SÌ AL COLLOCAMENTO ALTERNATO NELLA CASA FAMILIARE SE NELL’INTERESSE SUPERIORE DEI FIGLI
>>>>>>>>>> In tema di assegnazione della casa familiare, il giudice, preso atto dell’incapacità delle parti di raggiungere un accordo, può decidere di riconoscere che i figli passino “pari tempi” con entrambi i genitori, purché questi ultimi, nei tempi ordinari, ruotino, a settimane alterne, nella casa familiare.
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NIENTE EQUO INDENNIZZO PER LA LITE TEMERARIA
>>>>>> Non può essere riconosciuto l'indennizzo per irragionevole durata del processo a favore della parte che ha agito o resistito in giudizio consapevole dell'infondatezza originaria o sopravvenuta delle proprie domande e difese.
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QUANDO LA “MERA DISATTENZIONE” COSTA UNA SANZIONE DISCIPLINARE ALL’AVVOCATO
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Un avvocato è stato sottoposto a procedimento disciplinare per aver violato il codice deontologico forense, avendo riportato nella narrativa del ricorso per decreto ingiuntivo da lui promosso, quale patrono di una srl a carico di una spa, l’intera lettera contenente la proposta transattiva pervenutagli da quest’ultima, nonostante l'esplicita dicitura “riservata personale”.
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I MODIGLIONI DEI BALCONI SONO PARTE CONDOMINIALE SE SVOLGONO UNA FUNZIONE ESTETICA PER L’INTERO STABILE
>>>>>>>>> I balconi del condominio non sono necessariamente parti comuni: lo sono, specialmente i modiglioni e i rivestimenti, se svolgono in concreto una funzione per il palazzo, ad esempio contribuendo al suo decoro architettonico.
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LA MANCATA COMPARIZIONE PERSONALE NEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE, SENZA GIUSTIFICATO MOTIVO, È CAUSA DI IMPROCEDIBILITÀ DELLA DOMANDA
>>>>>>>>> Nel regime previsto a seguito delle modifiche introdotte dalla riforma Cartabia, le parti devono partecipare personalmente al procedimento di mediazione e, solo in presenza di “giustificati motivi”, possono delegare un rappresentante a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari per la composizione della controversia.
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ADDETTI ALLA VENDITA A DOMICILIO: NESSUN RAPPORTO DI AGENZIA
>>>>>>>> Smentita la decisione del Tribunale. In secondo grado cancellata la pretesa avanzata da ENASARCO e quantificata in oltre 5milioni di euro.