Interessi protetti  -  Redazione P&D  -  21/07/2021

Locazioni commerciali e lock-down, ecc. - agg.to 2 - Riccardo Riccò

Da ultimo Trib. Firenze, 15 luglio 2021, G. Cecco, per cui (prese in considerazione tutte o quasi, direi, le norme e "provvidenze" speciali variamente poste a contrasto-mitigazione degli effetti della pandemia e, segnatamente, del lock-down):

- nessun inadempimento può imputarsi al locatore;

- "quando anche le facoltà di godimento del bene (locato) risultino momentaneamente affievolite ... la prestazione del locatore continua ad essere resa benché l'utilità che il conduttore ne ricava sia allo stato depressa" (così già, in termini, l'Ufficio del Massimario della S. C. di Cassazione, Rel. tematica 8 vii 2020);

- la prestazione del conduttore non è certo impossibile (genus nunquam perit);

- il rispetto delle misure di contenimento … (ex art. 6-bis) ovvero "lo sforzo materiale ed economico di adattamento alle prescrizioni sanitarie, non assurge ad esimente automatica ... ma ... (va solo) preso in considerazione come dato rilevante nel contesto della valutazione sulla responsabilità, con la conseguenza che il nesso causale fra rispetto delle misure e inadempimento va comunque provato e contestualizzato";  

- non ha il giudice, nel nostro ordinamento, il potere di sostituirsi alle parti per imporre a queste un diverso regolamento contrattuale, ritenuto più equo o consono, alla luce della/e sopravvenienze, anche se (impreviste, imprevedibili ed) eccezionali.




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