L’invocazione dell’usucapione da parte del convenuto in rivendicazione attenua l’onere della prova dell’attore quando il convenuto, nell'opporre l'usucapione, abbia riconosciuto, seppure implicitamente o comunque non abbia specificamente contestato, l'appartenenza del bene al rivendicante o ad uno dei suoi danti causa all'epoca in cui assume di avere iniziato a possedere; tuttavia, l’onere della prova è sì attenuato ma non cancellato; resta, pertanto, da provare da parte dell’attore in rivendicazione l’esistenza di un titolo di trasferimento in proprio favore dal soggetto a cui il convenuto ha riconosciuto appartenere il bene in origine.
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