- Una prima ipotesi da mettere allo studio, sul piano dello ius condendum, quella dell'eventuale introduzione nel nostro ordinamento di una clausola di invalidabilità del contratto arieggiante al tenore di norme quali l'art. 428, 1° co., c.c., oppure l'art. 1448 c.c. - ossia di un canone generale in forza del quale risulterebbero annullabili/rescindibili tutti gli accordi, stipulati da un soggetto debole, nei quali quest'ultimo apparisse destinato concretamente a subire un "grave pregiudizio" (salva poi l'opportunità di precisare, come sempre, se tale pregiudizio andrebbe atteggiato in maniera oggettivo/standardizzata, oppure tenendo conto della concreta situazione di "quel" determinato contraente debole).
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- Si porrebbe, in ogni caso, l'esigenza di raccordare un clausola del genere con l'altro motivo generale di politica del diritto concernente la materia in esame, e che rappresentato dalla necessità di non accrescere, senza controbilanciamenti adeguati, gli elementi formali da cui possa apparire rinforzato presso i terzi il c.d. "effetto ingessamento" (ossia, di fatto, l'ostracismo dal circuito commerciale volta a volta incombente, su quel certo debole, proprio in quanto soggetto protetto oltremisura dall'ordinamento giuridico);
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- La normativa di cui sopra andrebbe affiancata, comunque, attraverso una serie di doveri informativi/esplicativi messi a carico della controparte del soggetto indifeso, e tali da salvaguardare adeguatamente quest'ultimo rispetto a quell'insieme di timidezze/diffidenze/impacci che, in modo pi o meno intenso, possono trattenere il debole stesso da un ingresso sereno nel traffico negoziale (e, particolarmente, da un accesso al mercato relativo a tutti i beni o servizi pi complessi e sofisticati, o contraddistinti dalla necessità di una contrattazione personale, sottile, laboriosa, non standardizzata);
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- Sul terreno dello ius conditum, occorre inoltre domandarsi se - da parte dell'interprete - non bisognerebbe tener conto dello stato di fragilità proprio di determinati contraenti per quanto concerne l'applicazione delle norme codicistiche facenti capo, volta per volta, a parametri come quelli della diligenza, della correttezza, della buona fede oggettiva: il che potrebbe ad esempio far propendere, con riguardo alla materia delle condizioni generali di contratto, per una lettura favorevole, ex art. 1341 c.c., alla necessità dell'apposizione (non già di un'unica sottoscrizione complessiva, bensì) di una pluralità di firme specifiche del soggetto debole, in calce a ciascuna delle clausole vessatorie contenute nel formulario.
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- In tutti i casi suindicati, resterà ancora da vedere se la salvaguardia volta a volta operante dovrebbe farsi scattare solo a partire dalla soglia dell'avvenuto riconoscimento (ad opera della controparte) della debolezza altrui, oppure gi dal livello della semplice riconoscibilità.