Interessi protetti  -  Giuseppe Piccardo  -  17/03/2023

Legato testamentario e imprecisa individuazione del suo beneficiario - Tribunale Rimini, 04/10/2022, n. 910

Il Tribunale di Rimini, con la sentenza numero 910 del 4 ottobre 2022, si è pronunciato su una  interessante fattispecie in materia di successioni, relativa alla validità di una disposizione testamentaria, in caso di imprecisa o incompleta indicazione del beneficiario della disposizione stessa.

Il caso trae origine dall’impugnazione di un testamento pubblico  per asserita nullità della disposizione in forza della quale il defunto aveva disposto di un legato a favore di un istituto oncologico, rivelatosi inesistente, ed un ulteriore lascito a favore di un Comune, per estinzione della Fondazione pubblica beneficiaria delle somme di denaro, nel periodo intercorrente tra la redazione del testamento e l’apertura della successione.

Il Tribunale di Rimini, chiamato a dirimere la controversia, ha, anzitutto, confermato la natura di legato delle suddette disposizioni, non avendo ritenuto che il testatore avesse voluto, con l’esplicitazione di detta volontà, attribuire l’assegnazione di una parte del suo patrimonio.                     Infatti, nulla osta che il de cuius possa limitarsi a prevedere esclusivamente legati, senza indicazione di erede, con conseguente concorso tra successione testamentaria e successione legittima, per la parte di patrimonio non devoluto con il testamento.

In questa prospettiva, i giudici hanno poi ribadito il principio secondo il quale le regole di ermeneutica contrattuale, fatta eccezione per quelle incompatibili con la natura unilaterale e non recettizia del negozio mortis causa, sono estensibili, per analogia, al testamento e sono caratterizzate da una più penetrante e precisa ricerca della effettiva volontà del testatore, da individuare in relazione ad elementi intrinseci alla scheda testamentaria, ai sensi del disposto dell’articolo 1362 c.c., in forza di una analisi globale e coordinata delle singole disposizioni.

Il principio sopra espresso deve essere coordinato, secondo i giudici, in concreto, con quanto disposto dagli articoli 625 e 628 c.c., vale a dire la regola secondo la quale l’indicazione del beneficiario, all’interno della scheda testamentaria, in modo impreciso o incompleto, non rende nulla la disposizione, se dal contesto del testamento o da altri elementi risulti in modo certo e non equivoco la persona dell’erede o del legatario, cosicchè il beneficiario può anche non essere indicato nominativamente, purché sia individuabile e determinabile, sulla base ad indicazioni desumibili dall’insieme delle volontà contenute dal testamento.

Dall’applicazione al caso di specie dei principi sopra riportati, il Tribunale di Rimini ha tratto la conclusione secondo la quale  il legato a favore dell’istituto oncologico deve essere correlato ad una specifica volontà del de cuius di devolvere una somma di denaro ad un Ente che si occupa di ricerca scientifica oncologica, nella zona di residenza  del de cuius medesimo.

Circa, invece, la disposizione a favore del Comune e, indirettamente, di una Fondazione pubblica estinta prima della morte del testatore, il Tribunale di Rimini ha ritenuto che il riferimento all’Ente suddetto debba essere correlato all’indicazione dello scopo che l’Ente medesimo avrebbe dovuto perseguire, con eventuale, possibile estinzione del modus, se divenuto impossibile, ma con esclusione dell’invalidità della disposizione e conseguente diritto dei beneficiari dei lasciti di poter pretendere dall’istituto bancario il trasferimento delle somme di denaro e dei titoli caduti in successione, nella misura stabilita dal defunto.

Lo scrivente valuta favorevolmente la pronuncia in commento, la quale si conforma ad altre precedenti pronunce sulla questione oggetto di causa e indica in modo chiaro e preciso le modalità di interpretazione della scheda testamentaria, nell’ottica di conservazione della effettiva volontà del testatore e di una corretta individuazione del beneficiario della disposizione, mediante l’utilizzo delle norme codicistiche relative all’interpretazione dei contratti.

Massima

Parti: A.N. c. Istituto Oncologico Romagnolo Cooperativa Sociale - Onlus - Ior

L'interpretazione del testamento, cui in linea di principio sono applicabili le regole di ermeneutica dettate dal codice in tema di contratti, con la sola eccezione di quelle incompatibili con la natura di atto unilaterale non recettizio del negozio "mortis causa", è caratterizzata, rispetto a quella contrattuale, da una più penetrante ricerca, al di là della dichiarazione, della volontà del testatore, la quale, alla stregua dell'art. 1362 c.c., va individuata con riferimento ad elementi intrinseci alla scheda testamentaria, sulla base dell'esame globale della scheda stessa e non di ciascuna singola disposizione. Tuttavia, ove dal testo dell'atto non emergano con certezza l'effettiva intenzione del "de cuius" e la portata della disposizione, il giudice può fare ricorso ad elementi estrinseci al testamento, ma pur sempre riferibili al testatore, quali, ad esempio, la personalità dello stesso, la sua mentalità, cultura o condizione sociale o il suo ambiente di vita. A norma degli artt. 625 e 628 c.c., l'indicazione del beneficiario fatta dal testatore in modo impreciso o incompleto non rende nulla la disposizione qualora, dal contesto del testamento o altrimenti, con riferimento comunque ad univoci dati obbiettivi, sia possibile determinare in modo certo la persona dell'erede o del legatario.




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