Interessi protetti  -  Redazione P&D  -  13/10/2022

Prenotazione al ristorante senza specificare che è per un matrimonio? E' lecito! - Biagio Vigorito

Una coppia romana, al fine di ridurre i costi che un pranzo di nozze comporta, ha prenotato un pranzo presso il ristorante scelto per i festeggiamenti senza esplicitare le ragioni alla base dello stesso. I novelli sposi, quindi, hanno prenotato telefonicamente un tavolo per 30 persone senza specificare di voler festeggiare un matrimonio. 

Giunti però al locale il ristoratore, resosi conto dagli abiti nuziali che il pranzo era stato ordinato per festeggiare un matrimonio, ha mosso rimostranze ai coniugi giustificandole sul fatto che un pranzo nuziale merita standard di trattamento più elevati, per soddisfare i quali è necessario un preavviso ed una precisazione

La domanda che sorge a riguardo è: la condotta degli sposi è da ritenere lecita? 

Per rispondere al quesito occorre far ricorso alle disposizione di legge dettate in materia contrattuale, esaminando in particolar modo la fattispecie del contratto di ristorazione.

Si tratta di un contratto atipico, ai sensi dell’art. 1322 c.c., in forza del quale una parte (ristoratore) si obbliga a somministrare cibi e bevande all’altra (cliente) dietro corresponsione di un prezzo preventivamente stabilito alla luce della prestazione convenuta.

Si tratta di una fattispecie contrattuale a forma libera che, come tale, può essere conclusa tanto per iscritto quanto in forma verbale, non essendo l’elemento formale un suo elemento essenziale.

Per fornire una più puntuale risposta al quesito formulato occorre rilevare che le ragioni in virtù delle quali il contratto viene stipulato non devono essere necessariamente esplicitate all’interno dell’accordo. La causa del contratto, infatti, coincide con il semplice scambio di prestazioni fra le parti per cui non rileva, sotto il profilo causale, la ragione per la quale si intende concludere l’accordo. Ciò sta dunque a significare che il cliente, nel momento in cui conclude il contratto con il ristoratore, non è in alcun modo tenuto a specificare l’eventuale ricorrenza alla base dello stesso.

Ne discende che il ristoratore, laddove dovesse scoprire che la ricorrenza in virtù della quale è stato stipulato il contratto coincide con un matrimonio, non potrà muovere alcuna contestazione alla controparte né invocare un pagamento aggiuntivo, a meno che quest’ultimo non trovi puntuale giustificazione nella richiesta, da parte del cliente, di prestazioni aggiuntive quali, ad esempio, un accompagnamento musicale, una decorazione della sala, un particolare servizio da parte dei camerieri ecc..

Il ristoratore infatti, una volta raggiunto l’accordo circa la prestazione desiderata dal cliente, è tenuto a somministrare la stessa con correttezza, diligenza e a regola d’arte ed è tenuto a fornire il servizio con professionalità e nel tempo che normalmente si impiega per la preparazione della pietanza o della bevanda, predisponendo tutti i servizi a tal fine necessari.

Tornando perciò al quesito posto in apertura, si può concludere che il ristoratore non può, nel caso sottoposto alla nostra attenzione, pretendere un corrispettivo maggiore di quello pattuito giustificandolo sulla ricorrenza in ragione della quale era stato prenotato il pranzo.

Il prezzo, infatti, deve essere quantificato avendo riguardo esclusivamente alle prestazioni che sono state richieste al ristoratore e non su altri elementi quali, appunto, la concomitanza di una ricorrenza. 

Se così fosse, altrimenti, si dovrebbe concludere che se all’interno di uno stesso ristorante stessero cenando due coppie, una delle quali lì per festeggiare l’anniversario, quest’ultima dovrebbe pagare di più rispetto all’altra per la stessa cena semplicemente perché sta festeggiando una ricorrenza.

La richiesta del ristoratore, dunque, risulta essere completamente infondata, potendo il medesimo richiedere un pagamento ulteriore solo nel caso in cui la ricorrenza alla base del pranzo vada a rendere più onerosa la sua prestazione sotto il profilo organizzativo. 

Nel caso di specie invece, non essendovi alcun aggravio in capo al ristoratore, la sua pretesa non può essere giudicata legittima.




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