Pubblica amministrazione  -  Gabriele Gentilini  -  29/07/2023

Testo del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 103 del 4 maggio 2023), coordinato con la legge di conversione 3 luglio 2023, n. 85

E' stato recentemente pubblicata la legge di cui al titolo di conversione del cd "decreto lavoro".

Come espresso da alcuni commentatori il testo appare come redatto in modo abbastanza complesso, molto lungo e come portato di tutta una serie di argomenti per nulla tra loro connessi, esordendo con l'istituzione del nuovo Assegno di inclusione, votato a sostituire il reddito di cittadinanza, passando successivamente per tutta una ulteriore congerie di interventi normativo legislativi, peraltro con una tecnica di non indifferente lettura dal momento che è un continuo rinvio ad altre norme legislative precedenti e dunque con la complessità della ricerca, l'abbinamento e la interconnessione con altri sistemi legislativi.

A titolo di sommaria analisi viene apportato nell'ordinamento il nuovo assegno di inclusione, che sostituirà il reddito di cittadinanza e diverrà sefficace dal 1^ gennaio 2024.

A decorrere dal 1^ settembre 2023 decorrerà il supporto per la formazione e il lavoro.

i nuclei familiari con il reddito complessivo fino ad € 9.360 lordi l’anno non hanno alcun diritto, se di essi fanno parte persone con età fra 18 e 60 anni. 

Sono state apportate alcune modifiche a favore degli «adulti in condizione di grave disagio bio-psico-sociale» e dei soggetti inseriti in percorsi di protezione per violenza di genere.

L’offerta di lavoro a tempo determinato, il cui rifiuto comporta la perdita dell’Assegno di inclusione, è stata fissata anche entro 120 minuti con mezzi pubblici, mentre per chi ha figli con meno di 14 anni l’offerta di lavoro a tempo indeterminato è limitata in modo simile nello spazio e nel tempo 

Viene poi in rilievo il contratto di lavoro subordinato a termine per il quale sono efficaci dal 5 maggio 2023 le nuove causali per quelli che hanno una durata superiore ai 12 mesi.

In pratica fino a dodici mesi per sommatoria il contratto è “acausale” senza bisogno di alcuna giustificazione,  il massimo totale per sommatoria presso lo stesso datore di lavoro è di ventiquattro mesi,  le proroghe sono ammesse per un massimo di quattro volte nell’arco di ventiquattro mesi a prescindere dal numero dei contratti.

In sostanza la nuova legge consentirà di superare i dodici mesi, sia dall'inizio della negoziazione che successivamente mediante proroghe o rinnovi.

Inoltre è efficace per i periodi di retribuzione dal 1^ luglio 2023 al 31 dicembre 2023 l’aumento del taglio del cuneo fiscale di 4 punti percentuali.

Si rinvia al testo legislativo per le analisi specifiche.


Allegati



Autore

immagine A3M

Visite, contatti P&D

Nel mese di Marzo 2022, Persona&Danno ha servito oltre 214.000 pagine.

Libri

Convegni

Video & Film


Articoli correlati