Pubblica amministrazione  -  Gabriele Gentilini  -  03/12/2022

Formazione complessa del diritto all'incentivo per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 del d lgs 18/4/2016 nr. 50 - La liquidazione in relazione al disposto prudenziale accantonamento del fondo in attesa dell'emanazione del regolamento

Con la deliberazione n. 43/2021, nella sua attività consultiva il giudice contabile Lombardo, ha constatato in base alla normativa vigente  che l’approvazione del regolamento comunale non è determinante per poter costituire il fondo, dal momento che l’ente viene autorizzato direttamente dalla legge a procedere all’accantonamento nei limiti massimi previsti del 2%, pur essendo l'approvazione del medesimo regolamento condizione necessaria  e sospensiva per la ripartizione del fondo  tra gli aventi diritto, attraverso la  definizione delle quote percentuali da riconoscere ai soggetti coinvolti, in relazione alle funzioni espletate, nel rispetto dei criteri e delle modalità fissati in sede di contrattazione decentrata integrativa.

Inoltre, il regolamento dell’ente locale costituisce un elemento atto ad integrare la “fattispecie complessa” che conduce alla liquidazione del compenso incentivante (in tal senso Sez. Reg. Contr. Lazio, Deliberazione n. 57/2018/PAR; Sez. Reg. Contr. Friuli Venezia Giulia, Deliberazione n. 6/2018/PAR e Sez. Reg. Contr. Toscana Deliberazione n. 186/2017/PAR, che la definisce “condicio sine qua non” per attuare il riparto). Perciò ai regolamenti dell’amministrazione è demandata dalla legge l’individuazione delle tipologie dei dipendenti beneficiari degli incentivi, nonché l’indicazione dell’ammontare delle percentuali da corrispondere.

Quindi, ai regolamenti dell’amministrazione è demandata dalla legge l’individuazione delle tipologie dei dipendenti beneficiari degli incentivi, nonché l’indicazione dell’ammontare delle percentuali da corrispondere a ciascuna figura professionale interna.

2.3. Passando a considerare la previsione nel quadro economico riguardante la singola opera, servizio o fornitura di somme già a carico del bilancio di previsione, ai fini del riparto, questa Sezione rileva che tale aspetto è disciplinato nell’art. 113, comma 2, che, come già ricordato, dispone che, a valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2%, modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara, per le funzioni tecniche.

L’amministrazione, dunque, procede all’accantonamento non sulla base del regolamento che potrebbe essere stato approvato successivamente, come nel caso del Comune istante, ma sulla base di una scelta prudenziale effettuata dall’ente nelle more dell’approvazione del regolamento, purché entro i limiti di legge.

Così è stato, con il parere in oggetto, posto in luce che l’ammontare degli incentivi per funzioni tecniche deve essere predeterminato nei quadri economici dei singoli appalti, servizi e forniture, in quanto gli stanziamenti di bilancio effettuati per la realizzazione dell’opera o per l’esecuzione della fornitura o del servizio oggetto dell’appalto comprendono anche quelli destinati agli incentivi tecnici in virtù della normativa che autorizza, l’accantonamento delle risorse destinate alla corresponsione degli incentivi a fronte dell’espletamento delle funzioni tecniche.

Tra l'altro anche l’ANAC  nella delibera n. 1047 del 25 novembre 2020, ha precisato che non sussiste un obbligo di pubblicazione ai sensi del d.lgs. 33/2013, delle determinazioni dirigenziali di liquidazione degli incentivi tecnici al dipendente delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori, in quanto le somme stanziate per i soggetti incaricati di svolgere le attività cui è connessa la corresponsione degli incentivi devono essere riportate nei quadri economici dei singoli appalti di lavori, servizi e forniture, che sono contenuti negli atti propedeutici alla fase di scelta del contraente.

Attenzione in ogni caso all'importante consultazione, riferita nel https://www.personaedanno.it/articolo/deliberazione-corte-dei-conti-lombardia-nr-131-2022-par-del-23-9-2022-incentivi-funzioni-tecniche-pubblici-appalti-di-lavori-servizi-e-forniture.

Nella interessante pronuncia della Corte dei Conti Lombarda, atto di parere, viene affermato il principio secondo cui "Gli incentivi per funzioni tecniche possono essere erogati dall’amministrazione al personale dipendente, previa approvazione dell’apposito regolamento, al ricorrere delle specifiche condizioni previste dai commi 2 e 3 dell’art.113 d.lgs. 50/2016 e, in particolare, qualora la stessa abbia vincolato la quota parte prevista di risorse a valere sullo stanziamento del singolo appalto, inserendo la voce nel relativo quadro, e l’abbia contabilizzata secondo le previsioni del principio contabile contenuto nell’allegato 4.2 al d.lgs. 118/2011, facendo confluire le risorse anche nel fondo per la contrattazione integrativa.
Non è da escludere che gli incentivi non inizialmente previsti nel quadro economico trovino copertura in bilancio e conseguentemente vengano accantonati al fondo ex art.113 e al fondo per la contrattazione integrativa, al ricorrere di specifiche condizioni, nel rispetto della disciplina di settore e ove la decisione sia supportata da un adeguato corredo motivazionale".

Segue il provvedimento consultivo.

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Deliberazione n. 43/2021/PAR   del 7 aprile 2021,  SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L’EMILIA-ROMAGNA

 

  1. L’esame nel merito dei quesiti

2.1. Passando, quindi, al merito, si rende necessario richiamare l’articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) che, al comma 5-bis, prevede: “Gli incentivi di cui al presente articolo fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture”.

 Quindi, con la disposizione appena richiamata, introdotta dall’art. 1, comma 526, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di stabilità 2018), il legislatore ha espressamente previsto che la spesa per incentivi per lo svolgimento delle funzioni tecniche deve essere allocata sul medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture.

A tal proposito, deve rammentarsi che l’art. 113, comma 1, per effetto della modifica apportata dall’art. 76 del decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, già disponeva che gli oneri finanziari per le attività tecniche dovessero trovare imputazione sugli stanziamenti previsti non solo con riguardo agli appalti di lavori, ma anche a quelli di fornitura di beni e di servizi, negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti.

Pertanto, la novella normativa appare finalizzata a considerare unitariamente la spesa complessiva destinata alla realizzazione di lavori, servizi o forniture, ricomprendendovi anche le risorse finanziarie del fondo per incentivi tecnici.

Come già ampiamente chiarito dalla Sezione delle autonomie nella deliberazione n. 6/2018/QMIG, l’ultimo intervento normativo, pur mancando delle  caratteristiche proprie delle norme di interpretazione autentica (tra cui la retroattività), non può che trovare la propria ratio nell’intento di dirimere definitivamente la questione della sottoposizione ai limiti relativi alla spesa di personale delle erogazioni a titolo di incentivi tecnici proprio in quanto vengono prescritte allocazioni contabili che possono apparire non compatibili con la natura delle spese da sostenere.

Quindi, secondo il ragionamento seguito dalla Sezione delle autonomie nella citata deliberazione, l’avere correlato normativamente la provvista delle risorse ad ogni singola opera con riferimento all’importo a base di gara commisurato al costo preventivato dell’opera àncora la contabilizzazione di tali risorse ad un modello predeterminato per la loro allocazione e determinazione, al di fuori dei capitoli destinati a spesa di personale.

Al comma 2, il medesimo art. 113 prevede l’accantonamento in un apposito fondo di risorse finanziarie in misura non superiore al 2% modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture posti a base di gara per riconoscere uno specifico compenso per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti esclusivamente per determinate attività (“programmazione della spesa per investimenti, valutazione preventiva dei progetti, predisposizione e controllo delle procedure di gara ed esecuzione dei contratti pubblici, RUP, direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e collaudo tecnico amministrativo ovvero verifica di conformità, collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti”).

Il successivo comma 3 del medesimo art. 113 estende la possibilità di erogare gli incentivi anche ai "collaboratori" della platea ben circoscritta di possibili destinatari, tutti accomunati dall’essere incaricati dello svolgimento di funzioni rilevanti nell’ambito di attività espressamente e tassativamente previste dalla legge.

Inoltre, tale disposizione prevede che una quota, pari all'80%, delle risorse del fondo costituito ai sensi del comma 2 possa essere ripartita, per ciascun lavoro, servizio o fornitura, fra i destinatari indicati sempre al comma 2 con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti.

Il restante 20%, invece, va destinato, secondo quanto prescritto dal successivo comma 4, all’acquisto di strumentazioni e tecnologie funzionali all'uso di metodi elettronici di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture, all’attivazione di tirocini formativi, allo svolgimento di dottorati di ricerca, etc.

2.2. Alla luce del richiamato quadro normativo di riferimento, si osserva che l’approvazione del regolamento comunale non è determinante ai fini della costituzione del fondo, essendo l’ente autorizzato direttamente dalla legge a procedere all’accantonamento nei limiti massimi previsti (2%), ma è condizione necessaria per la ripartizione del fondo tra gli aventi diritto, attraverso la definizione delle quote percentuali da riconoscere ai soggetti coinvolti, in relazione alle funzioni espletate, nel rispetto dei criteri e delle modalità fissati in sede di contrattazione decentrata integrativa.

Peraltro, tale ragionamento sembra essere stato condiviso dal Comune istante che, nell’estendere l’ambito di applicazione del regolamento alle attività compiute dal personale a partire dal 19 aprile 2016 e, quindi, in un arco temporale antecedente alla sua adozione (l’ente riferisce che il regolamento è stato approvato in data 24.12.2019 con deliberazione di Giunta comunale), ha previsto, all’art. 10, comma 4, che sarebbe stato possibile procedere alla liquidazione dell’incentivo per le attività svolte, alle condizioni e con le modalità riportate nel regolamento medesimo, solo ove il relativo finanziamento fosse stato previsto nell’ambito delle somme a disposizione all’interno del quadro economico del relativo progetto o programma di acquisizioni.

In sintesi, il regolamento dell’ente locale costituisce un elemento atto ad integrare la “fattispecie complessa” che conduce alla liquidazione del compenso incentivante (in tal senso: Sezione regionale di controllo per il Lazio, delibera n. 57/2018/PAR; Sezione regionale di controllo per il Friuli-Venezia Giulia, delibera n. 6/2018/PAR e Sezione regionale di controllo per la Toscana, delibera n. 186/2017/PAR, che la definisce “condicio sine qua non” per attuare il riparto).

Tali incentivi, essendo finalizzati a valorizzare le professionalità interne esistenti all’interno dell’amministrazione e conseguendo, al contempo, lo scopo di originare risparmi sulla spesa corrente delle pubbliche amministrazioni che, in tal modo, potrebbero evitare di ricorrere, per l'acquisizione di tali prestazioni, all’esternalizzazione con un probabile incremento degli oneri, costituiscono uno di quei casi nei quali il legislatore deroga al principio per cui il trattamento economico è fissato dai contratti collettivi, attribuendo un compenso ulteriore e speciale e riservando ai regolamenti dell'amministrazione, previa contrattazione decentrata, i criteri e le modalità di ripartizione.

Quindi, ai regolamenti dell’amministrazione è demandata dalla legge l’individuazione delle tipologie dei dipendenti beneficiari degli incentivi, nonché l’indicazione dell’ammontare delle percentuali da corrispondere a ciascuna figura professionale interna.

2.3. Passando a considerare la previsione nel quadro economico riguardante la singola opera, servizio o fornitura di somme già a carico del bilancio di previsione, ai fini del riparto, questa Sezione rileva che tale aspetto è disciplinato nell’art. 113, comma 2, che, come già ricordato, dispone che, a valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2%, modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara, per le funzioni tecniche.

L’amministrazione, dunque, procede all’accantonamento non sulla base del regolamento che potrebbe essere stato approvato successivamente, come nel caso del Comune istante, ma sulla base di una scelta prudenziale effettuata dall’ente nelle more dell’approvazione del regolamento, purché entro i limiti di legge.

Ed infatti, mentre la disciplina previgente (art. 92, comma 5, del d.lgs. n. 163/2006) stabiliva che fosse il regolamento a dover determinare la percentuale effettiva da destinare al fondo nel limite massimo del 2% ed in rapporto all'entità e alla complessità dell'opera da realizzare, ora l’art. 113 nulla dispone in merito, individuando, quale contenuto del regolamento, le modalità ed i criteri di ripartizione del fondo, come fissati in sede di contrattazione decentrata, con la conseguenza che la singola amministrazione ha facoltà di determinare la percentuale da destinare al fondo, ma sempre entro i limiti prescritti dalla legge.

2.4. Ciò premesso, si condivide l’orientamento già espresso sul punto dalla giurisprudenza contabile secondo il quale l’accantonamento in parola rappresenta una scelta discrezionale e prudenziale dell’ente, al quale compete la decisione se procedervi o meno, anche nell’ottica di prevenire possibili contenziosi che potrebbero essere instaurati dal personale avente astrattamente titolo all’erogazione degli incentivi e che potrebbe risultare ingiustamente penalizzato a causa di un eventuale ritardo dell’ente nell’adozione del regolamento (cfr. Sezione regionale di controllo per la Toscana, deliberazione n. 19/2018/PAR, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, deliberazione n. 305/2017).

2.5. L’ente locale, dunque, nelle more dell’approvazione del regolamento e della stipula del contratto decentrato, può, in attuazione dell’art. 113, accantonare risorse nel fondo entro i limiti massimi previsti dalla legge, a sostegno finanziario degli incentivi tecnici, ma non può provvedere all’impegno di spesa né alla liquidazione del compenso, in quanto tali operazioni presuppongono la previa ripartizione tra gli aventi diritto.

L’emanazione dell’atto regolamentare è, quindi, funzionale all’assunzione degli impegni di spesa e all’effettuazione dei pagamenti.

2.6. Tutto ciò premesso, la Sezione ritiene corretto che la provvista degli incentivi per funzioni tecniche venga predeterminata nei quadri economici dei singoli appalti, servizi e forniture, in quanto gli stanziamenti di bilancio effettuati per la realizzazione dell’opera o per l’esecuzione della fornitura o del servizio oggetto dell’appalto comprendono anche quelli destinati agli incentivi tecnici in virtù della già richiamata normativa che autorizza, anche nelle more dell’approvazione del regolamento comunale, l’accantonamento delle risorse destinate alla corresponsione degli incentivi a fronte dell’espletamento delle funzioni tecniche.

Resta inteso, anche in ragione del chiaro dato normativo, che è preclusa per l’ente la possibilità di liquidare gli incentivi non previsti nei quadri economici dei singoli appalti.

2.7. A tale proposito, anche l’ANAC, nel fornire chiarimenti in merito agli obblighi di pubblicazione riguardanti i dati sugli incentivi per funzioni tecniche di cui all’art. 113 del d.lgs. 50/2016 al personale dipendente, nella delibera n. 1047 del 25 novembre 2020, ha precisato che non sussiste un obbligo di pubblicazione, ai sensi del d.lgs. 33/2013, delle determinazioni dirigenziali di liquidazione degli incentivi tecnici di cui all’art. 113 del d.lgs. 50/2016 al dipendente delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori, in quanto le somme stanziate per i soggetti incaricati di svolgere le attività cui è connessa la corresponsione degli incentivi devono essere riportate nei quadri economici dei singoli appalti di lavori, servizi e forniture, che sono contenuti negli atti propedeutici alla fase di scelta del contraente.

Questi ultimi, ai sensi dell’art. 29 del Codice dei contratti pubblici, sono assoggettati agli obblighi di pubblicazione sul profilo del committente. Quindi, secondo quanto riferito dall’ANAC, i dati contenuti nelle predette determinazioni possono essere estratti e pubblicati ai sensi dell’art. 18 del d.lgs. 33/2013 (obbligo di pubblicazione dei dati relativi agli incarichi conferiti ai dipendenti pubblici), poiché le somme sono liquidate a fronte di incarichi attribuiti al personale dipendente dell’amministrazione aggiudicatrice o dell’ente aggiudicatore.

2.8. Per quanto riguarda, in particolare, l’impegno di spesa, l’art. 183 del TUEL prevede che l'impegno costituisce la prima fase del procedimento di spesa, con la quale, a seguito di un’obbligazione giuridicamente perfezionata:

1) sono determinati la somma da pagare e il soggetto creditore;

2) sono indicate la ragione e la relativa scadenza;

3) viene costituito il vincolo sulle previsioni di bilancio, nell'ambito della disponibilità finanziaria accertata ai sensi dell'articolo 151.

Nel caso di specie, quindi, l’obbligazione si perfeziona nel momento in cui, con regolamento dell’amministrazione, vengono individuati i soggetti incaricati di svolgere le attività remunerabili con gli incentivi ivi previsti, in relazione ai singoli appalti di lavori, servizi e forniture. Sicché, con il regolamento dell’amministrazione vengono ad esistenza tutti gli elementi che debbono sussistere per la formazione dell’impegno di spesa, ai sensi dell’art. 183 del TUEL, tra cui la somma da pagare e il soggetto creditore.

2.9. Per quanto concerne l’imputazione della spesa, il successivo comma 5 del medesimo art. 183 prevede: 1) che le obbligazioni passive giuridicamente perfezionate devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza, secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

2) che non possono essere riferite ad un determinato esercizio finanziario le spese per le quali non sia venuta a scadere nello stesso esercizio finanziario la relativa obbligazione giuridica. Quindi, tale essendo il quadro normativo di riferimento, questa Sezione non ritiene di discostarsi dall’ormai consolidato orientamento della giurisprudenza contabile secondo il quale l’imputazione della spesa relativa agli incentivi per funzioni tecniche deve essere effettuata nel rispetto del principio della competenza finanziaria potenziata e, quindi, nell’esercizio in cui si prevede che la spesa divenga esigibile (cfr. Sezione regionale di controllo per il Piemonte, delibera n. 25 del 19 marzo 2019; Sezione regionale di controllo per l’Umbria, delibera n. 56/2019/PAR).

Nel rispetto del principio della competenza finanziaria potenziata è rilevante, ai fini dell’assunzione dell’impegno, il momento di effettivo svolgimento dell’attività.

A questo riguardo, considerato che le spese in questione afferiscono ad un appalto, la tempistica per l’adozione dei relativi impegni di spesa non può che seguire lo sviluppo del servizio oggetto dell’affidamento nel cui ambito viene svolta l’attività per la quale è riconosciuto l’incentivo.

La scadenza di ogni obbligazione, pertanto, andrà individuata nel momento in cui, secondo lo sviluppo temporale dell’appalto, si prevede che la singola attività sarà conclusa, con conseguente diritto del dipendente di esigere il pagamento dell’incentivo a fronte della prestazione eseguita. Ed infatti, dalla formulazione del già richiamato comma 3 dell’art. 113, si evince l’obbligo in capo all'amministrazione aggiudicatrice di stabilire “i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro” nel caso di “eventuali incrementi dei tempi o dei costi”.

Tale condizione, dunque, subordina necessariamente l’erogazione dell’incentivo al completamento dell’opera o all’esecuzione della fornitura o del servizio oggetto dell’appalto nel rispetto dei costi e dei tempi prestabiliti.

2.10. Il momento dell’impegno va tenuto distinto da quello della liquidazione, la quale comporta la verifica da parte dell’amministrazione del corretto svolgimento dell’attività incentivata, con la possibilità, quando ne ricorrano i casi, di eventuali riduzioni o addirittura di esclusioni del compenso, secondo le previsioni del regolamento approvato dall’ente.

Quindi, in presenza di accantonamenti già effettuati dall’ente nelle more dell’approvazione del regolamento, l’impegno di spesa dovrà essere assunto, a partire dalla data di entrata in vigore del regolamento, anche per attività svolte in precedenza, con l’unico limite di quelle relative ad appalti che si siano già conclusi prima dell’adozione del regolamento stesso (cfr. Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Lazio, delibera n. 57/2018).

2.11. Quanto alla natura dell'emolumento e ai presupposti che determinano l'insorgenza del diritto, anche la giurisprudenza della Corte di Cassazione, valorizzando la ratio della disposizione, ha affermato che l'incentivo ha carattere retributivo ma, poiché il legislatore ha rimesso, dapprima alla contrattazione collettiva decentrata e successivamente alla potestà regolamentare attribuita alle amministrazioni, la determinazione delle modalità di ripartizione del fondo, la nascita del diritto è condizionata sospensivamente, non dalla sola prestazione dell'attività incentivata, bensì anche dall'adozione del regolamento, in assenza del quale il dipendente avente titolo potrà eventualmente esercitare un'azione risarcitoria per inottemperanza agli obblighi che il legislatore ha posto a carico delle amministrazioni appaltanti (cfr., da ultimo, Cass. n. 10222/2020; Cass. n. 13937/2017).

2.12. Si richiama, infine, il principio contabile applicato n. 4/2, richiamato dal citato art. 183 del TUEL e aggiornato con il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 1° agosto 2019 recante: “Aggiornamento degli allegati al decreto legislativo n. 118 del 2011”, che ha, tra l’altro, chiarito le corrette modalità di iscrizione in bilancio degli incentivi di che trattasi.

Tale principio, nel ribadire come gli impegni di spesa riguardanti gli incentivi per funzioni tecniche di cui all’articolo 113 del d.lgs. 50 del 2016, compresi i relativi oneri contributivi ed erariali, debbano essere assunti a carico degli stanziamenti di spesa riguardanti i medesimi lavori, servizi e forniture cui si riferiscono - nel titolo II della spesa ove si tratti di opere o nel titolo I, nel caso di servizi e forniture -, chiarisce che l’impegno deve essere registrato con imputazione all’esercizio in corso di gestione, a seguito della formale destinazione al fondo delle risorse stanziate in bilancio e tempestivamente emesso il relativo ordine di pagamento a favore del proprio bilancio, al Titolo terzo delle entrate, tipologia 500 “Rimborsi e altre entrate correnti”, categoria 3059900 “Altre entrate correnti n.a.c”, voce del piano dei conti finanziario E.3.05.99.02.001 Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016).

2.13. Per quanto concerne, infine, la parte del quesito riguardante l’acquisizione da ogni singolo soggetto interessato alla procedura di che trattasi di una relazione sulle attività svolte ai fini della liquidazione degli incentivi richiesti, la norma (art. 113, comma 3, d.lgs. n. 50/2016) prevede il preventivo accertamento delle specifiche attività svolte dal dipendente a cura del dirigente o del responsabile del servizio.

Quindi, l’incentivo è erogabile in relazione ad attività effettivamente svolte rispetto alle quali il dirigente o il responsabile del servizio devono poter acquisire elementi utili a disporre l’accertamento propedeutico alla corresponsione dell’incentivo, ove spettante.

È evidente che la relazione sulle attività svolte redatta dal singolo dipendente che fa richiesta dell’incentivo è uno dei possibili strumenti a disposizione del dirigente o del responsabile per effettuare l’accertamento in ordine al corretto ed effettivo svolgimento delle attività incentivabili.

Si ritiene, tuttavia, che tali scelte rientrino nella discrezionalità dell’ente e su di esse, pertanto, questa Sezione ritiene di non dover interferire, ferma restando la necessità che la liquidazione sia preceduta da un puntuale accertamento sull’effettivo svolgimento delle specifiche attività per le quali è richiesto l’incentivo a cura del dirigente o del responsabile del servizio.

Si richiama, a tal proposito, l’art. 7, comma 1, del regolamento comunale per la determinazione e ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche che disciplina le modalità con cui in concreto deve espletarsi l’attività di accertamento da parte del responsabile del servizio, prescrivendo, in conformità a quanto previsto dal codice dei contratti pubblici all’art. 31, comma 12, d.lgs. n. 50/2016, che tale attività muova da un apposito documento di programmazione e che esiti in una relazione di rendicontazione sottoposta all’organismo di valutazione che ne tiene conto ai fini del riconoscimento della retribuzione di risultato al responsabile del servizio.

2.14. In conclusione, ai fini dell’assunzione dell’impegno di spesa e della conseguente liquidazione degli incentivi richiesti è necessario che:

1) l’ente si sia dotato di un apposito regolamento interno in quanto esso costituisce condizione essenziale ai fini del legittimo riparto tra gli aventi diritto delle risorse accantonate sul fondo, essendovi indicate nel dettaglio le condizioni alle quali gli incentivi possono essere erogati in relazione alle funzioni espletate, fermo restando, ai fini dell’erogazione dell’incentivo, il completamento dell’opera o l’esecuzione della fornitura o del servizio che costituiscono oggetto dell’appalto, nel rispetto dei tempi e dei costi prestabiliti; 2) che le risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi dell’art. 113, comma 2, siano ripartite, per ciascuna opera, lavoro, servizio e fornitura, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione integrativa decentrata;

3) che l’impegno di spesa sia assunto a valere sulle risorse già accantonate nel quadro economico dell’appalto attraverso la costituzione del fondo nei limiti delle percentuali indicate dal legislatore e degli stanziamenti previsti per la realizzazione del singolo lavoro (o fornitura/servizio) negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti;

4) che la liquidazione dell’incentivo sia preceduta dall’accertamento delle specifiche attività svolte dal dipendente a cura del dirigente o del responsabile del servizio, anche attraverso l’acquisizione di una relazione redatta dal dipendente che non è, tuttavia, da sola sufficiente a garantire il corretto accertamento propedeutico all’erogazione.

P.Q.M.

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