Interessi protetti  -  Redazione P&D  -  07/10/2022

Rimesse solutorie e ripristinatorie in conto corrente a seguito di sconfinamento - Trib. Reggio Emilia, Giud. Morlini, sentenza n. 1023/2022 del 6/10/2023.

Tribunale di Reggio Emilia; sentenza 6/10/2022, n. 1023/2022; C. s.r.l. (avv. Giovanelli) c. Banca omissis s.p.a. (avv. Lazzini).

Sconfinamento in rapporto bancario – successive rimesse del correntista - natura solutoria di pagamento solo per la parte necessaria a rientrare dallo sconfinamento – natura ripristinatoria della provvista nei casi in cui il passivo non supera l’affidamento.

Artt. 1194, 1857, 2033, 2935

A seguito di sconfinamento, le successive rimesse del correntista hanno natura di pagamento, e quindi solutoria, solo per la parte necessaria a rientrare dallo sconfinamento, poiché solo per quella parte vi è debito immediato del correntista, mentre nei casi in cui il passivo non supera l’affidamento, i versamenti del correntista hanno funzione meramente ripristinatoria della provvista: si ha quindi immediata esigibilità di capitale ed interessi per il credito che supera il fido e per i relativi interessi, rimanendo tale esigibilità differita per il credito entro il fido sino al saldo di chiusura del rapporto od alla scadenza dell’affidamento, poiché trattasi di competenze pagabili ex art. 1194 comma 2 c.c. solo a tale momento.


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