Deboli, svantaggiati  -  Alceste Santuari  -  13/11/2023

Imprese sociali: la loro iscrizione “come tali” è una conditio sine qua non per il loro funzionamento – Tar Campana, sez. Salerno III, 2266/23

Ai sensi dell’art. 5, comma 1 del d. lgs. n. 112/2017, l’iscrizione delle imprese sociali nella sezione speciale del Registro delle Imprese, tenuto dalle CCIAA, non persegue “uno scopo di pubblicità-dichiarativa o di pubblicità-notizia ma [è] presupposto sostanziale per la qualificazione giuridica dell’impresa come “sociale”.

Così si sono espressi i giudici amministrativi campani (Tar Campania, Sez. staccata di Salerno, III, sentenza 13 ottobre 2023, n. 2266).

Con la citata sentenza, il Tar Campania ha inteso ribadire che:

  1. L’iscrizione al registro delle imprese – sezione speciale “imprese sociali” rappresenta la conditio sine qua non per la medesima impresa iscritta di poter essere qualificata alla stregua di un’impresa sociale;
  2. Il d. lgs. n. 112/2017 stabilisce che qualsiasi modifica ovvero integrazione statutaria devono essere coerentemente iscritte nella sezione speciale;
  3. L’iscrizione, dunque, non si sostanzia in un mero adempimento pubblicistico, che favorisce l’opponibilità ai terzi ovvero come mera notizia, ma deve considerarsi come un “vincolo insuperabile” nell’ambito del procedimento di iscrizione di una forma societaria che ambisca ad essere considerata quale “impresa sociale”.

Quanto sopra richiamato permette di comprendere come l’iscrizione delle imprese sociali nella sezione speciale ad esse dedicate assuma una rilevanza del tutto speciale rispetto alla disciplina giuridica delle società di capitali. Queste ultime, infatti, attraverso l’iscrizione nel registro delle imprese assumono la struttura e si sottopongono alla relativa disciplina. A seguito dell’iscrizione nella sezione speciale dell’albo, l’impresa sociale “assume la struttura e riceve l’applicazione del regime dell’impresa sociale in forma societaria”.

I giudici amministrativi evidenziano che la qualificazione di impresa sociale, derivante dall’iscrizione nell’apposita sezione dell’albo, per poter essere tale, necessita di essere mantenuta nel tempo: circostanza per la quale il d. lgs. n. 112/2017 prevede che le imprese sociali non soltanto depositano lo statuto nell’albo specifico, ma ne registrino anche tutte le successive modificazioni, proprio al fine di esercitare un controllo in itinere sulla struttura societaria e sulle finalità dalla stessa perseguita.

Il Tar, inoltre, riconnette la speciale qualifica di impresa sociale alla possibilità che quest’ultima possa beneficiare di finanziamenti pubblici, possibilità che richiede il rispetto di specifici requisiti (che nel caso di specie erano assenti).

La sentenza de qua permette di richiamare i profili caratterizzanti l’impresa sociale ai sensi del d. lgs. n. 112/2017: una disciplina giuridica che intende certo valorizzare l’azione e gli interventi delle forme societarie di cui al Libro V del Codice civile, ma che, contestualmente, richiede alle medesime il rispetto di determinati requisiti formali e sostanziali, senza dei quali i soggetti giuridici in parola non possono considerarsi alla stregua di imprese sociali.

Un inciso finale: il caso sottoposto al vaglio dei giudici amministrativi dimostra anche che i controlli, se efficacemente previsti ed implementati, funzionano e contribuiscono a “selezionare” quei soggetti giuridici che autenticamente possono beneficiare delle relative qualificazioni giuridiche previste dall’ordinamento.




Autore

immagine A3M

Visite, contatti P&D

Nel mese di Marzo 2022, Persona&Danno ha servito oltre 214.000 pagine.

Libri

Convegni

Video & Film


Articoli correlati