Pubblica amministrazione  -  Gabriele Gentilini  -  30/11/2024

Le imprese straniere nei contratti pubblici, appalto e concessione

Trattasi di argomento specifico che inerisce la possibilità di appaltare beni, servizi ad imprese stabilite in paesi extraUe. Pubblicato sulla G.U.U.E. L 173/1 del 30.06.2022 il Regolamento UE 2022/1031 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 giugno 2022 relativo all'accesso di operatori economici, beni e servizi di paesi terzi al mercato degli appalti pubblici e delle concessioni dell'Unione e alle procedure a sostegno dei negoziati sull'accesso di operatori economici, beni e servizi dell'Unione ai mercati degli appalti pubblici e delle concessioni dei paesi terzi (strumento per gli appalti internazionali - IPI). 

Da premettere che il regolamento in parola, come recita il considerando n. 10, dispone che  [...] le misure adottate a norma del presente regolamento sono applicabili unicamente a operatori economici, beni o servizi di paesi terzi che non sono parti dell'accordo multilaterale dell'OMC sugli appalti pubblici o degli accordi commerciali bilaterali o multilaterali conclusi con l'Unione che contemplano impegni in materia di accesso ai mercati degli appalti pubblici o delle concessioni [...]"

Tra le pronunce interessanti dei giudici amministrativi in materia si segnala che il Consiglio di Stato, sez. III, 10.07.2014, n. 3538 era intervenuto sulla partecipazione di un'impresa extra Ue ad un appalto di forniture (banche dati di opere scientifiche), in relazione all'applicabilità dell'art. 47 d.lgs. n. 163/06 ed al principio di reciprocità. La decisione fa cenno poi alla circostanza che le imprese non comunitarie sono tenute alla "presentazione di specifici documenti contraddistinti da determinare formalità".

Altra decisione quella del Consiglio di Stato, sez. III, 16.04.2014, n. 1973 che si è occupata dei requisiti di partecipazione di un'impresa extra EU (nel caso di specie un'azienda statunitense) agli appalti pubblici, avuto particolare riguardo all'applicabilità dell'art. 47 d.lgs. n. 163/06 agli appalti di forniture e servizi in riferimento alle disposizioni del G.P.A. (Agreement on Goverment Procurement - Accordo sugli appalti pubblici - W.T.O.), sottoscritto dagli U.S.A. e dalla U.E. 

Ricordiamo inoltre la Comunicazione 2019/C 271/02 della Commissione UE pubblicata sulla GUCE 13.8.2019, n. C271/43 che fa il punto della situazione sulla partecipazione delle imprese extra UE agli appalti pubblici nei Paesi dell'Unione https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52019XC0813(01)

Da menzionare l'art. 69. (Accordo sugli Appalti Pubblici (AAP) e altri accordi internazionali) del d lgs 36/2023 secondo cui 1. Se sono contemplati dagli allegati 1, 2, 4 e 5 e dalle note generali dell'appendice 1 dell'Unione europea dell’Accordo sugli Appalti Pubblici (AAP) e dagli altri accordi internazionali cui l'Unione è vincolata, le stazioni appaltanti applicano ai lavori, alle forniture, ai servizi e agli operatori economici dei Paesi terzi firmatari di tali accordi un trattamento non meno favorevole di quello concesso ai sensi del codice.

Si ricorda, altresì, che ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»: - le previsioni in materia di autocertificazione "si applicano ai cittadini italiani e dell’Unione europea, alle persone giuridiche, alle società di persone, alle pubbliche amministrazioni e agli enti, alle associazioni e ai comitati aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea. 

I cittadini di Stati non appartenenti all’Unione regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani.

Al di fuori dei casi previsti al comma 2, i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l’Italia ed il Paese di provenienza del dichiarante.

Al di fuori dei casi di cui ai commi 2 e 3 gli stati, le qualità personali e i fatti, sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall’autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all’originale, dopo aver ammonito l’interessato sulle conseguenze penali della produzione di atti o documenti non veritieri" (art. 3).

Le firme sugli atti e documenti formati all'estero da autorità estere e da valere nello Stato sono legalizzate dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero. Le firme apposte su atti e documenti dai competenti organi delle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane o dai funzionari da loro delegati non sono soggette a legalizzazione.

Agli atti e documenti indicati nel comma precedente, redatti in lingua straniera, deve essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.

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REGOLAMENTO (UE) 2022/1031 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 23 giugno 2022

relativo all’accesso di operatori economici, beni e servizi di paesi terzi ai mercati degli appalti pubblici e delle concessioni dell’Unione e alle procedure a sostegno dei negoziati sull’accesso di operatori economici, beni e servizi dell’Unione ai mercati degli appalti pubblici e delle concessioni dei paesi terzi (strumento per gli appalti internazionali — IPI)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

In conformità dell’articolo 21 del trattato sull’Unione europea (TUE), l’Unione definisce e attua politiche comuni e azioni e migliora la cooperazione in tutti i settori delle relazioni internazionali al fine, tra l’altro, di incoraggiare l’integrazione di tutti i paesi nell’economia mondiale, anche attraverso la progressiva abolizione delle restrizioni agli scambi internazionali.

(2)

Ai sensi dell’articolo 206 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), l’Unione, tramite l’istituzione di un’unione doganale, contribuisce nell’interesse comune allo sviluppo armonioso del commercio mondiale, alla graduale soppressione delle restrizioni agli scambi internazionali e agli investimenti esteri diretti, e alla riduzione delle barriere doganali e di altro tipo.

(3)

Conformemente all’articolo 26 TFUE, l’Unione adotta le misure destinate all’instaurazione o al funzionamento del mercato interno, che comporta uno spazio senza frontiere interne nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali secondo i trattati. L’accesso di operatori economici, beni e servizi di paesi terzi ai mercati degli appalti pubblici o delle concessioni dell’Unione rientra nell’ambito di applicazione della politica commerciale comune.

(4)

L’articolo III, paragrafo 8, dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 e l’articolo XIII dell’accordo generale sugli scambi di servizi escludono gli appalti pubblici dall’ambito di applicazione delle principali discipline multilaterali dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC).

(5)

Nell’ambito dell’OMC e attraverso le sue relazioni bilaterali, l’Unione sostiene un’ambiziosa apertura dei mercati internazionali degli appalti pubblici e delle concessioni dell’Unione e dei suoi partner commerciali, in uno spirito di reciprocità e di vantaggio reciproco.

(6)

L’accordo multilaterale dell’OMC sugli appalti pubblici e gli accordi commerciali dell’Unione che comprendono disposizioni in materia di appalti pubblici prevedono l’accesso al mercato per gli operatori economici dell’Unione solo nei mercati degli appalti pubblici o delle concessioni di paesi terzi che sono parti di tali accordi.

(7)

Se un paese terzo è parte dell’accordo sugli appalti pubblici dell’OMC o ha concluso con l’Unione un accordo commerciale che comprende disposizioni in materia di appalti pubblici, la Commissione dovrebbe applicare i meccanismi di consultazione o le procedure di risoluzione delle controversie indicati in tali accordi qualora le pratiche restrittive si riferiscano ad appalti pubblici contemplati da impegni in materia di accesso al mercato assunti da tale paese terzo nei confronti dell’Unione.

(8)

Molti paesi terzi sono riluttanti ad aprire i propri mercati degli appalti pubblici o delle concessioni alla concorrenza internazionale o a migliorare l’accesso a tali mercati. Di conseguenza, gli operatori economici dell’Unione fanno fronte a pratiche restrittive nel settore degli appalti pubblici in molti paesi terzi, il che comporta una sostanziale perdita di opportunità commerciali.

(9)

Il regolamento (UE) n. 654/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) stabilisce le norme e le procedure atte a garantire l’esercizio dei diritti dell’Unione previsti da accordi commerciali internazionali conclusi dall’Unione. Non esistono norme e procedure simili per il trattamento di operatori economici, beni e servizi non contemplati in accordi internazionali.

(10)

Gli impegni internazionali assunti dall’Unione europea nei confronti dei paesi terzi in materia di accesso ai mercati degli appalti pubblici e delle concessioni richiedono, tra l’altro, la parità di trattamento per gli operatori economici di tali paesi terzi. Di conseguenza, le misure adottate a norma del presente regolamento sono applicabili unicamente a operatori economici, beni o servizi di paesi terzi che non sono parti dell’accordo multilaterale dell’OMC sugli appalti pubblici o degli accordi commerciali bilaterali o multilaterali conclusi con l’Unione che contemplano impegni in materia di accesso ai mercati degli appalti pubblici o delle concessioni, o a operatori economici, beni o servizi di paesi che sono parti di tali accordi ma solo per quanto concerne le procedure di appalto pubblico per beni, servizi o concessioni non contemplati da tali accordi. Conformemente alle direttive 2014/23/UE (4), 2014/24/UE (5) e 2014/25/UE (6) del Parlamento europeo e del Consiglio e come chiarito dalla comunicazione della Commissione del 24 luglio 2019, dal titolo «Linee guida sulla partecipazione di offerenti e beni di paesi terzi al mercato degli appalti dell’UE», gli operatori economici di paesi terzi che non hanno alcun accordo che preveda l’apertura del mercato degli appalti dell’Unione o i cui beni, servizi e lavori non sono contemplati in un tale accordo non hanno un accesso garantito alle procedure di appalto nell’Unione e possono essere esclusi.

(11)

L’applicazione effettiva di misure adottate a norma del presente regolamento al fine di migliorare l’accesso degli operatori economici dell’Unione ai mercati degli appalti pubblici o delle concessioni di taluni paesi terzi richiede un insieme chiaro di norme sull’origine per gli operatori economici, i beni e i servizi.

(12)

Occorre che l’origine di un bene sia determinata conformemente all’articolo 60 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (7).

(13)

È opportuno che l’origine di un servizio sia determinata sulla base dell’origine della persona fisica o giuridica che lo presta. Dovrebbe essere considerato come origine di una persona giuridica il paese in base alla cui legislazione la persona giuridica è costituita o altrimenti organizzata e nel cui territorio la persona giuridica svolge un’attività commerciale sostanziale. Una persona giuridica costituita o altrimenti organizzata a norma della legislazione di uno Stato membro dovrebbe essere considerata originaria dell’Unione solo se presenta un legame diretto ed effettivo con l’economia di uno Stato membro. Al fine di evitare una potenziale elusione di una misura a titolo dello strumento per gli appalti internazionali (IPI), l’origine delle persone giuridiche controllate o possedute da soggetti esteri che non svolgono attività commerciali sostanziali nel territorio di un paese terzo o nel territorio di uno Stato membro, a norma della cui legislazione sono costituite o altrimenti organizzate, potrebbe altresì essere determinata tenendo conto di altri alimenti, quali l’origine dei proprietari o di altre persone che esercitano un’influenza dominante su tale persone giuridica.

(14)

Per valutare se esistono misure o pratiche specifiche in un paese terzo che potrebbero comportare restrizioni all’accesso di operatori economici, beni o servizi dell’Unione al mercato degli appalti pubblici o delle concessioni del paese terzo in questione, è opportuno che la Commissione esamini in che misura la legislazione, le norme o altre misure nazionali in materia di mercati degli appalti pubblici o delle concessioni del paese terzo in questione garantiscano trasparenza in linea con le norme internazionali e non comportino restrizioni gravi e ricorrenti nei confronti degli operatori economici, dei beni o dei servizi dell’Unione. Inoltre, occorre che la Commissione esamini in che misura le singole amministrazioni aggiudicatrici o i singoli enti aggiudicatori dei paesi terzi adottino o mantengano pratiche restrittive nei confronti di operatori economici, beni o servizi dell’Unione.

(15)

Occorre che la Commissione possa avviare in qualsiasi momento un’indagine trasparente avente a oggetto misure o pratiche presumibilmente restrittive adottate o applicate da un paese terzo.

(16)

In considerazione dell’obiettivo strategico generale dell’Unione di sostenere la crescita economica dei paesi meno sviluppati e la loro integrazione nelle catene del valore globali, la Commissione non dovrebbe avviare indagini con riferimento a paesi che beneficiano del regime «Tutto tranne le armi» quale figurante all’allegato IV del regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (8).

(17)

Nello svolgimento dell’indagine, è opportuno che la Commissione inviti il paese terzo interessato ad avviare consultazioni al fine di eliminare eventuali misure o pratiche restrittive o porvi rimedio, migliorando così in maniera efficace in tale paese le opportunità di partecipazione alle gare di appalto per gli operatori economici, i beni e i servizi dell’Unione in relazione ai mercati degli appalti pubblici o delle concessioni.

(18)

È della massima importanza che l’indagine sia effettuata in maniera trasparente. È pertanto opportuno che sia pubblicata una relazione sui principali risultati dell’indagine.

(19)

Se l’indagine conferma l’esistenza di misure o pratiche restrittive e le consultazioni con il paese terzo in questione non conducono ad azioni correttive soddisfacenti che pongano rimedio alle gravi e ricorrenti restrizioni all’accesso per gli operatori economici, i beni e i servizi dell’Unione entro un termine ragionevole, o qualora il paese terzo in questione rifiuti di avviare consultazioni, è opportuno che la Commissione adotti, a norma del presente regolamento, se ritiene che tale adozione sia nell’interesse dell’Unione, una misura IPI sotto forma di adeguamento del punteggio o di esclusione delle offerte.

(20)

Per determinare se una misura IPI sia nell’interesse dell’Unione, dovrebbero essere valutati i diversi interessi nel loro complesso, compresi quelli degli operatori economici dell’Unione. La Commissione dovrebbe ponderare le conseguenze dell’adozione di una siffatta misura rispetto al suo impatto sugli interessi più ampi dell’Unione. È importante prestare particolare attenzione all’obiettivo generale di conseguire la reciprocità aprendo i mercati dei paesi terzi e migliorare le opportunità di accesso al mercato per gli operatori economici dell’Unione. Dovrebbe inoltre essere preso in considerazione l’obiettivo di limitare eventuali oneri amministrativi superflui per le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori nonché per gli operatori economici.

(21)

È opportuno che un adeguamento del punteggio si applichi solo ai fini della valutazione delle offerte presentate da operatori economici originari del paese in questione. Tale misura non dovrebbe influire sul prezzo fissato nel contratto da concludere con l’aggiudicatario. Se le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori decidono di basare la loro valutazione delle offerte su un prezzo o un costo quale unico criterio di aggiudicazione dell’appalto, l’adeguamento del punteggio dovrebbe essere stabilito a un livello significativamente superiore al fine di garantire un’efficacia comparabile della misura IPI.

(22)

Le misure IPI dovrebbero essere applicate alle procedure di appalto pubblico che rientrano nell’ambito di applicazione del presente regolamento, compresi gli accordi quadro e i sistemi dinamici di acquisizione. Laddove un appalto specifico sia aggiudicato nell’ambito di un sistema dinamico di acquisizione al quale si applica una misura IPI, le misure IPI dovrebbero applicarsi anche a detto appalto specifico. Tuttavia, le misure IPI non dovrebbero applicarsi agli appalti al di sotto di una determinata soglia al fine di contenere gli oneri amministrativi globali per le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori. Al fine di evitare la possibile doppia applicazione di misure IPI, tali misure non dovrebbero essere applicate agli appalti aggiudicati sulla base di un accordo quadro qualora siano già state applicate nella fase di conclusione di detto accordo quadro.

(23)

Per evitare una possibile elusione delle misure IPI, è opportuno imporre obblighi adeguati agli aggiudicatari. Tali obblighi dovrebbero applicarsi solo alle procedure di appalto pubblico soggette a una misura IPI, nonché agli appalti aggiudicati sulla base di un accordo quadro se il valore di tali appalti raggiunge o supera una determinata soglia e se tale accordo quadro è soggetto a una misura IPI.

(24)

Nei casi in cui un paese terzo ha avviato negoziati sostanziali e avanzati con l’Unione in materia di accesso ai mercati degli appalti pubblici, al fine di eliminare le restrizioni all’accesso degli operatori economici, dei beni o dei servizi dell’Unione ai suoi mercati degli appalti pubblici o delle concessioni, o al fine di porvi rimedio, la Commissione, durante i negoziati, dovrebbe poter sospendere le misure IPI relative al paese terzo in questione.

(25)

È importante che le misure IPI siano applicate uniformemente nell’Unione dalle amministrazioni aggiudicatrici e dagli enti aggiudicatori. Per tenere conto delle diverse capacità amministrative delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori, gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà di chiedere una deroga alle misure IPI per un elenco limitato di amministrazioni aggiudicatrici locali in base a determinati requisiti rigorosi. Nel controllare gli elenchi di amministrazioni aggiudicatrici locali, proposti dagli Stati membri, è importante che la Commissione tenga conto della situazione specifica di tali amministrazioni aggiudicatrici per quanto riguarda, tra l’altro, i livelli di popolazione e la situazione geografica. Tale deroga potrebbe altresì riguardare le procedure di appalto pubblico che tali amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero avere la facoltà di svolgere nell’ambito di accordi quadro o sistemi dinamici di acquisizione.

(26)

È imperativo che le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori abbiano accesso a una gamma di prodotti di elevata qualità in grado di soddisfare le loro esigenze di acquisto a un prezzo competitivo. Pertanto, è opportuno che le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori possano evitare di applicare le misure IPI che limitano l’accesso di beni e servizi non contemplati qualora non siano disponibili beni o servizi dell’Unione oppure beni o servizi contemplati che soddisfino i loro requisiti o possano soddisfare determinati bisogni di politica pubblica essenziali, per esempio per quanto riguarda motivi imperativi connessi alla sanità pubblica o alla protezione dell’ambiente. Qualora le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori applichino tali eccezioni, la Commissione dovrebbe esserne informata in modo tempestivo ed esaustivo per consentire l’adeguato monitoraggio dell’attuazione del presente regolamento.

(27)

In caso di applicazione non corretta da parte delle amministrazioni aggiudicatrici o degli enti aggiudicatori di misure IPI, che incida negativamente sulle possibilità degli operatori economici di avere il diritto di partecipare alle procedure di appalto pubblico, dovrebbero applicarsi le direttive 89/665/CEE (9) e 92/13/CEE (10) del Consiglio. Gli operatori economici interessati dovrebbero essere in grado di avviare una procedura di ricorso secondo le norme del diritto nazionale che recepiscono tali direttive se, per esempio, tali operatori economici ritengono che un operatore economico concorrente avrebbe dovuto essere escluso o che un’offerta avrebbe dovuto ricevere un punteggio inferiore in ragione dell’applicazione di una misura IPI. Occorre inoltre che la Commissione possa applicare il meccanismo correttore a norma dell’articolo 3 della direttiva 89/665/CEE o dell’articolo 8 della direttiva 92/13/CEE.

(28)

Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, occorre attribuire alla Commissione competenze di esecuzione. Occorre che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (11).

(29)

È opportuno che gli atti di esecuzione concernenti l’adozione, il ritiro, la sospensione, il ripristino o la proroga di una misura IPI siano adottati mediante procedura d’esame e che la Commissione sia assistita dal comitato sugli ostacoli agli scambi istituito dal regolamento (UE) 2015/1843 del Parlamento europeo e del Consiglio (12). Dal momento che le misure IPI potrebbero sortire effetti diversi sui mercati degli appalti pubblici o delle concessioni dell’Unione, la procedura di comitatologia applicabile agli atti di esecuzione che prevedono l’esclusione di offerte dovrebbe essere adattata e, in tali casi, dovrebbe applicarsi l’articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.

(30)

Se necessario e per le questioni che incidono sull’applicazione del quadro giuridico dell’Unione in materia di appalti pubblici, la Commissione dovrebbe poter chiedere il parere del Comitato consultivo per gli appalti pubblici istituto dalla decisione 71/306/CEE del Consiglio (13).

(31)

Le informazioni ricevute in applicazione del presente regolamento dovrebbero essere usate solo per lo scopo per il quale sono state richieste e nel rispetto delle prescrizioni nazionali e dell’Unione in materia di protezione dei dati e di riservatezza. Il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (14), l’articolo 28 della direttiva 2014/23/UE, l’articolo 21 della direttiva 2014/24/UE e l’articolo 39 della direttiva 2014/25/UE dovrebbero di conseguenza applicarsi.

(32)

In linea con l’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (15) e al fine, tra l’altro, di ridurre gli oneri amministrativi, in particolare per gli Stati membri, la Commissione dovrebbe riesaminare periodicamente l’ambito di applicazione, il funzionamento e l’efficacia del presente regolamento. Tale riesame affronterebbe, tra l’altro, la possibilità di utilizzare qualsiasi strumento disponibile per agevolare lo scambio di informazioni, ivi comprese le strutture per gli appalti elettronici, per esempio modelli di formulari per la pubblicazione di bandi e avvisi nel settore degli appalti pubblici, conformemente al regolamento di esecuzione (UE) 2019/1780 della Commissione (16), nonché gli oneri sostenuti dalle amministrazioni aggiudicatrici e dagli enti aggiudicatori in applicazione del presente regolamento. La Commissione dovrebbe riferire in merito alla sua valutazione al Parlamento europeo e al Consiglio e, se del caso, presentare proposte legislative adeguate.

(33)

Le norme e i principi in materia di appalti pubblici applicabili agli appalti pubblici aggiudicati dalle istituzioni dell’Unione per conto proprio figurano nel regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (17) e, pertanto, non rientrano nell’ambito di applicazione del presente regolamento. Conformemente al regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, tali norme si basano sulle disposizioni delle direttive 2014/23/UE e 2014/24/UE. È dunque opportuno valutare, nel contesto di una revisione del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, se le norme e i principi stabiliti nel presente regolamento dovrebbero essere applicabili anche agli appalti pubblici aggiudicati dalle istituzioni dell’Unione.

(34)

È opportuno che la Commissione pubblichi linee guida al fine di facilitare l’applicazione del presente regolamento da parte delle amministrazioni aggiudicatrici, degli enti aggiudicatori e degli operatori economici. Tali linee guida dovrebbero fornire informazioni in particolare sulla nozione di origine delle persone fisiche e giuridiche, origine dei beni e dei servizi e obbligo supplementare, nonché sull’applicazione di tali disposizioni nell’ambito del presente regolamento. Alla luce dell’obiettivo politico generale dell’Unione di sostenere le piccole e medie imprese (PMI), è opportuno che tali linee guida tengano altresì conto delle esigenze specifiche di informazione delle PMI nell’applicazione che esse danno al presente regolamento, al fine di non sovraccaricarle.

(35)

In base al principio di proporzionalità e al fine di raggiungere l’obiettivo fondamentale di migliorare l’accesso di operatori economici, beni e servizi dell’Unione ai mercati degli appalti pubblici o delle concessioni dei paesi terzi stabilendo misure relative agli appalti non contemplati, è necessario e opportuno fissare norme sulle procedure che permettono alla Commissione di condurre indagini su presunte misure o pratiche di paesi terzi nei confronti degli operatori economici, dei beni e dei servizi dell’Unione e di avviare consultazioni con i paesi terzi in questione. Il presente regolamento si limita a quanto necessario per conseguire gli obiettivi perseguiti in ottemperanza all’articolo 5, paragrafo 4, TUE,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

Disposizioni generali

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1.   Il presente regolamento stabilisce misure relative agli appalti non contemplati, destinate a migliorare l’accesso di operatori economici, beni e servizi dell’Unione ai mercati degli appalti pubblici e delle concessioni dei paesi terzi. Fissa procedure che permettono alla Commissione di condurre indagini su presunte misure o pratiche di paesi terzi nei confronti degli operatori economici, dei beni e dei servizi dell’Unione e di avviare consultazioni con i paesi terzi in questione.

Il presente regolamento prevede la possibilità per la Commissione di imporre misure IPI in relazione a tali misure o pratiche di paesi terzi per limitare l’accesso degli operatori economici, dei beni o dei servizi di paesi terzi alle procedure di appalto pubblico dell’Unione.

2.   Il presente regolamento si applica alle procedure di appalto pubblico rientranti nell’ambito di applicazione dei seguenti atti:

a)

direttiva 2014/23/UE;

b)

direttiva 2014/24/UE;

c)

direttiva 2014/25/UE.

3.   Il presente regolamento non pregiudica gli obblighi internazionali dell’Unione o le misure che gli Stati membri, le relative amministrazioni aggiudicatrici o i relativi enti aggiudicatori potrebbero adottare ai sensi degli atti di cui al paragrafo 2.

4.   Il presente regolamento si applica alle procedure di appalto pubblico avviate dopo la sua entrata in vigore. Una misura IPI si applica solo alle procedure di appalto pubblico rientranti nel suo ambito di applicazione e che sono state avviate tra il momento dell’entrata in vigore di tale misura e la sua scadenza, revoca o sospensione. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori includono un riferimento all’applicazione del presente regolamento e di qualsiasi misura IPI applicabile nei documenti di appalto pubblico per le procedure rientranti nell’ambito di applicazione di una misura IPI.

5.   I requisiti ambientali, sociali e del lavoro si applicano agli operatori economici conformemente alle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE o ad altri atti normativi dell’Unione.

Articolo 2

Definizioni

1.   Ai fini del presente regolamento si intende per:

a)

«operatore economico»: un operatore economico quale definito nelle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE;

b)

«beni»: i beni indicati nell’oggetto di una procedura di appalto pubblico e nei capitolati del pertinente contratto, esclusi i fattori produttivi, i materiali o gli ingredienti contenuti nei beni forniti;

c)

«valore stimato»: il valore stimato di un appalto calcolato ai sensi delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE;

d)

«adeguamento del punteggio»: la diminuzione relativa, di una determinata percentuale, del punteggio attribuito a un’offerta risultante dalla sua valutazione da parte di un’amministrazione aggiudicatrice o di un ente aggiudicatore sulla base dei criteri di aggiudicazione dell’appalto definiti nei pertinenti documenti di appalto pubblico. Nei casi in cui il prezzo o il costo sia l’unico criterio di aggiudicazione dell’appalto, l’adeguamento del punteggio è l’aumento relativo, ai fini della valutazione delle offerte, di una determinata percentuale del prezzo proposto da un offerente;

e)

«prova»: qualsiasi informazione, certificato, documento giustificativo o dichiarazione che intende comprovare la conformità agli obblighi di cui all’articolo 8, quali:

i)

i documenti che dimostrino che i beni sono originari dell’Unione o di un paese terzo;

ii)

una descrizione dei processi produttivi, compresi campioni, descrizioni o fotografie, per i beni oggetto di fornitura;

iii)

un estratto dei registri o dei rendiconti finanziari pertinenti da cui si evinca l’origine dei servizi, compreso il numero di partita dell’imposta sul valore aggiunto (IVA);

f)

«amministrazione aggiudicatrice»: un’amministrazione aggiudicatrice quale definita dalle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE;

g)

«ente aggiudicatore»: un ente aggiudicatore quale definito dalle direttive 2014/23/UE e 2014/25/UE;

h)

«parte interessata»: qualsiasi persona o entità i cui interessi potrebbero essere lesi da una misura o pratica di un paese terzo, quali imprese, associazioni di imprese o le principali organizzazioni intercategoriali che rappresentano le parti sociali a livello dell’Unione;

i)

«misura o pratica di un paese terzo»: un provvedimento legislativo, regolamentare o amministrativo, una procedura o prassi o una combinazione degli stessi, adottato o applicato da autorità pubbliche o singole amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori in un paese terzo a qualsiasi livello, che comporta gravi e ricorrenti restrizioni all’accesso di operatori economici, beni o servizi dell’Unione ai mercati degli appalti o delle concessioni di tale paese terzo;

j)

«misura IPI»: una misura adottata dalla Commissione ai sensi del presente regolamento che limita l’accesso di operatori economici, beni o servizi provenienti da paesi terzi ai mercati degli appalti pubblici o delle concessioni dell’Unione nel settore degli appalti non contemplati;

k)

«appalti non contemplati»: le procedure di appalto pubblico per beni, servizi o concessioni rispetto a cui l’Unione non ha assunto impegni in materia di accesso al mercato nell’ambito di un accordo internazionale su appalti pubblici o concessioni;

l)

«appalti»: gli appalti pubblici quali definiti dalla direttiva 2014/24/UE, le concessioni quali definite dalla direttiva 2014/23/UE e gli appalti di lavori, forniture e servizi quali definiti dalla direttiva 2014/25/UE;

m)

«offerente»: un offerente quale definito dalle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE;

n)

«paese»: uno Stato o territorio doganale a sé stante; termine senza considerazioni di sovranità;

o)

«subappalto»: l’incarico, assegnato a terzi, per l’esecuzione parziale di un appalto; non comprende la semplice fornitura di beni o parti necessari per la prestazione di un servizio.

2.   Ai fini del presente regolamento, a eccezione dell’articolo 6, paragrafi 3 e 7, l’esecuzione di lavori od opere ai sensi delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE è considerata prestazione di servizio.

Articolo 3

Determinazione dell’origine

1.   Si ritiene che l’origine di un operatore economico sia:

a)

per le persone fisiche, il paese di cui la persona ha la cittadinanza o in cui tale persona gode del diritto di residenza permanente;

b)

per le persone giuridiche:

i)

il paese in base alla cui legislazione la persona giuridica è costituita o altrimenti organizzata e nel cui territorio la persona giuridica svolge un’attività commerciale sostanziale; o

ii)

se la persona giuridica non svolge un’attività commerciale sostanziale nel territorio del paese in cui è costituita o altrimenti organizzata, l’origine della persona giuridica è l’origine della persona o delle persone che possono esercitare, in maniera diretta o indiretta, un’influenza dominante sulla persona giuridica per ragioni di proprietà, di partecipazione finanziaria o di normativa che disciplina tale persona giuridica.

Ai fini del primo comma, lettera b), punto ii), si presume che la persona o le persone esercitino un’influenza dominante sulla persona giuridica in uno dei seguenti casi, direttamente o indirettamente:

a)

detengono la maggioranza del capitale sottoscritto della persona giuridica;

b)

controllano la maggioranza dei voti cui danno diritto le azioni emesse dalla persona giuridica; o

c)

hanno il diritto di nominare più della metà dei membri del consiglio di amministrazione, del consiglio direttivo o del consiglio di vigilanza della persona giuridica.

2.   Nel caso in cui un operatore economico sia un gruppo di persone fisiche o giuridiche, enti pubblici o una loro combinazione e almeno uno di tali persone o enti sia originario di un paese terzo i cui operatori economici, beni o servizi sono soggetti a una misura IPI, la misura IPI stessa si applica anche alle offerte presentate da tale gruppo.

Tuttavia, quando la partecipazione di tali persone o enti al gruppo sia inferiore al 15 % del valore dell’offerta presentata dal gruppo in questione, la misura IPI non si applica all’offerta, salvo che tali persone o enti siano necessari per soddisfare la maggior parte di almeno uno dei criteri di selezione in una procedura di appalto pubblico.

3.   Le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori possono, in qualsiasi momento durante la procedura di appalto pubblico, richiedere all’operatore economico di presentare, integrare, chiarire o completare le informazioni o la documentazione relative alla verifica dell’origine dell’operatore economico entro un termine adeguato, a condizione che tale richiesta sia conforme ai principi di parità di trattamento e trasparenza. Se l’operatore economico omette di fornire tali informazioni o documentazione senza una spiegazione ragionevole e impedisce in tal modo la verifica dell’origine dell’operatore economico da parte delle amministrazioni aggiudicatrici o degli enti aggiudicatori o rende tale verifica praticamente impossibile o molto difficile, tale operatore economico è escluso dalla partecipazione alla procedura di appalto pubblico in questione.

4.   L’origine di un bene è determinata conformemente all’articolo 60 del regolamento (UE) n. 952/2013 e l’origine di un servizio è determinata in base all’origine dell’operatore economico che lo presta.

Articolo 4

Esenzioni relative a beni e servizi originari di paesi meno sviluppati

La Commissione non avvia un’indagine nei confronti dei paesi meno sviluppati elencati nell’allegato IV del regolamento (UE) n. 978/2012, a meno che non vi siano prove dell’elusione di una misura IPI imputabile al paese terzo elencato o ai suoi operatori economici.

CAPO II

Indagini, consultazioni, misure e obblighi

Articolo 5

Indagini e consultazioni

1.   Di propria iniziativa o sulla base di una denuncia motivata di una parte interessata dell’Unione o di uno Stato membro, la Commissione può avviare un’indagine su una presunta misura o pratica di un paese terzo mediante la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Tale avviso di apertura comprende la valutazione preliminare della Commissione relativa alla misura o pratica del paese terzo e invita le parti interessate e gli Stati membri a fornire alla Commissione tutte le informazioni pertinenti entro un termine prestabilito.

La Commissione mette a disposizione uno strumento online sul suo sito web. Gli Stati membri e le parti interessate dell’Unione utilizzano tale strumento per presentare una denuncia motivata.

2.   Dopo la pubblicazione dell’avviso di cui al paragrafo 1, la Commissione invita il paese terzo interessato a presentare il proprio parere, fornire informazioni pertinenti e avviare consultazioni con la Commissione al fine di eliminare o porre rimedio alla presunta misura o pratica del paese terzo. La Commissione informa periodicamente gli Stati membri in merito ai progressi compiuti nell’indagine e nelle consultazioni in seno al comitato sugli ostacoli agli scambi istituito dall’articolo 7 del regolamento (UE) 2015/1843.

3.   L’indagine e le consultazioni sono concluse entro un periodo di nove mesi dalla data della loro apertura. In casi giustificati, la Commissione può prorogare il termine di cinque mesi mediante la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e informando il paese terzo, le parti interessate e gli Stati membri in merito a tale proroga.

4.   Una volta concluse l’indagine e le consultazioni, la Commissione pubblica una relazione che illustra le conclusioni principali dell’indagine e le misure proposte. La Commissione presenta la relazione al Parlamento europeo e al Consiglio.

5.   La Commissione, qualora, in esito all’indagine, accerti che il paese terzo in questione non applica la presunta misura o pratica o che tale misura o pratica non dà luogo a gravi e ricorrenti restrizioni dell’accesso degli operatori economici, dei beni o servizi dell’Unione ai mercati degli appalti o delle concessioni del paese terzo, chiude l’indagine e pubblica un avviso di conclusione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

6.   La Commissione può sospendere l’indagine e le consultazioni in qualsiasi momento se il paese terzo interessato:

a)

adotta azioni correttive soddisfacenti per eliminare o correggere le gravi e ricorrenti restrizioni all’accesso di operatori economici, beni o servizi dell’Unione ai mercati degli appalti o delle concessioni del paese terzo, migliorando in tal modo il loro accesso; o

b)

si impegna nei confronti dell’Unione a interrompere o a eliminare gradualmente la misura o la pratica del paese terzo, anche mediante l’estensione dell’ambito di applicazione di un accordo esistente includendovi gli appalti pubblici, entro un termine ragionevole e in ogni caso non superiore a sei mesi dall’assunzione di tale impegno.

7.   La Commissione riprende l’indagine e le consultazioni in qualsiasi momento qualora concluda che le ragioni per la sospensione non siano più valide.

8.   La Commissione pubblica un avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea in caso di sospensione o ripresa dell’indagine e delle consultazioni.

Articolo 6

Misure IPI

1.   Qualora, a seguito di un’indagine e delle consultazioni di cui all’articolo 5, la Commissione accerti l’esistenza di una misura o pratica di un paese terzo, se lo ritiene nell’interesse dell’Unione, adotta una misura IPI mediante un atto di esecuzione. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 11, paragrafo 2.

2.   Per decidere se l’adozione di una misura IPI sia nell’interesse dell’Unione sono valutati tutti i diversi interessi nel loro complesso, compresi quelli degli operatori economici dell’Unione. Le misure IPI non sono adottate se la Commissione, in base a tutte le informazioni disponibili, conclude che l’adozione di tali misure non è nell’interesse dell’Unione.

3.   La misura IPI è determinata alla luce delle informazioni disponibili e sulla base dei seguenti criteri:

a)

la proporzionalità della misura IPI in relazione alla misura o pratica del paese terzo;

b)

la disponibilità di fonti di approvvigionamento alternative per i beni e i servizi in questione, al fine di evitare o ridurre al minimo gli impatti negativi rilevanti sulle amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori.

4.   La misura IPI si applica solo alle procedure di appalto pubblico con un valore stimato superiore a una soglia che la Commissione determina alla luce dei risultati dell’indagine e delle consultazioni, e tenendo conto dei criteri stabiliti al paragrafo 3. Il valore stimato dovrebbe essere pari o superiore a 15 000 000 EUR al netto dell’IVA per lavori e concessioni e a 5 000 000 EUR al netto dell’IVA per beni e servizi.

5.   La misura IPI si applica in caso di specifici appalti aggiudicati nell’ambito di un sistema dinamico di acquisizione, se la misura IPI si applica anche a tali sistemi dinamici di acquisizione, a eccezione di specifici appalti di valore stimato inferiore ai rispettivi valori stabiliti dall’articolo 8 della direttiva 2014/23/UE, dall’articolo 4 della direttiva 2014/24/UE o dall’articolo 15 della direttiva 2014/25/UE. La misura IPI non si applica alle procedure di appalto pubblico per l’aggiudicazione di appalti basati su un accordo quadro o su appalti o singoli lotti da aggiudicare a norma dell’articolo 5, paragrafo 10, della direttiva 2014/24/UE o dell’articolo 16, paragrafo 10, della direttiva 2014/25/UE.

6.   Nella misura IPI di cui al paragrafo 1, la Commissione può decidere, entro l’ambito di applicazione stabilito al paragrafo 8, di limitare l’accesso di operatori economici, beni o servizi di un paese terzo alle procedure di appalto pubblico richiedendo alle amministrazioni aggiudicatrici o agli enti aggiudicatori di:

a)

imporre un adeguamento del punteggio alle offerte presentate dagli operatori economici originari di tale paese terzo; o

b)

escludere le offerte presentate dagli operatori economici originari di tale paese terzo.

7.   L’adeguamento del punteggio di cui al paragrafo 6, lettera a), si applica solo ai fini della valutazione e della classifica delle offerte. Tale misura non influisce sul prezzo da pagare nell’ambito dell’appalto da concludere con l’aggiudicatario.

8.   Nella misura IPI di cui al paragrafo 1, la Commissione specifica l’ambito di applicazione della misura stessa, compresi:

a)

i settori o le categorie di beni, servizi e concessioni sulla base del vocabolario comune per gli appalti quale istituito dal regolamento (CE) n. 2195/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (18), nonché delle eventuali deroghe applicabili;

b)

le categorie specifiche di amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori;

c)

le categorie specifiche di operatori economici;

d)

le soglie specifiche pari o superiori a quelle fissate al paragrafo 4;

e)

se del caso, i valori espressi in percentuale di un adeguamento del punteggio di cui al paragrafo 6, lettera a).

Il valore espresso in percentuale dell’adeguamento di cui al primo comma, lettera e), è fissato al 50 % del punteggio della valutazione dell’offerta, in funzione del paese terzo e del settore di beni, servizi, lavori o concessioni previsti. Ai fini delle procedure di appalto pubblico, se il prezzo o il costo è l’unico criterio di aggiudicazione dell’appalto, l’adeguamento del punteggio è pari al doppio del valore espresso in percentuale di cui alla prima frase del presente comma. Una misura IPI indica i rispettivi valori percentuali separatamente.

9.   Nel determinare la misura IPI sulla base delle opzioni di cui al paragrafo 6, lettera a) o b), la Commissione sceglie il tipo di misura che sia proporzionale e corregga nel modo più efficace il livello di restrizione all’accesso degli operatori economici, beni o servizi dell’Unione ai mercati degli appalti pubblici o delle concessioni del paese terzo.

10.   Qualora la Commissione ritenga che il paese terzo adotti misure correttive soddisfacenti per eliminare o correggere le restrizioni all’accesso di operatori economici, beni o servizi dell’Unione al mercato degli appalti pubblici o delle concessioni di tale paese terzo, migliorando in tal modo tale accesso, o qualora il paese terzo assuma impegni intesi a porre fine alla misura o pratica in questione, la Commissione può revocare la misura IPI o sospenderne l’applicazione.

Qualora ritenga che le azioni correttive adottate o gli impegni assunti siano stati revocati, sospesi o attuati in modo inadeguato, la Commissione rende pubbliche le sue conclusioni e ripristina la misura IPI in qualsiasi momento.

La Commissione può revocare, sospendere o ripristinare una misura IPI mediante un atto di esecuzione e in tali casi pubblica un avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 11, paragrafo 2.

11.   Una misura IPI scade cinque anni dopo la sua entrata in vigore. Essa può essere prorogata per una durata di cinque anni. La Commissione avvia un riesame della misura IPI in questione al più tardi nove mesi prima della data di scadenza della misura IPI, pubblicando un avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Tale riesame si conclude entro sei mesi dalla pubblicazione del relativo avviso. A seguito di tale riesame, la Commissione può prorogare la durata della misura IPI, adeguarla appropriatamente o sostituirla con una misura IPI diversa mediante un atto di esecuzione. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 11, paragrafo 2.

Articolo 7

Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici esentate dall’applicazione del regolamento

1.   Su richiesta motivata di uno Stato membro, la Commissione può adottare, ai fini di un’equa distribuzione tra gli Stati membri delle procedure di aggiudicazione soggette a misure IPI, un elenco delle amministrazioni aggiudicatrici a livello locale in tale Stato membro, all’interno di unità amministrative con meno di 50 000 abitanti, che sono esentate dall’applicazione del presente regolamento.

2.   Nella sua richiesta, lo Stato membro fornisce informazioni dettagliate che motivano la sua domanda di esenzione e riguardano il valore degli appalti che sono al di sopra delle soglie di cui all’articolo 6, paragrafo 4, del presente regolamento, aggiudicati da tutte le amministrazioni aggiudicatrici o da tutti gli enti aggiudicatori elencati negli ultimi tre anni a decorrere dal 31 dicembre precedente la richiesta di esenzione. L’esenzione può essere concessa solo se il valore totale degli appalti al di sopra delle soglie di cui all’articolo 6, paragrafo 4, del presente regolamento, e aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori che non sono esentati, supera l’80 % del valore totale degli appalti al di sopra di tali soglie rientranti nell’ambito di applicazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, aggiudicati nello Stato membro richiedente nello stesso periodo di tre anni.

3.   L’esenzione è limitata a quanto strettamente necessario e proporzionato, tenuto conto della capacità amministrativa delle amministrazioni aggiudicatrici da esentare.

4.   La Commissione informa gli Stati membri prima di adottare l’elenco di cui al paragrafo 1. Tale elenco, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, è valido per un periodo di tre anni e può essere rivisto o rinnovato ogni tre anni su richiesta motivata dello Stato membro interessato.

Articolo 8

Obblighi per l’aggiudicatario

1.   Nelle procedure di appalto pubblico che sono soggette a una misura IPI, nonché nel caso degli appalti aggiudicati sulla base di un accordo quadro in cui il valore stimato di tali appalti è pari o superiore ai valori di cui all’articolo 8 della direttiva 2014/23/UE, all’articolo 4 della direttiva 2014/24/UE e all’articolo 15 della direttiva 2014/25/UE, e in cui gli accordi quadro sono soggetti alla misura IPI, le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori includono nella documentazione dell’appalto pubblico i seguenti obblighi a carico dell’aggiudicatario:

a)

l’obbligo di non concedere in subappalto più del 50 % del valore totale del contratto a operatori economici originari di un paese terzo soggetto a una misura IPI;

b)

per gli appalti il cui oggetto contempla la fornitura di beni, l’obbligo di garantire, per la durata dell’appalto, che i beni o i servizi forniti o prestati nell’esecuzione dell’appalto e che sono originari del paese terzo soggetto alla misura IPI non rappresentino più del 50 % del valore totale dell’appalto, indipendentemente dal fatto che tali beni o servizi siano forniti o prestati direttamente dall’aggiudicatario o da un subappaltatore;

c)

l’obbligo di fornire all’amministrazione aggiudicatrice o all’ente aggiudicatore, su loro richiesta, prove adeguate corrispondenti alla lettera a) o b), al più tardi entro la data di esecuzione dell’appalto;

d)

l’obbligo di pagare una penale proporzionata, in caso di mancato rispetto degli obblighi di cui alla lettera a) o b), compresa tra il 10 % e il 30 % del valore totale dell’appalto.

2.   Ai fini del paragrafo 1, lettera c), è sufficiente fornire prove attestanti che più del 50 % del valore totale dell’appalto è originario di paesi diversi dal paese terzo soggetto alla misura IPI. L’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore chiedono prove pertinenti qualora esistano indicazioni ragionevoli del mancato rispetto del paragrafo 1, lettera a) o b), o se l’appalto è aggiudicato a un gruppo di operatori economici che comprende una persona giuridica originaria del paese terzo soggetto a una misura IPI.

3.   Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori includono un riferimento agli obblighi stabiliti dal presente articolo nella documentazione per le procedure di appalto pubblico cui è applicabile una misura IPI.

Articolo 9

Deroghe

1.   Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori possono decidere, in via eccezionale, di non applicare alla procedura di appalto pubblico una misura IPI se:

a)

solo offerte di operatori economici originari di un paese terzo soggetto a una misura IPI soddisfano i requisiti di gara; o

b)

la decisione di non applicare la misura IPI è giustificata da motivi imperativi di interesse generale quali la salute pubblica o la tutela dell’ambiente.

2.   L’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore che decide di non applicare una misura IPI fornisce alla Commissione le informazioni seguenti, con modalità decise dal rispettivo Stato membro ed entro trenta giorni dall’aggiudicazione dell’appalto:

a)

la denominazione e il recapito dell’amministrazione aggiudicatrice o dell’ente aggiudicatore;

b)

la descrizione dell’oggetto dell’appalto;

c)

le informazioni sull’origine degli operatori economici;

d)

le ragioni alla base della decisione di non applicare la misura IPI e una motivazione dettagliata dell’applicazione della deroga;

e)

se del caso, qualsiasi altra informazione ritenuta utile dall’amministrazione aggiudicatrice o dall’ente aggiudicatore.

La Commissione può chiedere allo Stato membro in questione di fornire informazioni aggiuntive.

Articolo 10

Mezzi di ricorso

Per garantire la protezione giuridica degli operatori economici che hanno o hanno avuto interesse a ottenere l’aggiudicazione di un determinato appalto rientrante nell’ambito di applicazione del presente regolamento, le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE si applicano di conseguenza.

CAPO III

Competenze di esecuzione, relazioni e disposizioni finali

Articolo 11

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita dal comitato istituito dall’articolo 7 del regolamento (UE) 2015/1843. Esso è un comitato ai sensi dell’articolo 3 del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

3.   Qualora il comitato non esprima alcun parere sull’adozione di un progetto di misura IPI sotto forma di un’esclusione di offerte a norma dell’articolo 6, paragrafo 6, lettera b), del presente regolamento, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l’articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 12

Orientamenti

Per facilitare l’applicazione del presente regolamento da parte delle amministrazioni aggiudicatrici, degli enti aggiudicatori e degli operatori economici, la Commissione emana orientamenti entro sei mesi dal 29 agosto 2022.

Articolo 13

Relazioni

1.   Entro il 30 agosto 2025 e successivamente almeno ogni due anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’applicazione del presente regolamento e sui progressi compiuti nei negoziati internazionali avviati a norma del presente regolamento per quanto riguarda l’accesso per gli operatori economici dell’Unione ai mercati degli appalti pubblici o delle concessioni nei paesi terzi. Tale relazione è resa pubblica. Gli Stati membri forniscono alla Commissione, su richiesta, informazioni in merito all’applicazione delle misure a norma del presente regolamento, anche sul numero di procedure di appalto pubblico a livello centrale e subcentrale in cui è stata applicata una determinata misura IPI, sul numero di offerte ricevute da paesi terzi soggetti a tale misura IPI, nonché sui casi in cui è stata applicata una specifica deroga dalla misura IPI.

2.   Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori comunicano alla Commissione, mediante la banca dati Tenders electronic daily, l’applicazione delle misure IPI nell’ambito delle informazioni sulle aggiudicazioni degli appalti. La relazione contiene, per ciascuna procedura pertinente, informazioni sull’applicazione delle misure IPI, il numero di offerte ricevute da paesi terzi soggetti alla misura IPI pertinente, il numero di offerte per le quali sono state applicate l’esclusione dell’offerta o l’adeguamento dei punteggi e l’applicazione di specifiche deroghe alla misura IPI. La Commissione utilizza tali dati nelle sue relazioni periodiche di cui al presente articolo. Gli Stati membri forniscono alla Commissione, su sua richiesta, informazioni supplementari sull’applicazione delle misure previste dal presente regolamento.

Articolo 14

Riesame

Entro quattro anni dall’adozione di un atto di esecuzione o, se anteriore, entro il 30 agosto 2027, e successivamente ogni cinque anni, la Commissione riesamina l’ambito di applicazione, il funzionamento e l’efficacia del presente regolamento e riferisce le sue conclusioni al Parlamento europeo e al Consiglio.

Articolo 15

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 giugno 2022

Per il Parlamento europeo

La presidente

R. METSOLA

Per il Consiglio

Il presidente

F. RIESTER


(1)   GU C 264 del 20.7.2016, pag. 110.

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 9 giugno 2022 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 17 giugno 2022.

(3)  Regolamento (UE) n. 654/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo all’esercizio dei diritti dell’Unione per l’applicazione e il rispetto delle norme commerciali internazionali e recante modifica del regolamento (CE) n. 3286/94 del Consiglio che stabilisce le procedure comunitarie nel settore della politica commerciale comune al fine di garantire l’esercizio dei diritti della Comunità nell’ambito delle norme commerciali internazionali, in particolare di quelle istituite sotto gli auspici dell’Organizzazione mondiale del commercio (GU L 189 del 27.6.2014, pag. 50).

(4)  Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull’aggiudicazione dei contratti di concessione (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 1).

(5)  Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65).

(6)  Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 243).

(7)  Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).

(8)  Regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo all’applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate e che abroga il regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio (GU L 303 del 31.10.2012, pag. 1).

(9)  Direttiva 89/665/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all’applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori (GU L 395 del 30.12.1989, pag. 33).

(10)  Direttiva 92/13/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all’applicazione delle norme comunitarie in materia di procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia e degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni (GU L 76 del 23.3.1992, pag. 14).

(11)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(12)  Regolamento (UE) 2015/1843 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 2015, che stabilisce le procedure dell’Unione nel settore della politica commerciale comune al fine di garantire l’esercizio dei diritti dell’Unione nell’ambito delle norme commerciali internazionali, in particolare di quelle istituite sotto gli auspici dell’Organizzazione mondiale del commercio (GU L 272 del 16.10.2015, pag. 1).

(13)  Decisione 71/306/CEE del Consiglio, del 26 luglio 1971, che istituisce un Comitato consultivo per gli appalti di lavori pubblici (GU L 185 del 16.8.1971, pag. 15).

(14)  Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).

(15)   GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

(16)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1780 della Commissione, del 23 settembre 2019, che stabilisce modelli di formulari per la pubblicazione di avvisi e bandi nel settore degli appalti pubblici e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1986 («formulari elettronici») (GU L 272 del 25.10.2019, pag. 7).

(17)  Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

(18)  Regolamento (CE) n. 2195/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, relativo al vocabolario comune per gli appalti pubblici (CPV) (GU L 340 del 16.12.2002, pag. 1).


Dichiarazione comune del Parlamento europeo e del Consiglio relativamente al regolamento (UE) 2022/1031 del Parlamento europeo e del Consiglio

Il Parlamento europeo e il Consiglio riconoscono che le norme in materia di comitatologia concordate nel presente strumento non pregiudicano l'esito di altri negoziati legislativi in corso o futuri e non devono essere considerate un precedente per altri fascicoli legislativi.


Dichiarazione della Commissione sul riesame del regolamento sullo strumento per gli appalti internazionali [regolamento (UE) 2022/1031 del Parlamento europeo e del Consiglio]

Nel riesaminare l'ambito di applicazione, il funzionamento e l'efficacia del regolamento (UE) 2022/1031 del Parlamento europeo e del Consiglio, ai sensi del suo articolo 14, la Commissione valuterà anche se sia necessario esentare dall'applicazione di detto regolamento i paesi in via di sviluppo beneficiari del regime generale di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 978/2012, in particolare i beneficiari del regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo di cui all'articolo 9 del medesimo regolamento. Nel riesame la Commissione presterà particolare attenzione ai settori considerati strategici in relazione agli appalti pubblici dell'UE.


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