Biodiritto, bioetica  -  Redazione P&D  -  06/07/2022

Disposizioni in materia di aiuto medico a morire - Testo predisposto dal gruppo "Un diritto gentile"

Art. 1. Finalità. 1. La presente legge disciplina la richiesta di aiuto medico a morire, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 2, 3, 13 e 32 della Costituzione e degli articoli 1, 2 e 3 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nonché delle norme che disciplinano la relazione di cura e l'assistenza sanitaria.

  1. In relazione alle condizioni ed esigenze della persona richiedente, l’aiuto medico a morire può consistere nel sostegno all’autosomministrazione o nella somministrazione da parte del medico di farmaci adeguati allo scopo.
  2. L’aiuto a morire si realizza nell’ambito della relazione di cura e di fiducia già in atto o avviata con la richiesta di aiuto di cui all’art. 2.

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Art. 2. Richiesta di aiuto medico a morire. 1. La persona affetta da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psichiche vissute come intollerabili, e che sia capace di prendere decisioni libere e consapevoli, può chiedere ad un medico di sua fiducia, o ad un medico individuato su sua richiesta dall’azienda ospedaliera o dall’azienda sanitaria locale, di essere aiutata a porre termine alla propria vita.

  1. La richiesta di aiuto medico a morire, acquisita nei modi e con gli strumenti più consoni alle condizioni della persona, è documentata in forma scritta o attraverso videoregistrazioni o, per la persona con disabilità, attraverso dispositivi che le consentano di comunicare.
  2. Il medico cui la richiesta è rivolta procede, in dialogo con il paziente, a valutare la presenza dei requisiti di cui al comma 1°; informa la persona e, se questa acconsente, anche i familiari o altre persone dalla stessa indicate, sulle cure palliative e sugli altri interventi sanitari possibili nella situazione data. Nel rispetto della identità della persona, e con il consenso della stessa, il medico promuove azioni di sostegno anche avvalendosi dei servizi di assistenza psicologica e spirituale.
  3. Ove, a seguito di quanto indicato al comma precedente, la persona confermi di voler essere aiutata a morire, il medico registra nella cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico la richiesta del paziente, la sussistenza di una patologia irreversibile, la condizione di intollerabilità delle sofferenze fisiche o psichiche e ogni attività svolta in relazione alla richiesta stessa e la trasmette senza indugio alla Direzione sanitaria competente.

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Art. 3 Procedura di verifica delle condizioni. 1. La Direzione sanitaria designa immediatamente un medico come responsabile della procedura e con la sua collaborazione, sentito il medico di fiducia, individua gli altri esperti necessari, anche tenendo conto della particolare vulnerabilità del richiedente. Del collegio fanno parte, oltre al medico responsabile della procedura, almeno un altro medico esperto nella patologia da cui è affetta la persona, un medico-legale, ed uno psicologo clinico. Il collegio provvede senza indugio a sentire la persona con le modalità più consone alle sue condizioni e procede alla verifica dei requisiti di cui all’art. 1, comma 2, della presente legge. Il paziente può farsi assistere dal medico di fiducia.

  1. Il medico responsabile della procedura registra nella cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico la persistenza della richiesta della persona di aiuto medico a morire, la sussistenza di tutti i requisiti richiesti per potervi accedere e ogni attività svolta in relazione alla richiesta stessa. Qualora il collegio non accolga la richiesta, il rifiuto deve essere adeguatamente motivato e la persona può chiedere la nomina di un collegio con diversa composizione, che dovrà essere costituito entro 8 giorni.

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Art. 4. Prestazione dell’aiuto medico a morire. 1. Qualora il collegio accolga la richiesta, il medico responsabile della procedura provvede senza indugio a concordare con la persona le modalità di prestazione dell’aiuto medico più adeguate alle sue condizioni ed esigenze e le comunica alla Direzione sanitaria.

  1. La Direzione sanitaria provvede tempestivamente a individuare un medico e il personale sanitario che attueranno la procedura, tenendo conto delle richieste del paziente e della eventuale disponibilità dei professionisti già intervenuti.
  2. Il medico individuato ai sensi del comma 2, verificata la persistenza della volontà della persona di procedere con l’aiuto medico a morire, fornisce, con la collaborazione del personale sanitario, l’assistenza concordata con il paziente, procede alla constatazione della morte e redige un verbale dell’attività svolta. Il verbale è inserito nella cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico.
  3. Il medico, il personale sanitario e tutti coloro che abbiano partecipato in qualsiasi forma alla procedura di aiuto medico a morire, secondo le modalità previste dalla presente legge, sono esenti da responsabilità civile o penale.

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Art. 5. Disponibilità del personale sanitario. 1. La libera dichiarazione di disponibilità da parte dei medici e del personale sanitario a prestare l’aiuto a morire è registrata dalla Direzione sanitaria dell’azienda ospedaliera o dell’azienda sanitaria locale in cui il personale opera, in regime di dipendenza o in convenzione, e aggiornata annualmente.

  1. Il professionista sanitario può in qualsiasi momento ritirare la propria disponibilità; in tal caso è rimosso con effetto immediato dal registro.

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Art. 6. Obblighi delle strutture sanitarie. 1. Ogni azienda ospedaliera o azienda sanitaria locale deve garantire con proprie modalità organizzative la piena e corretta attuazione dei principi di cui alla presente legge, anche assicurando l’adeguata formazione del personale.

  1. È fatto obbligo di assicurare lo svolgimento delle procedure di aiuto medico a morire e la disponibilità del personale necessario alla loro realizzazione.
  2. La Regione garantisce e controlla l’attuazione della presente legge anche attraverso la mobilità del personale.

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Art. 7. Disposizioni finali. 1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con proprio decreto:

  1. a) indica i requisiti delle strutture del Servizio sanitario nazionale idonee ad accogliere le persone che fanno richiesta di aiuto medico a morire;
  2. b) definisce i protocolli e le modalità per la prescrizione, la preparazione, il coordinamento e la sorveglianza della procedura di aiuto medico a morire;
  3. c) definisce le procedure necessarie ad assicurare il sostegno psicologico alla persona malata e ai suoi familiari;
  4. d) determina le modalità di custodia e di archiviazione delle richieste di aiuto medico a morire e di tutta la documentazione ad essa relativa in forma digitale;
  5. e) definisce le modalità di un’informazione capillare sulle possibilità offerte dalla legge 22 dicembre 2017, n. 219;
  6. f) definisce le modalità di monitoraggio e di potenziamento della Rete di cure palliative che garantisca la copertura efficace e omogenea di tutto il territorio nazionale.
  7. Il Ministro della salute presenta annualmente alle Camere una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni della presente legge.




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