Interessi protetti  -  Redazione P&D  -  08/11/2021

Comunione de residuo: comproprietà o credito? La parola alle S.U. - Cass. Sez. II sent. 19.10.2021 n. 28872 - Paolo Basso

Fra le tante incertezze concettuali e normative derivanti dalla riforma del diritto di famiglia del 1975 non avrebbe dovuto annoverarsi il disposto dell’art. 178 c.c., la cui formulazione, sebbene non tecnicamente perfetta, sicuramente appare fra le più chiare di tutte le norme novellate, disponendo che <<i beni destinati all’esercizio dell’impresa di uno dei coniugi costituita dopo il matrimonio e gli incrementi dell’impresa costituita anche precedentemente si considerano oggetto della comunione solo se sussistono al momento dello scioglimento di questa>>. La norma, dunque, opera in base alla mera destinazione di fatto di un bene all’esercizio dell’impresa e dunque a prescindere sia da una formale dichiarazione in tal senso ad opera del coniuge in sede di acquisto sia dall’adempimento di una qualsivoglia forma di pubblicità ai fini dell’opponibilità ai terzi della condizione giuridica del cespite.

L’ambito di operatività della norma può essere discusso, potendosi anche estendere alle partecipazioni del coniuge ad un’impresa collettiva, ivi compreso il caso di acquisto da parte di uno solo dei coniugi in nome proprio di una quota in una società di persone, nonché il caso di partecipazione, assieme ad altri soggetti, alla costituzione di detta società. In tal modo verrebbe superata l’irragionevole disparità di trattamento con il coniuge che, invece, acquista una partecipazione in una società di capitali (S.p.A. o S.r.l.), la quale, invece, cade immediatamente in comunione.

A tal proposito, tuttavia, occorre subito segnalare le perplessità che insorgono nel ravvisare una comunione, (sebbene solo in via residuale) di quota di società di persone in ragione sia dell’inscindibilità del concetto di socio illimitatamente responsabile da quello di imprenditore, sia nell’inestensibilità all’altro coniuge della responsabilità per le obbligazioni contratte nell’esercizio dell’attività imprenditoriale (Vitali), sia, infine, nella necessità di consentire, in tale ipotesi, l’ingresso nella compagine sociale di un soggetto estraneo senza il consenso degli altri soci e ciò in deroga ad uno dei princìpi cardine delle società di persone.

Poco dopo l’entrata in vigore della norma si è diffusa sia in dottrina sia in giurisprudenza la tesi secondo la quale la comunione de residuo opererebbe in via meramente contabile, attribuendo al coniuge non imprenditore un credito pari alla metà del valore dei beni aziendali residui, tuttavia dovendosi prospettare un’interpretazione restrittiva della disposizione in relazione all’ipotesi cui all’esercizio di una nuova impresa siano destinati beni personali del coniuge imprenditore, escludendosi, in tal caso, la loro caduta in comunione de residuo.

Si è posta quindi la questione se il legislatore abbia inteso riferirsi al complesso aziendale ovvero ai singoli beni e se, in tal modo, si verifichi una contitolarità tra i coniugi, la quale, tuttavia, finirebbe per sacrificare la libertà gestionale del coniuge imprenditore (Galasso).

Si è così proposto di interpretare l’art. 178 c.c. nel senso di riconoscere in capo al coniuge dell’imprenditore non già un diritto reale sui singoli beni aziendali esistenti in fase di scioglimento della comunione (rectius: di cessazione del regime patrimoniale di comunione legale dei beni) bensì un diritto di credito su un valore netto dato dal risultato economico raggiunto dall’azienda.

Questa soluzione (Galasso) consentirebbe di superare la difficoltà posta dalla naturale destinazione ad essere consumati dei beni impiegati nel processo produttivo.

È doveroso segnalare che, peraltro, la configurazione del diritto del coniuge non-imprenditore in termini di diritto di credito determina una serie di effetti che potrebbero avere un’influenza altrettanto negativa sulla libera operatività aziendale e, a titolo di esempio, si può menzionare l’esperibilità di un’azione revocatoria volta a reagire contro gli atti di disposizione compiuti in frode del diritto di credito sul residuo, così rendendo difficile e pericolosa l’alienazione dei beni aziendali sia materiali sia immateriali.

Doveroso anche ricordare che la dottrina (Vitali) ha posto anche l’interrogativo di quale sorte spetti al corrispettivo nel caso di alienazione dell’impresa (o della quota dell’impresa collettiva). A chi ha prospettato la tesi che esso cada immediatamente ed automaticamente in comunione ex art. 177 lettera a) c.c. si è contrapposto chi, invece, lo ha giudicato quale provento dell’attività separata del coniuge e come tale soggetto alla comunione de residuo ai sensi dell’art. 177 lettera c) c.c.

in conclusione va specificato che, ovviamente, nel caso di cessazione (o di vendita) dell’impresa e dei beni aziendali prima della cessazione del regime patrimoniale di comunione legale dei beni, non scatta la residualità prevista dall’articolo in esame, attesa l’efficacia del meccanismo solo subordinatamente a tale cessazione.

Il problema della natura del diritto spettante al coniuge non-imprenditore viene ora finalmente devoluto alle Sezioni Unite.

Paolo Basso


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