La recente pronuncia della Corte di Cassazione ha espressamente escluso, nell'ipotesi in cui la pubblica amministrazione gestisca "mediante convenzione ad una ditta privata, il controllo del randagismo, nell'indifferenza dell'attività svolta, con iniziativa unilaterale" del ricorrente interessato, la sussistenza dei presupposti per l'azione dell'arricchimento senza causa.
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