Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso la sentenza con cui la Corte d’assise d’appello aveva confermato la condanna per omicidio volontario, assistito da dolo eventuale, nei confronti di un uomo, la Corte di cassazione penale, Sez. I, con la sentenza 26 marzo 2025, n. 11985 – nel disattendere la tesi difensiva secondo cui non di omicidio volontario si era trattato ma di omicidio preterintenzionale connotato dal dolo di percosse e lesioni - ha affermato il principio secondo cui risponde del reato di omicidio volontario, connotato da dolo eventuale, l’ex pugile che, nel corso di un diverbio con la vittima, utilizza tecniche da boxeur per neutralizzarla, in particolare infliggendo colpi categoricamente vietati al di fuori del ring, poiché, essendo finalizzati al ko dell'avversario, rappresentano un rischio per l'incolumità.
Notizia tratta da Il quotidiano giuridico