Deboli, svantaggiati  -  Alceste Santuari  -  13/01/2025

Gli Enti del Terzo settore possono gestire ambulatori per la diagnosi e cura della fibromialgia – Corte cost. n. 201/2024

L’Avvocatura generale dello Stato ha presentato ricorso costituzionale contro la legge della Regione Calabria n. 8/2024, che ha disposto il riconoscimento della rilevanza sociale della fibromialgia e nella quale si valorizza l’apporto delle associazioni di volontariato, alle quali è riconosciuta la possibilità di coadiuvare attraverso appositi sportelli gli ambulatori multidisciplinari istituiti unicamente per la diagnosi e cura della fibromialgia.

I motivi di doglianza alla base del ricorso contro la legge regionale in parola possono essere sintetizzati come segue:

  1. l’istituzione di ambulatori dedicati all’attività gratuita di screening, nonché di ambulatori multidisciplinari, a livello sia ospedaliero che territoriale, per il trattamento e la gestione degli esiti delle indicate malattie – violerebbero anzitutto l’art. 117, terzo comma, Cost., in quanto si porrebbero in contrasto con il principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica di cui all’art. 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)», che impone alle regioni impegnate nel piano di rientro dal disavanzo sanitario il divieto di effettuare spese non obbligatorie e di destinare le risorse del Servizio sanitario regionale a prestazioni non incluse nei livelli essenziali di assistenza (LEA), distogliendole dalle finalità cui sono vincolate;
  2. la legge regionale, nel prevedere forme di collaborazione istituzionale soltanto con le associazioni di volontariato e altre associazioni, si porrebbe in contrasto con le norme statali contenute nel Codice del Terzo settore, che prevede che tutti gli ETS (compresi quelli non qualificati come organizzazioni di volontariato o non costituiti in forma di associazione) possano svolgere, ai sensi dell’art. 5, comma 1, lettere b) e c), prestazioni sanitarie e socio-sanitarie e avvalersi dell’apporto di volontari;
  3. le disposizioni regionali impugnate, infatti, nella parte in cui non comprendono tutti gli ETS individuati e disciplinati dalla legge statale, limiterebbero irragionevolmente il novero di quelli abilitati al coinvolgimento e alla collaborazione istituzionale nelle attività aventi a oggetto prestazioni sanitarie e socio-sanitarie, in contrasto con l’art. 3 Cost., e invaderebbero la competenza legislativa statale esclusiva in materia di ordinamento civile, a cui deve ricondursi non solo la conformazione specifica e l’organizzazione degli ETS, ma anche la definizione delle regole essenziali di correlazione con le autorità pubbliche.

Con la sentenza n. 201 del 17 dicembre 2024, la Corte costituzionale ha statuito quanto segue:

  1. nel dibattito consiliare, da cui è scaturita l’approvazione della legge regionale, si può inferire come l’obiettivo della medesima coincida “con quelli oggetto di svariate e recenti iniziative parlamentari: iniziative tutte volte a promuovere l’inserimento della sindrome fibromialgica fra i LEA – anche in considerazione della configurazione, sin dal 1992, della stessa come malattia del sistema muscolo-scheletrico e del tessuto connettivo da parte dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) – e ad agevolare l’individuazione nel territorio nazionale di centri di ricerca per lo studio di tale sindrome, nonché di strutture sanitarie pubbliche idonee alla diagnosi e alla riabilitazione;
  2. l’iniziativa legislativa della Regione Calabria si colloca, pertanto, in tale contesto e mira, «in attesa del riconoscimento della fibromialgia e della elettrosensibilità a livello nazionale», a offrire «un servizio di supporto», «promuove[ndo] l’istituzione di ambulatori dedicati all’attività gratuita di screening»; nonché di «ambulatori multidisciplinari dedicati unicamente alla patologie in cui è prevista la collaborazione di figure specialistiche, per il trattamento e la gestione degli esiti delle malattie»;
  3. la Regione Calabria è sollecitata a provvedere a dare al più presto attuazione alle misure finalizzate alla diagnosi e cura della fibromialgia, di cui alla legge reg. Calabria n. 8 del 2024, in linea con quanto previsto dal legislatore statale già con l’art. 1, comma 792, della legge n. 234 del 2021 e con il d.m. 8 luglio 2022, impiegando le risorse a ciò appositamente destinate e ad oggi non ancora utilizzate;
  4. il CTS svolge una «funzione unificante», «diretta a ordinare e a riportare a coerenza la disciplina degli ETS, superando le precedenti frammentazioni e sovrapposizioni» e dettando una «definizione unitaria di ETS» (sentenza n. 72 del 2022);
  5. tale definizione è contenuta nell’art. 4 cod. terzo settore che tiene insieme, pur senza operare una loro «indistinta omologazione» (sentenza n. 72 del 2022), tutti «gli enti che rientrano in specifiche forme organizzative tipizzate (le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le società di mutuo soccorso, le reti associative, le imprese sociali e le cooperative sociali) e gli altri enti “atipici” (le associazioni riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di diritto privato diversi dalle società) che perseguono, “senza scopo di lucro, […] finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi”, e che risultano “iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore” (sentenza n. 131 del 2020)» (sentenza n. 72 del 2022);
  6. gli ETS danno forma concreta al principio di sussidiarietà orizzontale;
  7. l’art. 5 del CTS identifica le «attività di interesse generale» che tutti gli ETS, diversi dalle imprese sociali incluse le cooperative sociali, svolgono «in via esclusiva o principale [...] per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale», secondo un lungo e puntuale elenco che comprende, fra l’altro, le attività aventi a oggetto : «a) interventi e servizi sociali […]; b) interventi e prestazioni sanitarie; c) prestazioni socio-sanitarie […]; d) educazione, istruzione e formazione professionale […]».

Tanto premesso, ribadisce la Corte – “la lettura sistematica di tutte le disposizioni che compongono la legge reg. Calabria n. 8 del 2024, anche alla luce della ratio complessiva di quest’ultima, rende possibile un’interpretazione delle disposizioni regionali impugnate in linea con l’art. 5 cod. terzo settore e, quindi, conforme alla Costituzione.” Con ciò il Giudice delle Leggi ha inteso evidenziare la scelta di campo compiuta dalla legge della Regione Calabria nel senso di valorizzare l’apporto delle associazioni e di tutti gli ETS, che “in quanto rappresentativi della società solidale […] «spesso costituiscono sul territorio una rete capillare di vicinanza e solidarietà, sensibile in tempo reale alle esigenze che provengono dal tessuto sociale, e sono quindi in grado di mettere a disposizione dell’ente pubblico sia preziosi dati informativi (altrimenti conseguibili in tempi più lunghi e con costi organizzativi a proprio carico), sia un’importante capacità organizzativa e di intervento: ciò che produce spesso effetti positivi, sia in termini di risparmio di risorse che di aumento della qualità dei servizi e delle prestazioni erogate a favore della “società del bisogno”» (sentenza n. 131 del 2020; successivamente sentenza n. 52 del 2021).

La legge regionale in argomento, anche e soprattutto alla luce dell’interpretazione della Corte costituzionale, rappresenta un indubbio riconoscimento del partenariato pubblico-privato, declinato nella sua “versione” collaborativa, riconducibile nell’alveo degli istituti giuridici di natura cooperativa di cui agli artt. 55 e seguenti del Codice del Terzo settore. E’ interessante, in quest’ottica, che la Corte costituzionale abbia inteso rimarcare l’importanza del ruolo degli ETS nella gestione dei servizi socio-sanitari, affatto marginale; anzi, essenziale per la stessa efficacia dell’azione pubblica di diagnosi, prevenzione e cura della fibromialgia, nel caso di specie.




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