Interessi protetti  -  Andrea Castiglioni  -  21/12/2021

Rimborso del biglietto aereo anche se acquistato da un diverso vettore - GdP Piazza Armerina, 5.10.2021

È stata accolta la domanda di rimborso, nei confronti di una compagnia aerea, dei biglietti aerei che il passeggero era stato costretto ad acquistare presso un’altra compagnia, per via della cancellazione di un volo che aveva fatto perdere la coincidenza dopo lo scalo.

La Compagnia aveva già provveduto a rimborsare il costo dei biglietti per i voli non usufruiti, nonostante la cancellazione del volo - a loro dire - fosse stata provocata da causa a loro non imputabile. Ciononostante, secondo la giurisprudenza comunitaria (CGUE), la perdita della coincidenza, per ritardo o cancellazione del primo volo, è da considerarsi mancato imbarco. 

Non sussistono dubbi se il volo di definitivo rientro viene effettuato dal medesimo vettore della prima tratta; questo è tenuto ad operare i rimborsi e corrispondere una somma predeterminata a titolo di c.d. compensazione pecuniaria (Reg. CE 261/2004). Se la combinazione di voli, per una tratta che richiede uno scalo, viene scelta dal vettore medesimo, con unico contratto di trasporto e pagamento, non sorgono problemi riguardo alle tutele cui il viaggiatore ha diritto.

Questione diversa si verifica quando la combinazione di voli viene composta dal viaggiatore in autonomia, anche scegliendo voli gestiti da vettori diversi. In questi casi - che è quello oggetto della controversia - la Compagnia dubitava che vi fosse ancora diritto ai rimborsi integrali, che comprendessero anche il costo del biglietto per un vettore diverso, stante il silenzio della legge e della giurisprudenza comunitaria su questo preciso punto.

La domanda del viaggiatore è stata comunque accolta poiché operare una simile distinzione costituirebbe una illegittima disparità di trattamento, nel senso che i viaggiatori che fanno scegliere la combinazione di voli direttamente al vettore sarebbero più tutelati di quelli che, invece, decidono di comporre da sé i voli della tratta. 

Laddove la combinazione non sia stata fatta in modo oggettivamente imprudente, senza lasciare congrui lassi di tempo per il cambio del volo allo scalo, non deve sussistere una simile disparità di trattamento. Quindi, è dovuto il rimborso del biglietto per il volo perso causa cancellazione, anche se acquistato in autonomia dal passeggero, anche se presso una Compagnia aerea diversa dalla prima. Sempre che il plurimo acquisto di biglietti, anche con diversi operatori, risulti dall’intenzione di effettuare un viaggio che possa considerarsi unico, seppur intervallato da uno o più scali. 




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