Immancabili, nei corsi di formazione, le domande sul risarcimento: “Se commettiamo errori, una volta nominati amministratori di sostegno, dovremo risarcire il danno al beneficiario?”.
Tranquilli, rispondo subito: sentenze del genere, a parte i casi di furto o appropriazione indebita, sono pressochè inesistenti in Italia.
L’amministratore di sostegno svolge un’attività benemerita, nella società; non proprio gratuita ma quasi. Il principio sarà allora quello di una sostanziale impunità, per gli sbagli commessi, ove non siano gravi, imperdonabili; risarcirà soltanto il gestore il quale abbia agito ai limiti della malafede, infischiandosene.
Il rimedio, dinanzi a comportamenti scorretti, sarà casomai una sostituzione. Più di quanto fatto male dal vicario, comunque, conterà ciò che “non è stato per niente realizzato”: rinvii ingiustificati, frustrazione continua di desideri. Le sofferenze patite sì, ma soprattutto i viaggi mancati, dall’assistito, perché nessuno li ha mai organizzati, anche se erano stati richiesti; le relazioni compromesse, allora, le porte lasciate chiuse, per mera abulia, indifferenza - le energie disperse in direzioni spente, noiose.