Amministrazione di sostegno  -  Redazione P&D  -  19/05/2024

Beneficiario contemporaneamente sottoposto a tutela ed amministrazione di sostegno - Tribunale di Torre Annunziata, Sentenza numero 2396/2022 - R. Vanacore

Nel caso di specie, una persona dichiarata interdetta con sentenza del 2012 successiva alla nomina dell’amministrazione di sostegno. 

La legge consente la possibilità di aprire un procedimento ex novo dello stato d’interdizione. L’amm.re di sostegno propone istanza di revoca dell’interdizione 

Affinché possa essere istaurato il procedimento di revoca dell’interdizione occorre che sussistito i seguenti presupposti: 

  • Il passaggio in giudicato della sentenza che ha dichiarato l’interdizione
  • La deduzione del mutamento delle condizioni di salute dell’interdetto tale da realizzare la cessazione del fatto che aveva reso necessario il provvedimento. 

Ai sensi dell’art 431 cc comma 1 gli effetti della revoca operano a partire dal passaggio in giudicato della sentenza di revoca. 

Il Tribunale di Torre Annunziata con sentenza del 2022 revoca l’interdizione ritendo cessati i presupposti oggettivi su cui si fondava la sentenza d’interdizione e riteneva sussistere i presupposti per la nomina dell’amministratore di sostegno 

L’amministrazione di sostegno è un istituto di protezione introdotto dalla legge 9 gennaio del 2004 n 6, la quale ha costituito un significativo cambiamento nella tutela delle persone fragili. Tale istituto ha la finalità di offrire a chi si trovi nell’impossibilita anche parziale o temporanea di provvedere ai propri interessi uno strumento di assistenza che ne sacrifichi nella minore misura possibile la capacità di agire. La scelta dell’amministrazione di sostegno avviene con. Esclusivo riguardo “alla cura ed agli interessi della persona del beneficiario”. L’ amministrazione di sostegno diversamente dalle altre misure a protezione dell’incapace, non si sostituisce al beneficiario ma sceglie con questo il suo best interest. Infatti l’Ads è chiamato a non sostituire ma ad assistere e curare la persona, in un contesto di garanzie offerte dalla funzione del Giudice Tutelare. Il soggetto incapace viene limitato nell’agire mentre il soggetto “vulnerabile” viene protetto mentre agisce. L’amministrazione di sostegno è divenuta la misura di protezione prioritaria per la tutela dei soggetti privi di autonomia, relegando interdizione ed inabilitazione al ruolo di soluzioni residuali applicabili solo laddove la prima non sia adeguata. L’ausilio dell’amministratore di sostegno consente infatti di tutelare soggetti portatori di varia disabilità funzionale, tenendo conto dei bisogni ed esigenze personali del beneficiario, senza che risulti inutilmente “privativa” di ogni residua capacità di intendere e di volere.

L’amministratore è una figura di ausilio e aiuto che accompagna e non prevarica, ascolta e non impone, amministra e non dispone.

Tribunale di Torre Annunziata, sezione 1, sentenza numero 2936/2022. Pres. Rel. dottor Coppola


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