ed extra U.E. non raccolgono tali dati.
E tuttavia in alcuni casi non è difficile azzardare delle ipotesi.
Negli Stati Uniti, com’è noto, le misure cautelari vengono applicate direttamente dalla polizia, senza alcun controllo da parte della magistratura.
Ove vi siano sufficienti indizi, si procede dunque all’arresto.
Tuttavia “da 1/3 a più della metà dei tratti in arresto per reato grave vede la propria accusa respinta o lasciata cadere al primo esame e la maggior parte dei rimanenti procede su dichiarazione di colpevolezza dell’indagato. E’ soprattutto l’insufficienza di prove e le difficoltà testimoniali a causare più di metà delle rinunce dei Procuratori”
Da questo passaggio è possibile trarre due considerazioni.
La prima è che negli USA l’ingiusta detenzione cautelare è estremamente diffusa.
La seconda è che essa produce effetti distorsivi sulle dinamiche processuali, inducendo spesso l’indagato a confessare.
Queste stesse dinamiche sembrano essere comuni anche al Regno Unito: “Quando l’imputato compare in udienza, è suo diritto presentare una bail application con cui chiedere l’applicazione del bail ‘puro’ ovvero condizionato in sostituzione della police custody o di un conditional bail particolarmente gravoso. In tale occasione, se il prosecutor aderisce alla bail application, il giudice si limita ad un ruolo «notarile» di ratifica della volontà negoziale delle parti ; in caso contrario, il prosecutor, allegando precise eccezioni (s. 14.5(3) CrimPR 19), indica le conditions da applicare o richiede l’applicazione della custodia cautelare (s. 14(4) CrimPR). Per svolgere correttamente il proprio ruolo giurisdizionale, dunque, in questa seconda ipotesi la Magistrates’ court dovrebbe avere adeguati poteri di cognizione e sufficiente tempo per studiare il fascicolo. Nella prassi, invece, la comparizione immediata in udienza e l’assenza di adeguati strumenti conoscitivi costringe il giudice a confidare nelle argomentazioni del prosecutor che, però, a sua volta tendono ad allinearsi a quelle dettate dalla police che «construct cases for prosecution», proprio perché è la police che dirige le indagini e possiede, dunque, una più completa cognizione del panorama indiziario a carico dell’imputato.”
E’ curioso notare come i due Stati che in Italia sono presi come punto di riferimento per la realizzazione del giusto processo siano altresì quelli in cui si verificano più errori giudiziari e più ingiuste detenzioni.
Meditiamo.
Un dato interessante viene dalla Spagna. Questo Stato appare come un’isola davvero felice in seno all’Europa. Secondo le statistiche che mi sono state fornite dal loro Ministero della Giustizia, i provvedimenti di riconoscimento del risarcimento del danno per “prision preventiva” (l’equivalente dei nostri articoli 314 e 315 cpp) sono molto contenuti: 43 nel 2022 e 64 nel 2023.
In Italia sfoggiamo ben altri numeri: 553 nel 2022 e 543 nel 2023.
Come giustificare questa differenza? In Spagna utilizzano le ordinanze di custodia cautelare come Caravaggio utilizzava il pennello? I magistrati italiani non sono cauti con le cautele?
In verità ci sono diversi fattori che incidono sul fenomeno in esame e rendono i due dati non comparabili.
Il primo è costituito dalla natura del processo penale spagnolo.
Esso ha un’indole essenzialmente inquisitoria, con la conseguenza che il materiale probatorio utile ai fini della decisione è sostanzialmente quello acquisito durante le indagini.
Pertanto una rilevante continuità tra le decisioni cautelari e quelle dibattimentali è del tutto ovvia.
Il secondo motivo è costituito dai presupposti per il riconoscimento del danno in caso di “prision preventiva”. In Italia l’istituto ha natura indennitaria e dunque le somme sono riconosciute in ragione del semplice fatto della detenzione a cui segua il proscioglimento. In Spagna invece l’articolo 294 della LOPJ postula la dimostrazione dell’esistenza di un danno eziologicamente riconducibile allo stato di detenzione.
Fatti questi chiarimenti, direi che la tesi dell’UCPI sull’eccessiva quantità di errori giudiziari in Italia può stimarsi ampiamente confutata.
Aspetto tuttavia una replica in cui si evidenzino dei dati statistici di comparazione che sono sfuggiti alla mia ricerca.
E’ COLPA DEI MAGISTRATI ITALIANI?
Entriamo ora nel campo dell’ovvio.
In effetti né l’art.643 cpp (errore giudiziario in senso stretto), né gli articoli 314-315 cpp (ingiusta detenzione) descrivono fattispecie suscettibili di essere richiamate al paradigma della colpa e, in verità, neppure a quello più ampio dell’errore (seppure incolpevole).
Quanto all’art.643 cpp, infatti, “è stato precisato in giurisprudenza che la riparazione per l'ingiusta detenzione non ha natura di risarcimento del danno ma di semplice indennità o indennizzo in base a principi di solidarietà sociale per chi sia stato ingiustamente privato della libertà personale; e ciò in applicazione dell'art. 24 comma 4 della Costituzione oltre che dell'art. 5 comma 5 Cedu e dell'art. 9 n. 5 del Patto internazionale dei diritti civili e politici. Si tratta di uno dei casi di indennità previsti per ipotesi nelle quali il pregiudizio deriva da una condotta conforme all'ordinamento che però ha prodotto un danno che deve comunque essere riparato e per i quali si è fatto ricorso alla figura dell'atto lecito dannoso: l'atto è stato infatti emesso nell'esercizio di un'attività legittima (e doverosa) da parte degli organi dello Stato anche se, in tempi successivi, ne è stata dimostrata (non l'illegittimità ma) l'ingiustizia (Cass. IV, n. 20916/2005)”.
In effetti il presupposto della figura in esame è l’accoglimento del ricorso di revisione ex art.630 cpp, il quale normalmente si fonda sulla sopravvenienza di prove (art.630,comma 1, lettera c).
In sintesi, l’errore giudiziario ex art.643 cpp in verità non postula alcun errore da parte del Giudice o del P.M. ed ancora meno un errore colpevole.
Le conclusioni appena esposte risultano ancora più evidenti con riguardo alla fattispecie di ingiusta detenzione (articoli 314-315 cpp).
E ciò per due ragioni elementari:
1) i presupposti normativi che impongono l’adozione della misura della custodia cautelare in carcere in fase di indagini preliminari sono diversi da quelli che impongono l’adozione di una sentenza di condanna in sede dibattimentale;
2) il quadro probatorio a disposizione del PM e del GIP quando valutano la possibilità di adottare la misura della custodia cautelare in carcere è diverso (parziale) rispetto a quello a disposizione del giudice del dibattimento quando decide se condannare o assolvere.
L'unica ipotesi tra quelle in esame riconducibile alla categoria dell’ errore in senso stretto (cioè errore di giudizio) è quella di revoca dell' ordinanza cautelare da parte del collegio del riesame per vizi genetici. Inutile dire che si tratta di casi numericamente molto contenuti (89 nel 2023). Anche un questi casi,tuttavia, sarebbe assolutamente insensato pretendere di ricollegare automaticamente alla riforma dell’ordinanza cautelare una responsabilità disciplinare del magistrato. Se invero le ragioni dell’accoglimento si identificano in un diverso esercizio della valutazione discrezionale del plesso probatorio o di quello normativo, dovrà sempre trovare applicazione il principio scandito dall’art.2, comma 2, del Codice disciplinare dei magistrati
CONCLUSIONI
Concludendo, si fa davvero fatica a comprendere il metodo scientifico utilizzato dall’Unione delle Camere Penali Italiane per esprimere un giudizio di abnormità del numero di errori giudiziari ed ingiuste detenzioni in Italia. Così come parimenti non si comprende per quali ragioni l’Unione imputi tali fenomeni ad errori dei magistrati, ben potendo invece essi essere il frutto di un negligente esercizio delle proprie facoltà defensionali da parte dell’avvocato dell’indagato/imputato, della falsità di una prova (falsa testimonianza o falsa confessione) o, ancora, di nessuno di questi fattori.
Ricordo di aver mosso su questa stessa rivista delle critiche simili nei confronti del giornale Il Dubbio con riferimento al tema dei disciplinari dei magistrati, più volte malamente affrontato da quella testata giornalistica.
Anche in quel caso l’impostazione epistemologica era totalmente scorretta.
Tuttavia non mi pare che abbiamo accolto le miei osservazioni. D’altronde sarei stato sorpreso del contrario.
Vedremo se questa volta le cose andranno diversamente.
Ma non penso.
Dott. Francesco Lupia
Magistrato Ordinario
In allegato l'articolo integrale con note
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