Interessi protetti  -  Giuseppe Piccardo  -  03/01/2022

Vaccinazione anti Covid di Minori e dissenso tra genitori: I recenti approdi della giurisprudenza di merito sul punto

Il caso oggetto di disamina da parte del G.T fiorentino, che per la prima volta riguarda un minore non vicino, anagraficamente, alla maggiore età (c.d. “Grande minore”), si inserisce in un filone giurisprudenziale che, a partire dal mese di settembre dello scorso anno, ha visto i Giudici di merito esprimersi nel senso di consentire le vaccinazioni anti covid 19, nel caso di disaccordo tra genitori, sentiti i minori interessati alla somministrazione del vaccino, previo conferimento al genitore favorevole alla somministrazione medesima della responsabilità genitoriale esclusiva, limitatamente alle necessità legate al compimento dell’atto. Le decisioni alle quali si fa riferimento sono quelle del Tribunale di Massa Carrara del 14 settembre 2021, del Tribunale  Parma del 11 ottobre 2021, del Tribunale di Modena del 24 novembre 2021 e, infine, del Tribunale di Milano del 13 settembre 2021; quest’ultimo provvedimento è di particolare interesse, in quanto contenente un capo di condanna del genitore contrario alla vaccinazione, ai sensi dell’articolo 96, comma 3, c.p.c, per responsabilità aggravata, in considerazione delle domande svolte nel giudizio e dell’atteggiamento ostile all’interesse del minore.

La vicenda oggetto del giudizio del Tribunale di Milano, sezione IX civile 2.9.2021 – 13.9.2021,  riguarda un caso di una minore undicenne, la quale non aveva potuto effettuare la vaccinazione da COVID – 19 a seguito dell’opposizione, espressa dalla madre “no vax” e alla sua opposizione anche ad altre vaccinazioni obbligatorie ed ai tamponi molecolari per la diagnosi  del  COVID – 19, necessari per  poter accedere alle lezioni scolastiche. 

Il padre della minore adiva, dunque, l’Autorità Giudiziaria per poter procedere alle suddette vaccinazioni, mentre la madre, nel costituirsi in giudizio, non solo deduceva l’incostituzionalità della legge 119 del 2017, in materia di vaccinazioni obbligatorie, ma chiedeva che il Tribunale revocasse l’affidamento condiviso della figlia, unitamente alla condanna al pagamento di metà di parte delle spese straordinarie ed al rigetto della richiesta di autorizzazione alla vaccinazione, in quanto non necessaria in forza della reale ed effettiva situazione epidemiologica e sanitaria in corso.

Il Tribunale Milano, con una sentenza molto articolata e precisa su tutti i motivi di contestazione della madre della minore, autorizza il padre ad effettuare la vaccinazione alla figlia minore, limitando, come i precedenti di merito sopra citati, la responsabilità genitoriale sulla figlia con riferimento alle questioni sanitarie, precisando, in relazione alle specifiche censure formulate:

a) che la questione di costituzionalità della legge 119/2017, sollevata dalla signora e, precedentemente, dalla Regione Veneto, è già stata respinta dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 5 del 18.1.2018, la quale ha ritenuto che il diritto all’autodeterminazione in relazione alla propria salute debba essere bilanciato con l’interesse generale della collettività, ai sensi dell’articolo 32  Cost. nonché, in caso di vaccinazioni obbligatorie, all’interesse del minore, che esige tutela anche nei casi in cui i genitori non adempiano ai loro compiti di cura;

b) che è diritto – dovere dei genitori proteggere e garantire la salute dei figli, ai sensi degli articoli 30 e 31 Cost e per tale ragione i Giudici ritengono di ammonire il genitore inadempiente, nel caso di specie la madre, ai sensi dell’articolo 709 – ter c.c, non potendo essere invocato il il principio di autodeterminazione, quando in contrasto con la salute dei minori;

c) che le affermazioni della madre circa la situazione epidemiologica e l’inutilità dei vaccini covid  - 19 siano fondate esclusivamente su posizioni ideologiche, soggettive ed in contrasto con quanto verificato dalla comunità scientifica;

d)  che in caso di contrasto tra genitori e figli in relazione ai vaccini, stante l’impossibilità per i minori, di interloquire in modo compiuto sulla questione vaccinale, può essere non opportuno procedere al loro ascolto, ma tenere conto della loro opinione;

e) che l’opposizione ideologica, da parte di un genitore alla vaccinazione, in contrasto con l’interesse  alla tutela della salute del minore,  unita alla reiterazione di argomentazioni infondate, quali quelle relative alla situazione epidemiologica e  all’incostituzionalità di una legge, già respinta dalla Corte Costituzionale, può comportare la condanna del genitore medesimo ai sensi dell’articolo 96, comma 3 c.p.c., con condanna al pagamento di una somma in via equitativa, a favore dell’altro genitore, quantificata secondo i parametri delle Tabelle di Milano per la liquidazione del danno non patrimoniale.

Infine, per completezza di  esposizione, si dà conto che il Tribunale di Genova, quarta sezione civile, ha adottato, in data 17 settembre 2021, e con riferimento alle vertenze quali quella in commento, una sorta di “linee guida di sezione”, al fine di dare uniformità alle decisioni su tali questioni.

Le suddette ”linee guida” prevedono, in particolare:

* l’applicazione dell’articolo  3, comma V, della Legge 219/2017, anziché dell’articolo 316, comma 2 c.c. e/o 337 ter comma III c.c., per le decisioni in materia di vaccinazioni di minori, in caso di disaccordo tra i genitori; con conseguente competenza del Giudice Tutelare, anziché del Tribunale dei Minori, salvo il caso non sia già in corso procedimento di separazione o divorzio,

* l’audizione dei genitori e del minore che abbia compiuto i 12 anni, ovvero di età inferiore, ove capace di discernimento, ai sensi della Convenzione di Oviedo sulla protezione dei Diritti dell’Uomo e della dignità dell’essere umano nei confronti delle applicazioni della biologia e della medicina del 4. 4. 1997;

* la competenza del Tribunale dei Minori in caso sia il minore ad opporsi alla vaccinazione;

* la non necessità di alcuna autorizzazione del Giudice, qualora il minore abbia quale legale rappresentante un tutore, autorizzato, comunque, a prestare il consenso per la vaccinazione;

* la possibilità per il Servizio Sociale  in contrasto con i genitori del minore in relazione alla vaccinazione, o nel caso di minore in contrasto con entrambi i genitori, di inoltrare ricorso al GT per decidere al riguardo.

Di particolare importanza, nelle linee guida in oggetto, la precisazione che in caso di minore capace di adeguato discernimento che abbia espresso volontà contraria al vaccino, seppur il vaccino sia consigliato in conseguenza delle patologie del minore medesimo, si esprimerà, al riguardo, il Giudice, ma l’eventuale autorizzazione non consentirà la vaccinazione coattiva del minore, in quanto trattasi sempre di trattamento sanitario non obbligatorio, in assenza, ad oggi, di un vero e proprio obbligo vaccinale.


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