Interessi protetti  -  Redazione P&D  -  24/03/2015

MULTIPROPRIETA' E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO: BASTA FURBIZIE – Trib. Pordenone 188/15- Chiara PARZIANELLO

Una piccola soddisfazione per l'ennesimo consumatore tratto in inganno da un'agenzia viaggi oltremodo disinvolta.

Invogliato, nei primi anni 2000, all'acquisto di una quota di godimento turnario in multiproprietà in un complesso residenziale situato nelle coste sud-orientali della bellissima Lanzarote (Isole Canarie), il malcapitato, resosi conto dell'effettiva difficoltà, per le esigenze della propria famiglia e per i costi derivanti dalla proprietà del bene, di fruire effettivamente della settimana di vacanza acquistata, accettava di buon grado la nuova e, apparentemente, vantaggiosa proposta avanzata dalla medesima agenzia viaggi che gli aveva venduto la multiproprietà: quella di effettuare la cessione, in favore dell'agenzia stessa o di altro soggetto che eventualmente questa avrebbe avuto cura di individuare, della settimana in questione ad un prezzo pattuito di € 10.329,14, denaro che però (e qui viene il bello) non avrebbe dovuto essere corrisposto dalla società acquirente al consumatore- venditore, bensì contestualmente utilizzato per "la commissione d'acquisto" di altro - improbabile- pacchetto vacanze (comprendente 50 settimane di vacanza da usufruire nei successivi 15 anni!) proposto dalla disinvolta agenzia, che al fine di perfezionare detto ultimo acquisto chiedeva ed otteneva dal proprio cliente il pagamento di ulteriori € 4.000,00.

Ebbene, inducendo ancor più il consumatore a credere nella bontà dell'operazione, la società si faceva altresì rilasciare da quest'ultimo una procura notarile per perfezionare in terra spagnola la vendita suddetta, salvo poi non adoperarsi più in alcun modo per formalizzare il trasferimento pattuito.

Così, per nove lunghi anni, il consumatore si ritrova protagonista di una situazione a dir poco paradossale: per un verso, egli è il proprietario della settimana in multiproprietà di cui invece aveva inteso liberarsi nel 2006 e ne sostiene tuttora per intero gli oneri (spese condominiali, manutenzione straordinaria); per l'altro, è vincolato ad un patto che prevede proprio l'auspicata cessione, ma che la promissaria acquirente, nei fatti, ha dimostrato di non voler onorare, riuscendo anzi ad intascare ulteriori 4.000,00 euro per un pacchetto vacanze "fantasma".

E' sin troppo evidente che lo scopo dell'agenzia è stato quello di mantenere in essere il patto sottoscritto non certo perchè realmente interessata all'acquisto, per sé o per terzi soggetti, della quota di godimento turnario in multiproprietà dell'appartamento di Lanzarote, bensì perchè consapevole che il suo scioglimento avrebbe comportato, in ogni caso, la necessità di dover sborsare del denaro in favore del promissario venditore, anche in forza della clausola penale contenuta nel patto di "cessione" e predisposta dalla società stessa per l'ipotesi di un suo inadempimento "di anche una sola obbligazione" nascente dal contratto de quo. Non dimentichiamo, inoltre, che, grazie a questa "manovra", l'agenzia non aveva corrisposto alcun prezzo per l'acquisto promesso, ma anzi aveva guadagnato ulteriore denaro vendendo "fumo": insomma, tutt'altro che un affare per il povero consumatore.

Proprio al fine di porre termine alla citata situazione, l'attore conveniva dunque in giudizio l'agenzia coinvolta per sentirla condannare all'adempimento dell'accordo sottoscritto nel 2006; la contumacia della convenuta, tuttavia, determinava il consumatore a mutare la domanda inizialmente proposta chiedendo all'adito Tribunale, ai sensi dell'art. 1453, comma II, Cod. civ., di pronunciare la risoluzione del contratto per grave inadempimento.

Il Giudice, sebbene -non lo si nasconde- in corso di causa sembrasse scettico nel ritenere provata la gravità dell'inadempimento avversario, accoglieva, in sentenza, per intero la richiesta attorea, dichiarando espressamente che "si verte per certo su un inadempimento di non scarsa importanza, in considerazione delle caratteristiche del comportamento della convenuta, non solo specificamente inadempiente bensì totalmente ignava ed inerte nel dare una definizione anche formale al negozio di trasferimento della proprietà del bene", e condannava la convenuta al risarcimento del danno nella misura determinata dalla clausola penale succitata, per € 4.131,66 (pari al 40% del valore dell'affare), nonché al rimborso delle spese legali.

E' vero, il consumatore, ad oggi, risulta ancora titolare della settimana in multiproprietà alle Canarie, ma, se non altro, rimossi gli effetti di un contratto rimasto oramai lettera morta, potrà finalmente alienare, ad un giusto prezzo, il bene a chi veramente sia interessato all'acquisto, ed ottenere altresì un seppur minimo risarcimento del danno sofferto.




Autore

immagine A3M

Visite, contatti P&D

Nel mese di Marzo 2022, Persona&Danno ha servito oltre 214.000 pagine.

Libri

Convegni

Video & Film