Deboli, svantaggiati  -  Alceste Santuari  -  25/03/2024

Riforma delle politiche a favore delle persone anziane: ruolo della co-progettazione e delle farmacie – d. lgs. n. 29/2024

E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2024 il decreto legislativo 29/2024 in materia di politiche in favore delle persone anziane.

Il decreto legislativo è stato predisposto al fine di definire la persona anziana, promuoverne la dignità e l'autonomia, l'inclusione sociale, l'invecchiamento attivo e la prevenzione della fragilità della popolazione anziana, anche attraverso l’accesso alla valutazione multidimensionale, a strumenti di sanità preventiva e di telemedicina a domicilio, il contrasto all’isolamento e alla deprivazione relazionale e affettiva, la coabitazione solidale domiciliare per le persone anziane (senior cohousing) e la coabitazione intergenerazionale (cohousing intergenerazionale), lo sviluppo di forme di turismo del benessere e di turismo lento; a riordinare, semplificare, coordinare e rendere più efficaci le attività di assistenza sociale, sanitaria e sociosanitaria per le persone anziane non autosufficienti, anche attraverso il coordinamento e il riordino delle risorse disponibili nonché ad assicurare la sostenibilità economica e la flessibilità dei servizi di cura e assistenza a lungo termine per le persone anziane e per le persone anziane non autosufficienti.

Il provvedimento è finalizzato alla realizzazione degli obiettivi di cui alla Missione 5 (Inclusione e coesione) - Componente 2 (Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore), del PNRR, inerente alle politiche in favore delle persone anziane non autosufficienti.

Sullo schema di decreto legislativo non è stata raggiunta l’intesa da parte della Conferenza unificata nella seduta del 29 febbraio 2024, poiché le regioni Emilia-Romagna, Puglia, Campania e Toscana hanno ritenuto non sussistenti i relativi presupposti non solo per la mancata previsione di risorse finanziarie aggiuntive e strutturali, ma anche per l’impianto complessivo del provvedimento.

In questo contributo, vorrei soffermarmi sulla previsione contenuta nell’art. 25, rubricato “Servizi di comunità, modelli di rete e sussidiarietà orizzontale”, i cui commi 2 e 3 recitano quanto segue: “2. Nella applicazione di quanto previsto dal comma 1 e in coerenza con le strategie che raccomandano un impegno dell'intera comunità a supporto delle persone a rischio di marginalizzazione e di esclusione sociale, concorrono in modo attivo tutti i soggetti che gestiscono servizi pubblici essenziali, nonché la rete dei servizi sociali e la rete dei servizi sanitari, ivi inclusa la rete delle farmacie territoriali. L'attuazione di tali servizi viene garantita attraverso i soggetti pubblici e privati accreditati e convenzionati nonché attraverso il coinvolgimento delle organizzazioni del terzo settore, dei familiari e la collaborazione delle associazioni di volontariato, delle reti informali di prossimità e del servizio civile universale.

  1. Ai fini dell'integrazione dei servizi sociali e sanitari di cui al presente decreto, l'insieme dei servizi di comunità e prossimità di cui al comma 2 concorre all'integrazione e attuazione dei LEPS con i LEA. A queste finalità possono concorrere gli enti del terzo settore, anche con le modalità previste dagli istituti della coprogrammazione e della coprogettazione di cui agli articoli da 55 a 57 del codice del terzo settore, di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017, e dalle linee guida approvate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 72 del 31 marzo 2021, pubblicato nel sito istituzionale del medesimo Ministero.”

 

Anche il d. lgs. n. 29/2024, in linea con un numero ormai crescente di atti normativi, riconosce la procedura cooperativa di cui all’art. 55 quale percorso amministrativo funzionale a realizzare obiettivi di salute e di integrazione socio-sanitaria. Nello specifico, gli istituti giuridici di natura collaborativa di cui al Codice del Terzo settore risultano quali strumenti ordinari per realizzare gli obiettivi di cui alla disciplina oggetto del decreto legislativo in parola. Interessante evidenziare che i medesimi strumenti si collocano in una dimensione complementare rispetto a quelli previsti dalla normativa nazionale (e regionale). I servizi di comunità e prossimità potranno, dunque, essere realizzati attraverso forme di accreditamento, di convenzionamento e di affidamento. L’art. 25 ribadisce, tuttavia, che il coinvolgimento degli enti del terzo settore nella realizzazione dei servizi di comunità e di prossimità ha comune ultimo scopo quello di “concorrere all’integrazione e attuazione dei LEPS con i LEA”. Si tratta di un obiettivo “strategico” fondante l’azione propria degli ETS, in coerenza con quanto disposto dall’art. 1, comma 1 del Codice del Terzo settore, che assegna agli Enti non lucrativi, tra l’altro, lo scopo di “elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale”.

Si aggiunga che il comma 2 dell’art. 25 riserva un ruolo attivo anche alle farmacie territoriali. Nella prospettiva della farmacia dei servizi, il d. lgs. n. 29/2024 ha, dunque, inteso riconoscere nelle farmacie territoriali (siano esse pubbliche ovvero private) strutture a presidio dell’integrazione socio-sanitaria e che possono favorire l’accesso alla rete dei servizi da parte delle persone, specialmente, quelle più deboli e fragili. Come è noto, le farmacie – siano esse gestite da privati farmacisti ovvero rientranti nella titolarità comunale, integrano un’organizzazione strumentale di cui il Servizio Sanitario (nazionale e, a fortiori, giusta la L.C. n. 3/2001, quello regionale) si avvale per l’esercizio del compito di servizio pubblico loro assegnato dal legislatore. Giova al riguardo ricordare che la distribuzione dei farmaci è una finalità espressa del Ssn (art. 2, comma 1, n. 7, legge n. 833 del 1978) e costituisce senz’altro parametro per i livelli essenziali di assistenza (art. 2, decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come novellato dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229). Pertanto, l’esercizio dell’attività di assistenza farmaceutica rappresenta un cardine della “materia” diritto alla salute, garantito e assicurato, nel nostro ordinamento, dallo Stato e dalle Regioni, le quali la esercitano a mezzo delle proprie strutture sanitarie locali.

Il servizio farmaceutico – sia esso pubblico ovvero privato – deve quindi considerarsi collocato nel contesto “speciale” del servizio sanitario nazionale e degli interessi pubblici che il servizio medesimo intende preservare e presidiare. In questo senso, le farmacie sul territorio rappresentano un servizio essenziale per la cura e la tutela della salute.

Alla luce di quanto sopra brevemente richiamato, Enti del Terzo settore e farmacie territoriali, unitamente alle aziende sanitarie e agli enti locali sono chiamati a sperimentare modalità, strumenti e interventi, finalizzati a potenziare l’offerta dei servizi a favore delle persone anziane, anche e soprattutto attraverso modalità partecipate, condivise e collaborative. In questa ottica, si può comprendere il potenziale che le procedure amministrative di co-programmazione (si pensi, a tavoli territoriali in cui aziende sanitarie, enti locali, farmacie ed ETS possono definire i bisogni sui cui intervenire e le priorità di intervento nonché le risorse da mettere a disposizione dei progetti) e di co-progettazione possono riservare per la costruzione di un sistema socio-sanitario equo, solidale ed efficace.




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