L’amministratore, anche se dimissionario, non perde i poteri fino a quando non viene ritualmente sostituito, salvo che risulti, ipotesi in questa sede non ricorrente, una diversa volontà dell’assemblea condominiale, ritualmente espressa con apposita delibera e inoltre la firma dell’amministratore condominiale per il conferimento del precetto ad un difensore non concretizza un atto eccedente l’ordinaria amministrazione, trattandosi di atto conservativo, ossia volto alla riscossione di crediti già accertati in favore del Condominio.
A confermarlo è la Cassazione con ordinanza n. 1050 del 16 gennaio 2025.
Notizia tratta da ilQG
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