Interessi protetti  -  Mariagrazia Caruso  -  11/10/2022

Avvocati senza cassa: contributi da versare senza sanzioni

Circolare Inps n. 107 del 03 ottobre 2022 

Con la sentenza n. 104 del 22 aprile 2022 la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, come interpretato dall’articolo 18, comma 12, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sollevata in riferimento all’articolo 3 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Catania, in funzione di Giudice del lavoro; con la medesima sentenza la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 18, comma 12, del decreto-legge n. 98/2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 111/2011, nella parte in cui non prevede che gli avvocati del libero foro non iscritti alla Cassa di previdenza forense per mancato raggiungimento delle soglie di reddito o di volume di affari minimo previsti dal regime previdenziale forense, tenuti all’obbligo di iscrizione alla Gestione separata INPS, siano esonerati dal pagamento, in favore dell’Ente previdenziale, delle sanzioni civili per l’omessa iscrizione con riguardo al periodo anteriore alla sua entrata in vigore.

Con tale sentenza la Corte Costituzionale ha precisato che “sono obbligati ad iscriversi alla Gestione separata INPS non solo i soggetti che svolgono abitualmente attività di lavoro autonomo il cui esercizio non sia subordinato all’iscrizione ad appositi albi professionali, ma anche i soggetti che, pur svolgendo attività il cui esercizio sia subordinato a tale iscrizione, non hanno tuttavia, per ragioni reddituali, l’obbligo di iscriversi alla cassa di previdenza professionale e restano quindi obbligati al versamento del solo contributo cosiddetto integrativo, non anche di quello cosiddetto soggettivo, il solo a cui consegue la costituzione di una vera e propria posizione previdenziale”.

La Corte ha, inoltre, chiarito che in merito al “contributo integrativo” l’obbligo di versamento trova il presupposto nell’iscrizione all’Albo professionale e il relativo pagamento non crea una vera e propria posizione previdenziale – a differenza dell’obbligo al versamento del “contributo soggettivo” – ma solo il diritto a prestazioni di carattere mutualistico-solidaristico.

L’Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale con la Circolare del 3 ottobre 2022 n. 107, avente ad oggetto: “Operazione Poseidone. Titolari di reddito da arti e professioni, il cui esercizio è subordinato all’iscrizione ad Albi e obbligati all’iscrizione alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Sentenza della Corte Costituzionale n. 104 del 22 aprile 2022”, ha inteso recepire le indicazioni fornite dalla Corte Costituzionale con la citata sentenza sulla legittimità dell’obbligo di iscrizione alla Gestione separata INPS da parte degli avvocati del libero foro non iscritti alla Cassa di previdenza forense a seguito del mancato raggiungimento della soglia di redditi o di volume d’affari.

L’INPS ha richiamato la pronuncia della Corte Costituzionale nella parte in cui tiene in considerazione la funzione e il fondamento dell’istituzione della Gestione separata INPS nel sistema generale della tutela previdenziale dei professionisti. Infatti, l’istituzione della Gestione separata INPS a opera dell’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995, assolve a una funzione di chiusura del sistema e trova “il suo fondamento nell’esigenza della «universalizzazione» della tutela previdenziale, rispondendo alla finalità di estendere la copertura assicurativa ai soggetti e alle attività non coperti da forme di assicurazione obbligatoria già realizzate o da realizzare nell’ambito della categoria professionale di riferimento”.

Ne consegue che le attività libero professionali sono sottratte all’obbligo di versamento della contribuzione alla Gestione separata INPS, che la Corte Costituzionale definisce “quale gestione previdenziale di carattere residuale”, solo qualora ricadano nell’ambito di operatività di una Cassa di riferimento in base al regime categoriale degli enti professionali tradizionali, privatizzati ai sensi del D.lgs 30 giugno 1994, n. 509, o di quelli successivamente costituiti ai sensi del D.lgs 10 febbraio 1996, n. 103. Il rapporto tra il sistema previdenziale delle Casse autonome e quello della Gestione separata INPS si pone non in modo alternativo tra loro, ma complementare. La Corte Costituzionale conferma che la norma si iscrive in una “coerente tendenza dell’ordinamento previdenziale verso la progressiva eliminazione delle lacune rappresentate da residui vuoti di copertura assicurativa“, e che ciò “non è in contraddizione con l’autonomia regolamentare riconosciuta alle casse categoriali”.

L’INPS ha, così, ritenuto che i principi espressi dalla Corte Costituzionale possono essere estesi anche alle categorie di professionisti indicate nella circolare n. 99/2011, con la quale l’Istituto aveva comunicato l’obbligo a iscriversi alla Gestione separata, tra gli altri:

1) i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, il cui esercizio non sia subordinato all’iscrizione ad appositi Albi professionali;

2) i soggetti che, pur svolgendo attività iscrivibili ad appositi Albi professionali, non siano tenuti al versamento del contributo soggettivo presso le Casse di appartenenza;

3) i soggetti che, pur svolgendo attività iscrivibili ad appositi Albi professionali, abbiano esercitato eventuali facoltà di non versamento/iscrizione, in base alle previsioni dei rispettivi Statuti o regolamenti.

Da quanto sopra esposto consegue che i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività il cui esercizio è subordinato all’iscrizione ad Albi e che non sono tenuti al versamento del contributo soggettivo presso le Casse di appartenenza e devono versare la contribuzione previdenziale alla Gestione separata, sono esonerati dal pagamento delle sanzioni civili per la mancata iscrizione alla medesima Gestione separata INPS relativamente al periodo precedente l’entrata in vigore della norma di interpretazione autentica e, pertanto, fino all’anno di imposta 2011.

La sentenza della Corte Costituzionale estende i suoi effetti esclusivamente ai rapporti non ancora esauriti alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

L’esclusione delle sanzioni civili per effetto di tale pronuncia avverrà d’ufficio, senza necessità di presentazione di istanze da parte dei soggetti interessati. Con successivo messaggio l’Istituto renderà note le modalità operative per le istanze di rimborso delle somme versate a titolo di sanzioni civili non più dovute per effetto della sentenza in oggetto.




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