Corte di Giustizia Tributaria Regionale di secondo grado di Bologna Sez. VIII; sentenza 23/9-3/10/2022, n. 1115/2022; Pres. Aiello, Rel. est. Morlini; omissis s.r.l. (avv. Giuliano) c. Agenzia delle Entrate di Modena (dott.ssa Incarbone).
Art. 78, 79 e 80 D.Lgs. n. 276/2003.
Contratto appalto – certificazione ex artt. 7 e ss. decreto legislativo 27/2003; impossibilità di unilaterale riqualificazione da parte dell’Agenzia delle Entrate – necessità di impugnazione con la procedura di cui all’articolo 80 decreto legislativo n. 27/2003 –natura di terzo dell’Amministrazione ai sensi dell’articolo 79 decreto legislativo n. 27/2003.
Non è possibile per l’Agenzia delle Entrate unilateralmente riqualificare il contratto di appalto certificato sulla base degli articoli 75 e ss. D.Lgs. n. 276/2003, in un negozio di somministrazione di mano d’opera, senza seguire la specifica procedura di contestazione di cui all’articolo 80 dello stesso decreto, dovendosi ritenere che anche l’Amministrazione Finanziaria sia terza rispetto agli effetti del contratto ai sensi dell’articolo 79.
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