Interessi protetti  -  Redazione P&D  -  09/02/2022

L’alienazione contrattuale - Giovanni Di Salvo

Brevi considerazioni, de iure condendo, sul rapporto giuridico tra l’alienazione contrattuale, le obbligazioni di cui al contratto assicurativo e gli articoli 1882 e 1997 del Codice Civile.

SOMMARIO

Abstract (italiano – inglese)

Titolo                   1

Introduzione.

Contratto assicurativo ed elementi del rapporto giuridico.

Titolo                   2

Alienazione contrattuale.

Definizione. Relazione con le obbligazioni contrattuali. 

L'articolo propone di affrontare il tema della alienazione in riferimento alle attività ed alle relazioni giuridiche. In particolare affronta alcune dinamiche delle vicende contrattuali disciplinate dal Codice Civile, dal Codice del Consumo o dai Codici finanziari. E tenta di illustrare i motivi per i quali si ritiene che le obbligazioni, i negozi giuridici ed i contratti debbano essere assicurati. Al fine di tutelare e garantire entrambe le parti contraenti. Vieppiù a causa delle criticità riscontrate sul piano della circolazione del diritto e delle conseguenze negative che affliggono le parti, al pari delle vittime che abbiano subito violenze psicologiche, morali ed economiche. Vittime afflitte da psicosi, da disturbi psicotici, da  nevrosi, da disordini mentali, relazionali o comportamentali. O comunque da comportamenti disfunzionali. Per tali motivi si ritiene che le parti debbano essere tutelate al meglio per ridurne gli oneri e per favorire la circolazione libera del diritto contrattuale. Conclusioni alle quali sono pervenuto in ragione delle analisi comparative delle formule contrattuali e delle norme degli ordinamenti moderni, maggiormente garantisti. E, quindi, della elaborazione di alcuni aspetti della teoria economica del contratto. Teoria ultima la quale fornisce strumenti ed analisi positive su come le norme, che regolano il contratto, conducano ad una efficiente allocazione delle risorse. Ed ancora su come il diritto dei contratti debba essere impostato per raggiungere tali fini.

La alienazione contrattuale. Brevi considerazioni, de iure condendo, sul rapporto giuridico tra l’alienazione contrattuale, le obbligazioni di cui al contratto assicurativo e gli articoli 1882 e 1997 del Codice Civile.

Titolo 1.

Nell'ordinamento italiano sono i due articoli 1882 e 1917 del Codice Civile che definiscono il contratto assicurativo.

In virtù dell'attività del legislatore il primo articolo 1882 sancisce l'obbligo di risarcire l'assicurato che abbia subito un danno prodotto da un sinistro, da un evento illecito, da una patologia o quant'altro. 

Ovviamente risarcimento posto a carico della Società assicuratrice, previo pagamento del corrispettivo dovuto per il premio. 

Il secondo, invece, disciplina l'indennità dell'assicurato nei confronti degli incidenti e dei conseguenti danni causati ai terzi. In relazione alla responsabilità dedotta nel contratto. L'unica eccezione a questa indennità viene fatta qualora i danni procurati derivino da fatti o condotte dolose esclusi espressamente, o meno.

In ragione di quanto sancito è noto a tutti che l'assicurazione comporta il trasferimento (trasferisce, trasmette ed in alcuni casi cede) da un soggetto ad un altro (assuntore - cessionario) il rischio. Rischio riconducibile talvolta all'alea del rapporto, così come della compravendita, del vizio del bene o del servizio; talaltra all’alea dell'obbligazione, o del negozio. E talaltra ancora a causa dell'inadempimento di una parte; oppure, della risoluzione, o della rescissione, del contratto principale, o sottostante, per volontà della parte medesima.

A tal riguardo il soggetto che contratta il trasferimento del rischio è l'assicurato.

Mentre l'assicuratore è il soggetto (parte istituzionalmente, legislativamente o contrattualmente preposta) che stipuli e si accolli il medesimo. Ovvero che accolli l'obbligo della corresponsione del risarcimento, o del pagamento delle spese [spese che come noto potrebbero essere sanitarie, legali, meccaniche, professionali, fallimentari o  processuali; per l'astensione lavorativa od occupazionale; per il danno alla produzione od al commercio; per l'improduttività, per l'insolvenza, per la sofferenza o l'insoluto; della penale; per l’andamento negativo o recessivo della produzione cinematografica; del mutuo, del preliminare, della locazione, del leasing; del recupero del credito; della mediazione, alberghiere, di trasporto; della riparazione, della assistenza tecnica, di missione; di appalto, di ripristino (ambientale, edilizio, abitativo, o dello status quo ex ante); od assistenziali, mediche, funerarie e quanto altro ancora].

Quindi un contratto di assicurazione è fondato (elementi essenziali, causa, sinallagma) su la garanzia che un soggetto ponga contro la possibilità che si verifichi un evento futuro, probabile ed incerto (alea); che rechi un danno al suo patrimonio, alla persona, ai diritti personalissimi e soggettivi, alla dimensione giuridica, o (come per la fattispecie in esame) alla salute.

L'esistenza di un contratto di assicurazione è vincolato, pertanto, alla non controllabilità, o trasferibilità a terzi, dell'evento. Infatti tale "non controllabilità" viene qualificata espressamente alea  di rischio.

Tramite il contratto d'assicurazione si quantifica il danno, od il nocumento, che l'evento apporterebbe se si verificasse l'ipotesi del rischio assicurato. Ragione per la quale la Società assicuratrice assume la gestione contrattuale e finanziaria dell'evento aleatorio.

E nell'ipotesi in cui l'evento si verifichi tale parte contraente verserà un capitale, un risarcimento, una rendita oppure trasferirà (o somministrerà) un bene, od anche un servizio. A seconda dell'oggetto e delle finalità perseguite in virtù del contratto stipulato, a favore della parte danneggiata.

Ancora la quantificazione del premio è l'altro momento fondamentale della procedura assicurativa. Essa viene effettuata tenendo alla base del computo i calcoli sulla probabilità che l'evento si realizzi.

Gli elementi usati per questa valutazione sono basati, innanzitutto, su tavole statistiche ed attuariali, che valutino il profilo del rischio in base ai dati anagrafici ed alla possibilità che si verifichi l'evento per la categoria di utenti di riferimento.

Ad integrare queste tavole statistiche  vi sono poi l'esperienza  e le competenze acquisite dalla parte assicuratrice.

Ebbene v'è motivo di ritenere che tutti i contratti disciplinati (in particolare) dal Codice Civile, dal Codice del Consumo o dai Codici finanziari e bancari possano (o debbano) essere assicurati (obbligatorietà ex legis), al fine di tutelare e garantire entrambe le parti contraenti. 

Titolo 2.

Tali garanzie e tutele dovrebbero essere predisposte a favore di quei soggetti “che debbano fare i conti con una possibile prepotenza della norma giuridica” e che siano spinti dagli eventi imprevisti a discostarsi dal formalismo del diritto positivo e dalla concretezza dei rapporti in essere per lambire quegli altri spazi inesplorati ed incerti,  quando si materializzano i danni. Affrontando dilemmi profondi, angosce e sconcerto comprensibili. Eppoi psicosi, disturbi psicotici, sindromi, psicopatologie, aggressività, tensione, disturbi dell'umore, cambiamenti od anomalie anche gravi della personalità. Ed ancora infelicità, tremori, depressione, disturbi del sonno e dell'alimentazione. Frustrazione, sfiducia, senso di inadeguatezza e di impotenza, disturbi dell'umore e dell'attenzione. Aspirazioni, tensioni od ideazioni suicidarie. Talvolta distacco dalla realtà, sconcerto, disorientamento, ansia, stress, nervosismo. Nevrosi, dinamiche psicologiche disfunzionali o disordini mentali, relazionali o comportamentali.

Ovvero si avverte la necessità di tutelare diversamente la persona e di ridurre gli oneri rimessi a carico del consumatore - utente, o della parte contrattualmente debole. In particolare questa ultima parte debole risulterebbe essere più frequentemente vittima della alienazione contrattuale, od economica, soprattutto nelle società degli scambi e nelle economie contemporanee e globalizzate. Alienazione la quale si manifesta indubitabilmente (e come osservato in occasione delle numerosissime casistiche extragiudiziali e giudiziali) in nevrosi, psicosi, disturbi del comportamento contrattuale, economico e relazionale. Alterazioni psichiche e disordini mentali, cagionati dai fenomeni lesivi, o dagli inadempimenti contrattuali. E dalle consequenziali obbligazioni.

Conclusioni alle quali sono pervenuto in ragione delle osservazioni empiriche, delle casistiche trattate, delle analisi comparative (comparazione) dei contratti e delle norme degli ordinamenti moderni maggiormente garantisti (garantismo ordinamentale). E, quindi, della elaborazione di alcuni aspetti della teoria economica del contratto.

Teoria ultima la quale fornisce certamente strumenti ed analisi positivi su come le norme che regolano il contratto conducano ad una efficiente allocazione delle risorse, sino a schermarne l’alea, ma che non perseguano (e tantomeno tutelino) efficacemente lo sviluppo integrale ed equilibrato della persona. Ed ancora su come il diritto dei contratti debba essere impostato per raggiungere tali fini, compatibilmente con la dimensione immanente e le esigenze della persona umana.

28 gennaio 2020. Revisione 2 gennaio 2022.




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