Pubblica amministrazione  -  Gabriele Gentilini  -  25/11/2023

Verifica dei costi della manodopera rispetto ai minimi salariali nell'ambito di una procedura per l'affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, Tar Campania n. 06128 del 7/11/2023

Appare utile ricordarsi che l’art. 110 D.lgs. 36/2023, recante il nuovo Codice dei contratti pubblici stabilisce che le stazioni appaltanti valutano la congruità, la serietà, la sostenibilità e la realizzabilità della migliore offerta, che in base a elementi specifici, inclusi i costi dichiarati ai sensi dell’articolo 108, comma 9, appaia anormalmente bassa”. 

L'art. 108, co. 9, D.lgs. 36/2023 prevede adesso che “nell’offerta economica l’operatore indica, a pena di esclusione, i costi della manodopera e gli oneri aziendali per l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (…)”.

Ai sensi del vigente art. 110, co. 4, D.lgs. 36/2023, inoltre, in sede di verifica dell’anomalia non sono ammesse giustificazioni, tra le altre, “in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge”.


L’art. 41, co. 13, D.lgs. 36/2023, da ultimo, dispone che “per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, il costo del lavoro è determinato annualmente, in apposite tabelle, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali”.

Ricordiamo che l’art. 57 del d.lgs. 36/2023 prevede che per gli affidamenti dei contratti di appalto di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale e per i contratti di concessione i bandi di gara, gli avvisi e gli inviti, tenuto conto della tipologia di intervento, in particolare ove riguardi il settore dei beni culturali e del paesaggio, e nel rispetto dei principi dell’Unione europea, devono contenere specifiche clausole sociali con le quali sono richieste, come requisiti necessari dell'offerta, misure orientate tra l'altro a garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, la stabilità occupazionale del personale impiegato, nonché l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, tenendo conto, in relazione all'oggetto dell'appalto o della concessione e alle prestazioni da eseguire anche in maniera prevalente, di quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto o della concessione svolta dall’impresa anche in maniera prevalente, nonché a garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare.

L'art. 11. (Principio di applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore. Inadempienze contributive e ritardo nei pagamenti) del d lgs 36/2023 dispone che  al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto o della concessione svolta dall’impresa anche in maniera prevalente.

Nei bandi e negli inviti le stazioni appaltanti e gli enti concedenti indicano il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto o nella concessione, in conformità al comma 1.

Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante o dall’ente concedente.

Nei casi di cui al comma 3, prima di procedere all’affidamento o all’aggiudicazione le stazioni appaltanti e gli enti concedenti acquisiscono la dichiarazione con la quale l’operatore economico individuato si impegna ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata, ovvero la dichiarazione di equivalenza delle tutele. In quest’ultimo caso, la dichiarazione è anche verificata con le modalità di cui all’articolo 110.

Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano, in tutti i casi, che le medesime tutele normative ed economiche siano garantite ai lavoratori in subappalto.

Dunque rispetto alla precedente legislazione sui contratti pubblici viene disposto che  per esigenze di certezza, le stazioni appaltanti indichino il contratto collettivo applicabile al personale impiegato nell’appalto oggetto di gara.

Agli operatori economici è concesso, al fine di garantire la libertà imprenditoriale, di indicare, nella propria offerta, un differente contratto collettivo da essi applicato, purché esso garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante o dall’ente concedente.

Sovviene in detto campo la delibera dell'Anac, 528 del 15.11.2023 all'argomento dedicata https://drive.google.com/file/d/1_deTO7B6YW059mH9Xkw_U_SDR7yXCvdg/view, per cui  L’interpretazione del dettato normativo sposata dall’ANAC “consente un adeguato bilanciamento tra la tutela rafforzata della manodopera – che costituisce la ratio della previsione dello scorporo dei costi della manodopera, evincibile dal criterio contenuto nella lett. t) dell’art. 1, comma 1, della legge delega (L. n. 78/2022) – con la libertà di iniziativa economica e d’impresa, costituzionalmente garantita, la quale, nel suo concreto dispiegarsi, non può che comportare la facoltà dell’operatore economico di dimostrare che la più efficiente organizzazione aziendale impatta sui costi della manodopera, diminuendone l’importo rispetto a quello stimato dalla Stazione appaltante negli atti di gara. Tra l’altro, solo seguendo tale impostazione, si spiega anche l’obbligo del concorrente di indicare i propri costi della manodopera, a pena di esclusione dalla gara (art. 108, comma 9, d.lgs. 36/2023) previsione che sarebbe evidentemente superflua se i costi della manodopera non fossero ribassabili, e il successivo art. 110, comma 1. che include i costi della manodopera dichiarati dal concorrente tra gli elementi specifici in presenza dei quali la Stazione appaltante avvia il procedimento di verifica dell’anomalia”.

A supporto l’ANAC precisa “che anche il Servizio di consulenza del MIT ha dimostrato dì condividere tale interpretazione nel parere n. 2154 del 19 luglio 2023  https://www.serviziocontrattipubblici.org/supportogiuridico/dettaglio_p.asp?id=2154, avendo chiarito che l’offerta economica non va costituita solamente dal ribasso operato sull’importo al netto del costo della manodopera, ma deve includerlo al suo interno; quest’ultimo non può essere considerato un importo aggiuntivo ma fa già parte dell’offerta ed è soggetto a verifica”.

Inoltre il suddetto parere richiama la la sentenza del Consiglio di Stato, 09.06.2023, n. 5665 da cui si evince che:

14.3. Il divieto indiscriminato di ribasso sulla manodopera avrebbe i seguenti effetti:

a) la standardizzazione dei costi vero l’alto;
b) la sostanziale imposizione del ccnl individuato dalla stazione appaltante al fine di determinare l’importo stimato dell’appalto;
c) la sostanziale inutilità dell’art. 97 comma 6 sopra citato e cioè l’obbligo per gli operatori economici del rispetto degli oneri inderogabili;
d) l’impossibilità, da parte della stazione appaltante, di vagliare l’effettiva congruità in concreto delle offerte presentate dai concorrenti tenuto conto che:
d1) ciò che la stazione appaltante deve verificare, con riferimento al costo della manodopera indicato, è l’eventuale scostamento dai dati tabellari medi con riferimento al “costo reale” (o costo ore lavorate effettive) comprensivo dei costi delle sostituzioni cui il datore di lavoro deve provvedere per ferie, malattie e tutte le altre cause di legittima assenza dal servizio;
d2) l’obbligatoria indicazione dei costi della manodopera in offerta, e la correlativa verifica della loro congruità risponde all’esigenza di tutela del lavoro sotto il profilo della giusta retribuzione (Consiglio di Stato, sez. V, 13 ottobre 2022, n. 8735);
d3) l’indicazione dei costi della gestione e delle spese generali seppure indicate in misura esigua, impinge in valutazioni di merito sottratte al sindacato giurisdizionale nella misura in cui la stazione appaltante ne ha ritenuto la congruità e attendibilità, alla luce del generale principio sul carattere globale e sintetico di tale giudizio per cui un sospetto di anomalia per una specifica componente non incide necessariamente ed automaticamente sull’intera offerta che deve essere comunque apprezzata nel suo insieme, con un giudizio globale e sintetico di competenza della stazione appaltante;
d4) la valutazione di anomalia dell’offerta va fatta considerando tutte le circostanze del caso concreto, poiché un utile all’apparenza modesto può comportare un vantaggio significativo sia per la prosecuzione in sé dell’attività lavorativa (il mancato utilizzo dei propri fattori produttivi è comunque un costo), sia per la qualificazione, la pubblicità, il curriculum derivanti per l’impresa dall’essere aggiudicataria e dall’aver portato a termine un appalto pubblico, cosicché nelle gare pubbliche non è possibile stabilire una soglia minima di utile al di sotto della quale l’offerta deve essere considerata anomala, al di fuori dei casi in cui il margine positivo risulta pari a zero (Consiglio di Stato, sez. V, 10 novembre 2021, n. 7498).

14.3. Un’ altra considerazione è dirimente. L’art. 23 comma 16, invocato dall’appellante a sostegno delle proprie ragioni, dispone che “I costi della sicurezza sono scorporati dal costo dell’importo assoggettato al ribasso”. I costi della sicurezza e solo quelli.


14.4. Al fine di leggere e applicare correttamente la clausola della lex specialis, è significativo richiamare, solo quale supporto interpretativo, l’art. 41 comma 14 del d.lgs. 36/2023 che, significativamente, opera una netta “inversione di rotta” rispetto al d.lgs. 50/2016 laddove dispone: “14. Nei contratti di lavori e servizi, per determinare l’importo posto a base di gara, la stazione appaltante o l’ente concedente individua nei documenti di gara i costi della manodopera secondo quanto previsto dal comma 13. I costi della manodopera e della sicurezza sono scorporati dall’importo assoggettato al ribasso. Resta ferma la possibilità per l’operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell’importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale”.
14.5. Persino nel “nuovo Codice”, che in applicazione di un preciso criterio di delega di cui all’art. 1 comma 2 lett. t) della L. 78/2022, ha previsto “in ogni caso che i costi della manodopera e della sicurezza siano sempre scorporati dagli importi assoggettati a ribasso” è stata fatta salva la possibilità per l’operatore economico di dimostrare che un ribasso che coinvolga il costo della manodopera sia derivante da una più efficiente organizzazione aziendale così armonizzando il criterio di delega con l’art. 41 della Costituzione.

***

Ciò ricordato sovviene il caso in oggetto dalla cui lettura del dispositivo di evince che occorre rammentare che, in forza del combinato disposto degli artt. 108 comma 9 e 110 comma 5 lett. d) del d.lgs. n. 36/2023, al pari di quanto stabilivano gli artt. 95, comma 10, e 97, comma 5, lett. d) del d.lgs. n. 50/2016, prima dell’aggiudicazione le stazioni appaltanti devono verificare che il costo del personale non sia inferiore ai minimi salariali retributivi.
Tale accertamento (che non dà luogo a un sub-procedimento di verifica di anomalia dell’intera offerta, ma mira esclusivamente a controllare il rispetto del salario minimo: cfr. T.A.R. Lazio, Roma, sez. III, 11 novembre 2022, n. 14776) è sempre obbligatorio, anche nei casi, quale quello in esame, di gara al massimo ribasso. Diversamente, infatti, potrebbe essere compromesso il diritto dei lavoratori alla retribuzione minima, tutelato dall’art. 36 Cost. (in argomento cfr., ex multis, T.A.R. Campania, Salerno, sez. II, 21 dicembre 2020, n. 1994; T.A.R. Lombardia, Milano, sez. II, 1° giugno 2020, n. 978; T.A.R. Puglia, Lecce, sez. III, 16 marzo 2020, n. 329; T.A.R. Sicilia, Catania, sez. I, 26 marzo 2018, n. 608).
In altri termini, la Stazione appaltante ha l’obbligo di procedere, prima dell’aggiudicazione, sempre e comunque, a prescindere dalla valutazione di anomalia dell’offerta, alla verifica della congruità del costo della manodopera rispetto ai minimi salariali retributivi. In altre parole, si tratta di una autonoma condicio causam dans del provvedimento di aggiudicazione, come indefettibilmente condizionato all’esito positivo di tale attività di certazione.
Inoltre, al fine di consentire alla stazione appaltante tale doverosa attività di controllo, occorre distinguere i “costi indiretti della commessa”, ovverosia i costi relativi al personale di supporto all’esecuzione dell’appalto o adibito a servizi esterni, dai “costi diretti della commessa”, comprensivi di tutti i dipendenti impiegati per l’esecuzione della specifica commessa. L’obbligatoria indicazione dei costi della manodopera in offerta – e la correlativa verifica della loro congruità imposta alla Stazione appaltante – si impone solo per i dipendenti impiegati stabilmente nella commessa, in quanto voce di costo che può essere variamente articolata nella formulazione dell’offerta per la specifica commessa; non è così, invece, per le figure professionali impiegate in via indiretta, che operano solo occasionalmente, ovvero in modo trasversale a vari contratti, il cui costo non si presta ad essere rimodulato in relazione all’offerta da presentare per il singolo appalto (T.A.R. Lazio, Roma, sez. III, 12/07/2021, n.8261).

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Tar Campania n. 06128 del 7/11/2023

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1.- L’odierna ricorrente ha descritto la vicenda procedimentale, il cui esito finale è stato oggetto di impugnazione, nei termini di seguito sinteticamente riportati:

con richiesta di offerta pubblicata sul MEPA in data 20 luglio 2023, l’Asl Napoli 1 Centro aveva indetto una procedura aperta, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b, del D. Lgs. 36/2023, avente ad oggetto l’affidamento del “Servizio biennale di manutenzione arredi del P.O. Ospedale del Mare e del Residence annesso”, con un importo a base di gara stimato in €. 22.566,00 più IVA, prevedendosi altresì l’eventuale proroga di sei mesi per un importo aggiuntivo di € 5.641,00 più IVA;

la legge di gara aveva prescelto il criterio di aggiudicazione del minor prezzo ex art. 108, co. 3, lett. a), del D. Lgs. 36/2023, fissando, quali obblighi imprescindibili gravanti sull’aggiudicatario, le prestazioni aventi ad oggetto la manutenzione preventiva dei beni e la cd. manutenzione a guasto relativa alla riparazione presso i locali della ditta affidataria;

all’indetta procedura selettiva avevano preso parte l’odierna ricorrente, operatore uscente del servizio, e la controinteressata, GENTILE SALVATORE & C. SAS;

quest’ultima, all’esito dell’esame delle offerte presentate, era risultata prima classificata, avendo praticato un ribasso dell'11,814 % e, dunque, proposto un'offerta complessiva di €. 19.900,00, oltre IVA (di cui €. 1.990,00 per costo del personale ed €. 298,50 a titolo di oneri per la sicurezza).

Avverso la disposta aggiudicazione, dopo aver visionato i dettagli dell’offerta economica della controinteressata a seguito di istanza di accesso agli atti gara, è insorta l’odierna ricorrente.

In primo luogo, l’interessata ha censurato l’illegittimità, per violazione degli artt. 11, 41, 108 e 110 del D.lgs. n. 36/2023, nonché dell’art. 2 del Capitolato tecnico, dell’offerta economica dell’aggiudicataria relativamente alla voce del costo del lavoro, avendo l’impresa controinteressata indicato un costo della manodopera pari ad €. 1.990,00 relativo al biennio in cui il servizio doveva svolgersi, così contravvenendo all’obbligo del rispetto dei minimi salariali fissati dal CCNL di riferimento.

Secondariamente, in forza della declinata prospettazione ricorsuale, violando il combinato dell’art. 101 del D.lgs. 36/06, nonché degli artt. 10 e 11 della lex specialis, la stazione appaltante aveva illegittimamente consentito all’aggiudicataria di produrre l’offerta economica successivamente al termine di scadenza fissato dal disciplinare di gara, reputando ammissibile l’inoltro dell’offerta sul sistema informatico del MEPA oltre le ore 12:00 del giorno 31/07/2023.

L’impugnata aggiudicazione, inoltre, doveva ritenersi illegittima in quanto disposta in aperta violazione dell’allegato II.5 del D. Lgs. n. 36/2023, non potendosi ritenere l’impresa controinteressata materialmente in grado di eseguire alcune delle prestazioni relative al servizio messo a gara, in specie quelle aventi ad oggetto gli interventi di riparazione e manutenzione dei letti di degenza, se non contravvenendo ai divieti esplicitati nella lex specialis, in particolare a quello di avvalersi di prodotti di ricambio equivalenti in luogo di quelli originali.

Invero, la ricorrente prospettava di essere l’unica impresa detentrice del servizio di distribuzione e di manutenzione in via esclusiva dei pezzi di ricambio prodotti dalla Missaglia 84 srl, fornitrice e produttrice dei letti di degenza di “tipo Kedos”, presenti nella struttura ospedaliera.

Infine, l’offerta della contro-interessata avrebbe dovuto essere esclusa in applicazione dell’art. 11, comma 2 del d.lgs. n. 36/2023 in quanto, alla luce dell’effettivo ammontare del costo della manodopera necessaria per il corretto espletamento del servizio, aveva completamente omesso di menzionare il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto.

Si è costituita in giudizio l’ASL Napoli 1 depositando memoria e documentazione, onde chiedere il rigetto del ricorso perché infondato oltreché inammissibile.

Alla camera di consiglio del 24 ottobre 2023 la causa è stata trattenuta in decisione, previo avviso alle parti di una sua possibile definizione in forma semplificata.

2.- Il ricorso è fondato e merita accoglimento, assumendo portata decisiva ed assorbente il primo ordine di censure con cui la ricorrente ha dedotto la violazione, da parte della stazione appaltante, degli artt. 11, 41, 108 e 110 del d.lgs. 36/2023, non avendo quest’ultima sottoposto l’offerta dell’aggiudicataria al necessario controllo finalizzato a verificare il rispetto dei minimi salariali alla luce dell’indicato costo della manodopera.

Occorre rammentare che, in forza del combinato disposto degli artt. 108 comma 9 e 110 comma 5 lett. d) del d.lgs. n. 36/2023, al pari di quanto stabilivano gli artt. 95, comma 10, e 97, comma 5, lett. d) del d.lgs. n. 50/2016, prima dell'aggiudicazione le stazioni appaltanti devono verificare che il costo del personale non sia inferiore ai minimi salariali retributivi.

Tale accertamento (che non dà luogo a un sub-procedimento di verifica di anomalia dell'intera offerta, ma mira esclusivamente a controllare il rispetto del salario minimo: cfr. T.A.R. Lazio, Roma, sez. III, 11 novembre 2022, n. 14776) è sempre obbligatorio, anche nei casi, quale quello in esame, di gara al massimo ribasso. Diversamente, infatti, potrebbe essere compromesso il diritto dei lavoratori alla retribuzione minima, tutelato dall'art. 36 Cost. (in argomento cfr., ex multis, T.A.R. Campania, Salerno, sez. II, 21 dicembre 2020, n. 1994; T.A.R. Lombardia, Milano, sez. II, 1° giugno 2020, n. 978; T.A.R. Puglia, Lecce, sez. III, 16 marzo 2020, n. 329; T.A.R. Sicilia, Catania, sez. I, 26 marzo 2018, n. 608).

In altri termini, la Stazione appaltante ha l'obbligo di procedere, prima dell'aggiudicazione, sempre e comunque, a prescindere dalla valutazione di anomalia dell'offerta, alla verifica della congruità del costo della manodopera rispetto ai minimi salariali retributivi. In altre parole, si tratta di una autonoma condicio causam dans del provvedimento di aggiudicazione, come indefettibilmente condizionato all'esito positivo di tale attività di certazione.

Inoltre, al fine di consentire alla stazione appaltante tale doverosa attività di controllo, occorre distinguere i “costi indiretti della commessa”, ovverosia i costi relativi al personale di supporto all'esecuzione dell'appalto o adibito a servizi esterni, dai “costi diretti della commessa”, comprensivi di tutti i dipendenti impiegati per l'esecuzione della specifica commessa. L'obbligatoria indicazione dei costi della manodopera in offerta – e la correlativa verifica della loro congruità imposta alla Stazione appaltante – si impone solo per i dipendenti impiegati stabilmente nella commessa, in quanto voce di costo che può essere variamente articolata nella formulazione dell'offerta per la specifica commessa; non è così, invece, per le figure professionali impiegate in via indiretta, che operano solo occasionalmente, ovvero in modo trasversale a vari contratti, il cui costo non si presta ad essere rimodulato in relazione all'offerta da presentare per il singolo appalto (T.A.R. Lazio, Roma, sez. III, 12/07/2021, n.8261).

Applicando i menzionati principi all’odierna fattispecie, emerge con evidenza come la stazione appaltante abbia disposto l’aggiudicazione del contratto omettendo l’indefettibile verifica sopra indicata, sebbene la stessa s’imponesse in ragione sia della lacunosa formulazione dell’offerta dell’aggiudicataria, avendo quest’ultima genericamente quantificato il costo del lavoro per il biennio di durata del contratto nella somma di €. 1.990,00, a fronte di un'offerta complessiva di €. 19.900,00 oltre IVA, sia delle caratteristiche del servizio "ad alta intensità di manodopera”.

Ricorrendo una simile ipotesi, l’indicazione del costo della manodopera, anche ai fini della verifica del rispetto dei minimi salariali, doveva essere rapportato al c.d. « costo reale » (o costo ore lavorate effettive) comprensivo dei costi delle sostituzioni cui il datore di lavoro deve provvedere per ferie, malattie e tutte le altre cause di legittima assenza dal servizio; la mancata considerazione del costo effettivo determina «l'esposizione di un costo orario per ciascun profilo professionale da presumersi non congruo, perché computato sulla base di un divisore che non tiene conto delle fisiologiche assenze dal lavoro e dei costi aggiuntivi sopportati dal datore per sostituire il personale assente».

Si ritiene dunque che in assenza di giustificazioni specifiche e documentate, il numero di ore non lavorate per malattia, infortunio e gravidanza non può essere diminuito artificiosamente dalla ditta, ma va conteggiato nella quantità indicata dalle tabelle. In caso contrario, si andrebbe a ridurre illegittimamente (per effetto dell'innalzamento del divisore), il costo orario e complessivo della manodopera, omettendo di considerare i costi per sostituzione cui la ditta deve invece necessariamente far fronte al fine di eseguire esattamente il servizio appaltato, il tutto, con effetti distorsivi della concorrenza, potenzialmente idonei a compromettere l'equilibrio interno e complessivo dell'offerta, oltre che a pregiudicare l'interesse pubblico alla puntuale erogazione del servizio (ex multis: Cons. St., sez. III, 2 marzo 2015, n. 1020; 13 dicembre 2013, n. 5984; Cons. St., sez. III, 2 marzo 2017 n. 974; Tar Lombardia - Milano, sez. IV, 12 agosto 2020, n. 1563).

Nella specie, a fronte delle puntuali argomentazioni censorie sollevate dalla ricorrente onde dimostrare la sostenuta violazione dei minimi salariali, la resistente azienda sanitaria si è limitata a riportare il tenore della nota di riscontro inoltrata dall’aggiudicataria, secondo cui l’importo “di € 1.900, è da intendersi come relativa non già al totale delle spettanze corrisposte al personale impiegato nello specifico appalto eseguito presso l’Ospedale del Mare, ma è la quantizzazione della quota del prezzo dello stesso che l’azienda ha destinato al monte retributivo lordo dei propri dipendenti”.

Tale precisazione, all’evidenza, non è idonea a precisare il costo reale del lavoro destinato ad essere impiegato nella commessa, realizzando una non chiara ed approssimativa sovrapposizione tra costi indiretti e costi diretti della manodopera, impedendo così di determinare il monte orario dedicato, in via esclusiva, all’esecuzione della commessa nonché il trattamento salariali dei lavoratori ad essa destinati dall’impresa. Ne consegue che, sul punto, deve trovare applicazione il costante orientamento giurisprudenziale secondo cui la mancata formalizzazione della verifica sul costo della manodopera, sebbene non sia di per sé solo elemento tale da inficiare irrimediabilmente il provvedimento di aggiudicazione, assume una simile portata invalidante dell’aggiudicazione, allorquando la corrispondente censura, sollevata da parte del ricorrente, sia supportata dal corrispondente rilievo sostanziale dell'effettiva insufficienza di tali costi, senza che l’amministrazione abbia offerta una valida dimostrazione della congruenza del costo dichiarato (TAR Lazio, Latina, sez. I, 6 giugno 2022 n. 526; sez. I, 23 luglio 2020 n. 287; TAR Campania, Napoli, sez. I, 1° luglio 2020 n. 2793).

Nel caso all'esame, come comprovato dalla lettura dei verbali di gara e del provvedimento di aggiudicazione, la verifica dell'adeguatezza del costo del personale alla luce dei minimi retributivi applicabili non è stata effettuata; né nel corso del giudizio, l'Amministrazione intimata o la controinteressata hanno provato che tale adempimento sia stato specificamente esperito pervenendo ad un positiva valutazione idonea a confutare la sostenuta impostazione censoria (TAR Lazio, Latina, sez. I, 6 giugno 2022 n. 526; sez. I, 23 luglio 2020 n. 287).

Sotto altro profilo, l’importo esiguo indicato dalla controinteressata, pur a fronte di un appalto dichiaratamente ad alta intensità di manodopera e del ben diverso importo indicato dall’altra concorrente, avrebbe dovuto ex se indurre la Stazione appaltante a più approfondito esame della questione.

In definitiva, la censura scrutinata è fondata con la conseguenza che, assorbiti tutti i restanti motivi ricorso, l’impugnata aggiudicazione dev’essere annullata, dovendo l’azienda sanitaria rideterminarsi all’esito di una verifica circa il rispetto dei minimi salariali retributivi da parte dell’offerta presentata dalla controinteressata, con specifico riferimento al costo reale e diretto del personale destinato all’esecuzione della commessa, da condurre alla luce dei criteri sopra indicati.

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