In quanto azione vere dici di massa, la relativa legittimazione, del curatore, dovrebbe potersi qualificare come autonoma ed esclusiva, con corollaria preclusione della prosecuzione del giudizio da parte del singolo creditore (che avesse in ipotesi ante fallimento cominciato il processo).
Così Cass. 10921/2002 o Cass. 17943/2005, p. e.
Contra però Cass. 11763/2006, per cui la legittimazione della curatela ad esercitare il potere revocatorio in favore della massa può concorrere, durante la pendenza del processo di cognizione, con la trattazione e la decisione nel merito anche dell'azione originariamente esperita, che rimarrà così espressione della concorrente legittimazione del singolo creditore.
Cass. 12513/2009 tiene poi a precisare che l'azione che il curatore trova nella massa fallimentare si identifica addirittura con quella che il singolo creditore avrebbe potuto esperire prima del fallimento.
Cass. 15257/2004, idem, più o meno.
L'azione è allora di massa ma solo propter utilitatem.
COSATTINI, La revoca, Padova, 1950, 239