-  Andrea Castiglioni  -  10/04/2017

Spettacolo artistico blasfemo e pretesa di risarcimento del danno non patrimoniale - Cass. 7468/2017 - Andrea Castiglioni

L"organizzazione, e la promozione, di uno spettacolo artistico non possono ritenersi, di per sé sole, lesive del sentimento religioso di taluno che, per ragioni religiose personali, si ritiene offeso dall"esibizione artistica.


Un tale si riteneva offeso e contestava uno spettacolo artistico, nella specie un balletto, perché a suo dire avevo contenuto blasfemo per la religione cattolica. Sulla base di ciò, pretendeva di ravvisare una responsabilità da parte dello Stato. In particolare da parte della Pubblica Amministrazione, per ragioni che così si possono riassumere: la P. A. ha l"obbligo costituzionalmente sancito di essere imparziale nei confronti degli interessi in gioco (art. 97 Cost.). Da questa imparzialità deriverebbe il divieto di consentire che spettacoli blasfemi possano essere organizzati poiché, nel nostro ordinamento, vige un principio di libertà di confessione religiosa (art. 8 Cost.). Questo diritto a professare la propria religione comporta il limite per i consociati di non offendere le credenze religiose altrui. La P. A., pertanto, avrebbe l"obbligo di tutelare questi limiti ed esigere che vengano rispettati.

Nel caso di specie, il ricorrente lamentava una sorta di omissione da parte dell"apparato pubblico. Di conseguenza, lamentava di aver subito un danno derivante dalla violazione di tali doveri pubblicistici da parte della P. A..

La Suprema Corte respinge ogni assunto e la pretesa dal ricorrente.

Nel nostro ordinamento vige, altresì, il principio costituzionalmente tutelato secondo cui l"espressione artistica e la cultura sono libere (art. 9 e 33 Cost.), potendo agire senza dover rendere conto alla P. A. del contenuto delle rappresentazioni artistiche che vengono svolte. Viene infatti osservato che, se così non fosse, sarebbe ancora vigente la censura, ossia il potere dell"apparato pubblico di inibire preventivamente determinate manifestazioni artistiche; è pur vero che il potere di censura sussiste nel nostro ordinamento, ma soltanto per opere destinate al pubblico di minorenni (art. 16, comma 4, d.lgs. 19/1998).

La corretta impostazione degli interessi in gioco e dei doveri della P. A. può così descriversi: le manifestazioni artistiche e scientifiche possono eseguirsi senza interferenze o pressioni di sorta (Corte Cost. 57/1976). Rispetto a ciò, la libertà di sentimento religioso è libera e non esercita alcuna influenza, essendo il nostro uno stato laico. La laicità consiste nel fatto che l"apparato pubblico si deve mantenere equidistante dalle espressioni di credenze religiose (Corte Cost. 63/2016; 508/2000; 329/1997; 440/1985; 203/1989) [n.d.r.: per la verità, la S. C. precisa che il potere pubblico deve mantenersi imparziale e neutrale, ma erra nell"accostare questi due termini che non sono sinonimi tra loro. Per "imparzialità", sancita dall"art. 97 Cost., s"intende equidistanza tra gli interessi in gioco, cioè tra l"interesse proprio, che comunque viene perseguito, e quello dei terzi che non devono essere favoriti ma trattati in modo uguale; per neutralità, invece, si intende indifferenza verso qualsiasi interessi in gioco, anche il proprio; tipico è il caso del giudice che decise secondo la legge. Si può ritenere che, nel caso di specie la P. A. debba rimanere imparziale ma non neutrale, poiché essa un interesse da perseguire ce l"ha: l"interesse pubblico].

La pretesa del ricorrente viene quindi respinta, anche dal punto di vista risarcitorio, dato che, anche volendo ravvisare una illegittimità nel fatto denunciato, il danno non patrimoniale preteso non si atteggia più come danno-evento. L"orientamento è ormai consolidato nel ritenere che si tratti di danno-conseguenza, quindi che richiede la prova (carente nel caso di specie) del pregiudizio subito (tra le tante, Cass. SSUU 26972/2008; Cass. 7211/2009; 2226/2012; 21865/2013).




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