Deboli, svantaggiati  -  Alceste Santuari  -  09/12/2024

Accreditamento attività per l’integrazione scolastica ex l. 328/2000 e raccordo con l’art. 55, CTS – Tar Campania 2334/24

Un comune della Regione Campania ha approvato un avviso pubblico per manifestazione di interesse finalizzato all’istituzione dell’Albo di Accreditamento dei soggetti del Terzo Settore che intendono realizzare il servizio di assistenza socio-educativa scolastica a favore di alunni disabili gravi nelle scuole dell’infanzia, primarie, secondarie di I grado e secondarie di II grado, attraverso voucher.

 

Una cooperativa Sociale, facente parte dell’elenco dei soggetti erogatori del servizio accreditati per l’anno 2022/2023, ha partecipato alla manifestazione di interesse in oggetto, risultandone esclusa. Circostanza che ha sollecitato la medesima società cooperativa a presentare ricorso avverso la propria esclusione.

 

 

Il Tar Campania, sez. staccata di Salerno, sez. I, con sentenza del 2 dicembre 2024, n. 2334, ha respinto il ricorso, statuendo quanto segue:

  1. la formazione del “catalogo” per cui è causa è sussumibile nella nozione di “accreditamento”, previsto dalla l. 8 novembre 2000, n. 328 (art. 17);
  2. a seguito della sua formazione, è rimessa agli utenti – cui vengono elargiti titoli sociali spendibili direttamente (cd. voucher) - la scelta dell'ente, fra quelli accreditati, cui rivolgersi per la fruizione del servizio;
  3. alla fattispecie non si applica il codice dei contratti (cfr. parere Cons. di Stato, n. 2052 del 2018 e art. 6, d. lgs. n. 36/2023);
  4. l’accreditamento si colloca al di fuori della normativa euro-unitaria ove si limiti alla mera individuazione dei soggetti del terzo settore da inserire nella rete dei servizi sociali, senza che, a monte, sia stato previamente individuato un numero od un contingente prefissato (cosiddetto modello dell’accreditamento libero);
  5. l’istituto si risolve sostanzialmente in una sorta di abilitazione priva di carattere selettivo e non propedeutica all’affidamento di un servizio;
  6. come tale, l’accreditamento non contravviene al diritto europeo e trova la propria esclusiva regolazione nel diritto nazionale;
  7. anche se non si applica il Codice dei Contratti pubblici, l’amministrazione procedente è tenuta ad osservare i principi che informano l’azione delle pubbliche amministrazioni e, nella fattispecie, quelli che definiscono il procedimento ex l. n. 241/1990;
  8. ai procedimenti collaborativi si applica anche il Codice del Terzo settore, che tra i requisiti per il coinvolgimento attivo degli Enti del Terzo settore, prevede anche quello di “moralità professionale” e dimostrazione di “concreta capacità di operare e realizzare l’attività oggetto di convenzione”;
  9. in questa prospettiva, le pubbliche amministrazioni possono dunque fare “lata” applicazione delle norme contenute nel d. lgs. n. 36/2023;
  10. dalla combinazione dei criteri e dei principi sopra richiamati, deve considerarsi legittima la scelta della pubblica amministrazione di escludere la ricorrente;
  11. a fortiori, quando la comprovata insussistenza dei requisiti necessari per lo svolgimento dell’attività riguardino un’attività di cui beneficiario è il pubblico e in particolare la specifica “categoria” di utenti.

La sentenza de qua permette di svolgere alcune brevi riflessioni in ordine all’istituto dell’”accreditamento libero”. Quest’ultimo, previsto dalla legge n. 328/2000, inteso quale “alternativa” all’accreditamento istituzionale di competenza regionale, rappresenta una modalità che le pubbliche amministrazioni hanno a disposizione per costruire “elenchi” o “albi” di soggetti privati non lucrativi ritenuti qualitativamente adeguati allo svolgimento di determinate attività ovvero all’erogazione di talune prestazioni, in specie nell’ambito socio-assistenziale e socio-sanitario.

In questo senso, ben si comprende allora il collegamento tra quanto previsto nella legge n. 328/2000 e quanto stabilito nell’art. 55, comma 4, d. lgs. n. 117/2017. Il quale può essere considerato alla stregua di una previsione che legittima la pubblica amministrazione a riconoscere agli ETS un titolo abilitativo, in forza del quale essi sono ritenuti idonei a svolgere una certa attività ovvero ad assicurare l’erogazione di un servizio di interesse generale ex art. 5 CTS. Poiché la procedura in parola non sottende alcuna selezione e non risulta propedeutica all’affidamento di un servizio, essa risulta estranea non soltanto alle procedure competitive di matrice eurounitaria ma anche rispetto all’invalsa erogazione di servizi socio-sanitari fondata sulla definizione di un contingente massimo di operatori accreditabili. In questo senso, l’accreditamento è stato definito come “libero”, in quanto si limita “alla mera individuazione dei soggetti del terzo settore da inserire nella rete dei servizi sociali, senza che, a monte, sia stato individuato un numero od un contingente [di soggetti giuridici] prefissato”. (Consiglio di Stato, Commissione speciale del 26 luglio 2018, numero affare 01382/2018 del 20 agosto 2018, p. 8).

L’istituto dell’accreditamento c.d. “libero” sembra rappresentare un efficace strumento per la realizzazione di progetti non soltanto nell’ambito sanitario e socio-sanitario, ma anche in quello dell’integrazione scolastica delle persone con disabilità.

In quest’ottica, ad esito anche di una fase di co-programmazione, gli enti pubblici potrebbero pubblicare un avviso pubblico attraverso il quale, in via sperimentale, selezionare i soggetti non lucrativi da inserire in un apposito elenco di enti accreditati ai sensi dell’art. 55, comma 4, d. lgs. n. 117/2017. L’elenco ha la finalità di acquisire la disponibilità di soggetti non lucrativi qualificati, in grado di fornire servizi e interventi socio assistenziali, socio riabilitativi, socio educativi a carattere domiciliare, diurno, residenziale, per ospitalità temporanea in favore di persone in condizione di disabilità e fragilità sociale legata a patologie psichiatriche o dipendenze, con progetti finalizzati al recupero di autonomie ed al reinserimento sociale. 

La procedura, adottata in via sperimentale, rappresenta una forma di accordo con i gestori di servizi non accreditati ai sensi della normativa regionale, laddove presente, finalizzata a garantire:

  1. a) interventi e percorsi individuali omogenei e di elevata qualità, valorizzando i progetti finalizzati al recupero di autonomie e al reinserimento sociale, adottando laddove possibile la metodologia del budget di salute individuale o di comunità;
  2. b) omogeneità nel sistema di offerta, dotando gli ambiti distrettuali di uno strumento uniforme e utile alla definizione di accordi contrattuali con i gestori;
  3. c) il rispetto dei principi di trasparenza, parità di trattamento, imparzialità e proporzionalità nella formazione dell’elenco e nell’individuazione dei soggetti gestori.

I soggetti non profit che intendono accreditarsi secondo la procedura in parola avranno cura di dimostrare di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti per l’iscrizione (e il mantenimento dell’iscrizione) nel registro / albo, di rispettare le caratteristiche di struttura/servizio/intervento, di evidenziare la metodologia riabilitativa, di descrivere l’organizzazione interna nell’ambito del servizio offerto e/o nell’ambito della rete territoriale di riferimento, di evidenziare le modalità di raccordo e di integrazione con i servizi referenti per la presa in carico del caso, nonché di aver adottato un progetto educativo riabilitativo, assistenziale individualizzato/progetto di vita.




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