Secondo le sezioni unite della Cassazione civile, è legittima l’autotutela tributaria in malam partem: l’Amministrazione finanziaria, infatti, ove non sia decorso il termine di decadenza per l’accertamento previsto per il singolo tributo e sull’atto non sia stata pronunciata sentenza passata in giudicato, può legittimamente annullare, per vizi sia formali che sostanziali, l’atto impositivo viziato ed emettere, in sostituzione, un nuovo atto anche per una maggiore pretesa.
Notizia tratta da ilQG
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