-  Andrea Castiglioni  -  04/05/2017

Sospensione cautelare delibere e società cooperative. Applicabile la norma sulle s.p.a. - Trib. Firenze, ord. 23.02.2017 - Andrea Castiglioni

In tema di sospensione cautelare delle deliberazioni dell"assemblea di società cooperativa, lo strumento processuale applicabile non è l"art. 700 c.p.c., bensì l"art. 2378, comma 3, c.c., previsto espressamente per le s.p.a.. L"art. 700 c.p.c. consiste in uno strumento per sua natura residuale, chi trova applicazione qualora non vi siano i presupposti di diritto e di fatto per l"utilizzo di strumenti diversi. In tema di società cooperative, stante l"abrogazione del rito societario (ad opera della L. 69/2009), opera il rinvio ex art. 2519 c.c. alla disciplina delle s.p.a., che sia applicata in quanto compatibile.


Un socio di società cooperativa impugnava la delibera assembleare con la quale era stata decisa la sua esclusione, promuovendo altresì azione cautelare per la provvisoria sospensione della sua efficacia. L"azione cautelare promossa era ex art. 2378, comma 3, c.c., prevista per l"impugnazione delle delibere delle società per azioni. La cooperativa contenuta eccepiva l"inapplicabilità di questo strumento, ritenendo invece applicabile lo strumento cautelare generico di cui all"art. 700 c.p.c., poiché la suddetta norma sarebbe applicabile esclusivamente per le s.p.a.; le società cooperative, invece, vedono la partecipazione del socio in modo radicalmente diverso dal socio di una società lucrativa, quale può essere una s.p.a. o una s.r.l..

Il socio di queste ultime è mosso da mero intento speculativo, esercitato l"attività di impresa al fine di conseguire un lucro per sé (c.d. lucro soggettivo); il socio di una cooperativa, invece, opera non per lucrare, ma per soddisfare un bisogno economico. Inoltre, il socio di una cooperativa, al di là della peculiare figura dei soci finanziatori (non è il caso il caso di specie), è attivo nell"attività d"impresa, spesso esercitando attività lavorativa egli stesso. La partecipazione sociale non è liberamente trasferibile come nelle s.r.l. o s.p.a.; essendo connotata da un forte intuitus personae, l"inserimento di nuovi soci, o la fuoriuscita di essere dalla compagine, è trattata con molta prudenza ed è tutt"altro che duttile (ad es., non basta una mera girata delle azioni perché venga sostituto il proprietario).

Anche per queste ragioni la cooperativa-convenuta ritiene che la materia della impugnazione delle delibere, in particolare se aventi ad oggetto l"esclusione di un socio, non è una di quelle materie a cui è applicabile "in quanto compatibile" la disciplina della s.p.a. (società lucrativa per eccellenza).

La decisione del tribunale non accoglie l"eccezione, dando una motivazione di taglio eminentemente processuale. Lo strumento dell"azione cautelare previsto dall"art. 700 c.p.c. è per sua natura residuale, quindi può trovare applicazione soltanto laddove altri strumenti non siano applicabili poiché mancano i presupposti di fatto e di diritto.

Nel caso di specie, l"art. 2519 c.c. opera un rinvio espresso alla disciplina delle s.p.a. "per quanto non previsto dal presente titolo"; non essendo prevista una normativa particolare, il tema della sospensione cautelare delle delibere assembleari è rinviato alla disciplina delle s.p.a., e in particolare all"art. 2378, comma 3, c.c..

Ciò basta a soddisfare i presupposti per l"applicazione di tale strumento, assolutamente compatibile con le società cooperative, e a rendere quindi inapplicabile l"art. 700 c.p.c. in quanto residuale.

Il rigore di tale decisione, che si pone in linea con la giurisprudenza di merito assolutamente conforme (Trib. Salerno, 7.4.2008; Trib. Padova, 17.4.2000; Trib. Bari, 23.6.2014; Trib. Roma, sez. imprese, 3.8.2016), consente di osservare che, dal punto di vista processuale, e quindi per ragioni sistematiche, se così non fosse basterebbe qualsiasi considerazione di natura sostanziale, anche in parte fondata, a rendere inapplicabile una norma particolare, In favore di una norma appositamente prevista perché sia residuale. Il concetto di "residualità", pertanto, deve essere interpretato in senso stretto e non estensivo.




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