Interessi protetti  -  Giuseppe Piccardo  -  19/02/2022

Sulla validità delle fideiussioni in violazione della normativa antitrust - Cass. civ. S.U. n. 41994/21

Con la sentenza a Sezioni Unite 30 dicembre 2021 numero 41994, la Corte di Cassazione si è pronunciata sulla nullità dei contratti di fideiussioni predisposti in conformità ai modelli standard dell’ABI, affermando il principio secondo cui: "I contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con la Legge n. 287 del 1990, art. 2 lett. a) e art. 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi dell'art. 2, comma 3 della Legge succitata e dell' art. 1419 c.c. in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti".   

La Cassazione, in sintesi, ritiene che le fideiussioni riproduttive di alcune clausole  contenute nello schema unilaterale predisposto dall’ABI 8, in particolare le clausole numeri 2, 6 e 8, siano parzialmente nulle, in quanto in contrasto con la normativa antitrust.

La sentenza in commento può essere analizzata prendendo in considerazione due sue macro aree argomentative: la prima relativa al rapporto tra clausole negoziali e normativa antitrust, la seconda inerente le sanzioni e le conseguenze derivanti dalla suddetta violazione di legge.

Circa il primo profilo, la Cassazione prende le mosse dalla ratio della normativa a tutela della  concorrenza, la legge 287 del 1990, diretta a realizzare un bilanciamento tra libertà di concorrenza e tutela delle situazioni giuridiche di soggetti, anche diversi dagli imprenditori, in particolare i consumatori, tenuto conto che, precisano i Giudici, il contratto a valle costituisce l’esito finale dell’intesa vietata, realizzatrice dei suoi effetti. Di conseguenza, non solo gli imprenditori, ma anche, come detto, soggetti diversi, devono essere considerati legittimati all’esperimento  di tutela giudiziale sia reale, che risarcitoria, essendo la norma posta a tutela di interessi generali di equilibrio del mercato. Peraltro, come rilevato in dottrina, l'obbligo del risarcimento dei danni subiti dal consumatore non gode un’ efficacia dissuasiva significativa per le imprese che hanno aderito all'intesa, in quanto il singolo potrebbe decidere di  non agire in giudizio. Pertanto, la Suprema Corte, in considerazione di esigenze di interesse pubblico sottese alla normativa antitrust e di quanto sopra precisato, ritiene che i contratti che realizzano intese anticoncorrenziali vietate debbano essere considerate nulle, ad ogni effetto di legge.

La seconda questione, come anticipato, riguarda il tipo di nullità derivante dalla violazione della normativa antitrust, ed in particolare se trattasi di nullità assoluta o di nullità  relativa; in ogni caso esclusa, come precisato dalla Corte di legittimità, l’inidoneità della sola tutela risarcitoria per il fideiussore, disgiunta dalla tutela reale

Sul punto, gli orientamenti che si erano formati prima dell’intervento delle Sezioni Unite erano, sostanzialmente, due: quello della nullità totale del contratto di fideiussione per contrarietà a norme imperative e quello della nullità relativa, limitata alle clausole riproduttive degli articoli del modello ABI, dichiarati nulli con provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005 (precisamente gli articoli numeri 2, 6 e 8, come meglio sopra specificato), il quale fa espressamente salve le altre clausole.

Le Sezioni Unite aderiscono al secondo degli orientamenti citati, ritenendo la nullità relativa del contratto, in ottemperanza al principio di c.d. “conservazione del contratto”, da considerare regola generale in materia di negozi giuridici.

Inoltre, sul punto, i Giudici precisano che essa si giustifichi in forza del fatto che “Agli effetti dell'interpretazione della disposizione contenuta nell'art. 1419 c.c., vige, infatti, la regola secondo cui la nullità parziale non si estende all'intero contenuto della disciplina negoziale, se permane l'utilità del contratto in relazione agli interessi con esso perseguiti, secondo quanto accertato dal giudice. Per converso, l'estensione all'intero negozio degli effetti della nullità parziale costituisce eccezione che deve essere provata dalla parte interessata (Cass. 21/05/2007, n. 11673)”.

Dall’applicazione del principio di diritto di cui sopra deriva, sul piano dell’analisi concreta del fatto,  la necessità di verificare se il fideiussore, senza le clausole abusive nulle, avrebbe, in ogni caso, prestato la garanzia, essendo quest’ultima correlata all’obbligazione del debitore principale. Peraltro, dall’angolo visuale del creditore, nel caso specifico la banca,  sussiste un interesse al mantenimento delle garanzie, anche senza le clausole  abusive espunte, al fine di non perderle totalmente.

Le Sezioni Unite, ad avviso dello scrivente, con la sentenza in commento, bilanciano in modo apprezzabile il principio di conservazione del contratto con esigenze di tutela del contraente più debole e di mantenimento della garanzia parziale a favore della banca, per la parte non in contrasto con la normativa antitrust, facendo chiarezza su una questione che aveva diviso la giurisprudenza di merito, con incertezza applicative di notevole portata.


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