In tema di trasporto aereo, in caso di ritardo di un volo nazionale, alla domanda per la compensazione forfettizzata ex artt. 5-7 Reg. CE n. 261/04 non si applica la Convenzione di Montreal; conseguentemente, deve farsi unicamente riferimento alle previsioni di cui al Reg. n. 1215/2012, in base alle quali può essere validamente pattuita una clausola di deroga ai criteri ordinari di ripartizione delle controversie e il requisito della forma scritta, richiesto per il patto di proroga della giurisdizione in favore dell'autorità giudiziaria di un Paese estero, può reputarsi rispettato anche nel caso in cui tale clausola sia contenuta nelle condizioni generali di contratto, disponibili mediante accesso all'indirizzo "web" indicato dal contraente che le ha predisposte. A stabilirlo è la Cassazione civile con sentenza del 3 aprile 2025, n. 8802.
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