Una delle bugie più assurde in Italia – anche se è vero che non tutto funziona sempre bene nell’AdS, applicativamente, e se è indubbio che quanto prima occorrerà introdurre sistemi amministrativistici di controllo sul come vanno le cose, caso per caso, come da tempo sosteniamo noi di ‘’Diritti in Movimento’’ (io personalmente lo dico fin dal 2004) - è quella secondo cui i due istituti in esame sarebbero, alla fin fine, qualcosa di molto simile tra loro.
E’ facile sconfessare questa affermazione, totalmente contraria al vero, che si coglie spesso in bocca ai F.A.D.E.F_ nostrani, cioè ai FALSI AMICI DEGLI ESSERI FRAGILI, che pullulano da un po’ di tempo. Anche se, in realtà, gli estremisti e i veri esagitati in questione si riducono verosimilmente a quattro gatti, del tutto digiuni di diritto civile, oppure a caccia di audience televisiva.
=======================
♦ Aspetti economico/patrimoniali – Con l’interdizione le restrizioni alla sovranità del fragile scattano in automatico (diritto dall’alto, morte civile ‘’senza se e senza ma’’), con l’AdS è vero invece il contrario. Una restrizione di poteri decisionali nell’AdS può cioè non esservi affatto, SPESSO IN EFFETTI NON C’È PER NIENTE. Per introdurla occorre un APPOSITO DECRETO del Giudice tutelare, restrizione che sarà possibile (abito su misura) solo in caso di comprovato pericolo che le scelte o le inerzie dell’interdicendo mostrino di minacciare, di fatto, all’equilibrio e al benessere economico dello stesso (diritto dal basso). E tale decreto giudiziale, se infondato o esagerato, è sempre impugnabile presso la Corte d’Appello.
---
♦ Aspetti personali – Con l’interdizione il soggetto automaticamente non potrà più sposarsi, stipulare patti nuziali, introdurre DAT per il fine vita, fare testamento, adottare, accettare eredità, riconoscere un figlio, partecipare a un’associazione filantropica, etc. (morte civile). Con l’AdS il beneficiario potrebbe, di nuovo. vedersi impedire una di queste facoltà solo là dove essa apparisse pregiudizievole e insidiosa per lui, di nuovo attraverso un APPOSITO DECRETO del Giudice tutelare; altrimenti no per default, il beneficiario resta libero di quello che vuole, che gli pare. E comunque l’eventuale decreto restrittivo del GT, se infondato o esagerato, sarebbe sempre impugnabile presso la Corte d’Appello.
---
♦ Aspetti sanitari – Idem con patate, cioè con la benedizione del Signore, oltre che con quella del codice civile. E cioè di nuovo: espropriazione totale dei diritti in automatico per l’interdetto (morte civile, niente consenso informato), piena sovranità invece come default per il beneficiario di AdS. Sempre, di nuovo, con la necessità di un decreto apposito del GT perché possa avvenire in contrario, sempre di nuovo che ricorrano gravi motivi; e sempre di nuovo con una possibilità di impugnazione per la persona.