Io credo che il fermo covid non valga ad esimere il conduttore dal pagamento del canone di locazione ante, in contratto, pattuito.
E che la prestazione cui è fondamentalmente tenuto il locatore non possa dirsi inadempiuta, invero.
Ciò che confermano, ex coeteris, tra le più recenti, Trib. Roma, sent. 21 maggio 2021, G. D'Angelo, e T. Palermo, sent. 9 giugno 2021, G. Sciortino. Contra p. e. Trib. Milano, sent. 28 giugno 2021, G. Savignano. E, in dottrina, in part.re, Dolmetta e D'Onofrio.
Credo anche che, Dd. Ll. a parte, il locatore debba tollerare - entro certi limiti - il non rituale, puntuale adempimento del conduttore. Così anche, da ultimo, Trib. Latina, sent. 1° giugno 2021, G. Piccialli.
Che poi si abbia, in diritto costituito, un vero e proprio obbligo di rinegoziazione, in questo e consimili casi, di sopravvenienze cc. dd. atipiche, davvero non saprei. V. però, al riguardo, oltre la nota relazione tematica dell'Ufficio del Massimario della Corte di Cassazione, in particolare, ex professo, GALLO, Emergenza Covid e revisione del contratto, Giur. it., 2020, 2439 ss., e anche CESARO, Le misure restrittive derivanti dalla pandemia da Coronavirus e la rinegoziazione dei contratti in corso di esecuzione, Gazz. forense, 2021, 200 ss..
Trib. Milano, sent. 28 giugno 2021, cit., dimidia peraltro il debito del conduttore, rinegoziazione o non rinegoziazione, facendo al fine applicazione analogica (vorrebbe dire estensiva, se ho letto bene, tra le righe) della norma dell'art. 216 del D.L. 2020, pur riguardante le fattispecie di locazione di strutture/impianti sportivi, solamente.