Interessi protetti  -  Redazione P&D  -  30/07/2021

Responsabilità dell'avvocato (negligente). Causalità. E spese di lite - R. Riccò 

Causazione, causalità giuridica, omissione rilevante, eccetera.
Una volta si diceva che, “fumato” il termine ultimo d’appello, l’avvocato “dimentico" fosse tenuto al risarcimento del danno verso il proprio trascurato cliente. Punto. Sempre possibile/ipotizzabile, vattelappesca, l'esito vittorioso del giudizio. Di perdita di chance, sic, si parlava (v. in part. Cass. n° 4440/2004). Agli antipodi, con sublimi argomenti, il Calamandrei (Riv. dir. proc., 1931, parte II, pp. 260 ss.).

In media re, oggi. Nessun automatismo.

Si parta da concreta probabilistica prognosi. Cass. 12 nov. 2020, 25464; Cass. 6 maggio 2020, 8494. Si accerti cioè il nesso causale sulla base di ragionamento (c. d.) controfattuale. Cass. 28 maggio 2021, 15032. La responsabilità dell'avvocato - nella specie per omessa proposizione di impugnazione - non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'obbligazione professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta (omissiva) del primo, se un danno vi sia stato effettivamente e, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni. Difettando altrimenti la prova del necessario nesso eziologico .... Cass. 5 febb. 2013, 2638.

 

Spese di lite. Causazione. Causalità, logico "dinamica".

Le spese sostenute dal terzo interventore coatto, ex art. 106, sono poste a carico della parte soccombente che con il suo contegno processuale abbia reso necessario la chiamata, e dunque l'intervento. Cass. 28 febb. 1998, 2251. Salvo il caso in cui il chiamante, pur vittorioso (quanto alla res in iudicium deducta - in via principale), sarebbe stato comunque soccombente nei confronti del terzo chiamato. Cass. 4 giugno 2021, 15604.

 

Spese di lite (segue). Compensazione. Causazione e causalità giuridica, "normativa".

Uscita dalla porta rientra dalla finestra - o, forse, viceversa ... - la clausola generale di compensazione per gravi ed eccezionali ragioni. Corte Cost. 77.

La (obiettiva) incertezza, almeno iniziale, dell'esito del giudizio, può sintomaticamente rivelare un atteggiamento soggettivo, le ragioni ovvero, che hanno mosso il soccombente ad agire o resistere, giustificatamente. E' dunque onsentito deviare dalla regola, bruta, aridamente causale (della soccombenza). L'accertamento relativo è di natura normativa, si n. b., non fattuale (meramente fattuale). Dunque censurabile in sede di legittimità. Cass. 4 giugno 2021, 15604, p. Frasca, r. Iannello.

 

  1. se vuoi Riccò, Causalità giuridica, in Tratt. r. c. Cendon. Id., voce Causazione, Dig. civ., agg. V.




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