Interessi protetti  -  Paolo Cendon  -  24/07/2023

Disciplina dei contratti, fragilità, cambiare qualcosa?

-   Una  prima ipotesi da mettere allo  studio,  sul  piano dello  ius  condendum,   quella dell'eventuale introduzione  nel nostro   ordinamento  di  una  clausola  di  invalidabilità   del contratto  arieggiante  al tenore di norme quali  l'art. 428,   1° co., c.c., oppure  l'art. 1448 c.c. - ossia di un canone  generale in forza del quale risulterebbero annullabili/rescindibili  tutti gli   accordi,  stipulati  da  un  soggetto  debole,  nei   quali quest'ultimo apparisse destinato concretamente a subire un "grave pregiudizio" (salva poi l'opportunità di precisare, come  sempre, se    tale   pregiudizio   andrebbe   atteggiato    in    maniera oggettivo/standardizzata,  oppure  tenendo conto  della  concreta situazione di "quel" determinato contraente debole).

-----

      -   Si porrebbe, in ogni caso, l'esigenza di raccordare  un clausola  del genere con l'altro motivo generale di politica  del diritto  concernente la materia in esame, e che    rappresentato dalla  necessità  di non  accrescere,  senza  controbilanciamenti adeguati,  gli elementi formali da cui possa apparire  rinforzato presso  i terzi il c.d. "effetto ingessamento" (ossia, di  fatto,  l'ostracismo  dal circuito commerciale volta a volta  incombente, su  quel  certo  debole,  proprio  in  quanto  soggetto  protetto oltremisura dall'ordinamento giuridico);

----

     -  La normativa di cui sopra andrebbe affiancata,  comunque, attraverso una serie di doveri   informativi/esplicativi messi  a carico  della  controparte  del soggetto indifeso,   e   tali  da salvaguardare    adeguatamente    quest'ultimo     rispetto     a quell'insieme di timidezze/diffidenze/impacci che, in modo pi  o meno intenso,  possono trattenere il debole stesso da un ingresso sereno nel traffico negoziale (e, particolarmente, da un  accesso al  mercato  relativo a tutti i  beni o servizi pi  complessi  e sofisticati,   o   contraddistinti   dalla   necessità   di   una contrattazione     personale,     sottile,     laboriosa,     non standardizzata);

---

       -   Sul  terreno  dello ius  conditum,  occorre inoltre domandarsi se - da parte dell'interprete - non bisognerebbe tener conto dello stato di fragilità proprio di determinati  contraenti per  quanto concerne l'applicazione  delle   norme   codicistiche  facenti  capo, volta per volta,  a parametri  come  quelli  della diligenza, della correttezza,  della buona fede oggettiva: il che potrebbe  ad esempio  far  propendere, con riguardo alla  materia delle   condizioni  generali  di  contratto,  per   una   lettura favorevole,   ex art. 1341 c.c., alla necessità  dell'apposizione (non  già di un'unica sottoscrizione complessiva,  bensì) di  una pluralità  di  firme specifiche del soggetto debole, in  calce  a ciascuna delle clausole vessatorie contenute nel formulario.

----

     -   In tutti i casi suindicati, resterà ancora da vedere  se la  salvaguardia volta a volta operante dovrebbe  farsi  scattare solo  a  partire dalla soglia  dell'avvenuto  riconoscimento  (ad opera  della controparte) della debolezza altrui, oppure gi  dal livello della semplice riconoscibilità.

 

 

 




Autore

immagine A3M

Visite, contatti P&D

Nel mese di Marzo 2022, Persona&Danno ha servito oltre 214.000 pagine.

Libri

Convegni

Video & Film