Lavoro  -  Redazione P&D  -  07/05/2002

Cass. civ., sez. lav., 7 maggio 2002, n. 6500, pres. Prestipino, rel. Maiorano - ANORESSIA: DEVE VALUTARSI CONGIUNTAMENTE ALLE ALTRE PATOLOGIE

La patologia anoressica, ai sensi del codice 9334 della tabella allegata al decreto ministeriale 5 febbraio 1992 del Ministero della sanità, comporta una inabilità parziale compresa fra il 41% ed il 50%, il medesimo decreto ministeriale, al fine di prendere in considerazione il «deficit intellettivo e/o sindrome psico-patologica» ed in genere le sindromi psichiche che si riflettono in disturbi del comportamento, prevede che le stesse debbano essere associate ad un danno organico cerebrale dimostrabile mediante appositi esami clinico diagnostici.

 Si deve quindi escludere la sussistenza dei presupposti medico legali per il riconoscimento della totale inabilità lavorativa, in quanto, fra l’altro, il limitato peso corporeo di chilogrammi 37 deve essere rapportato all’altezza al di sotto della norma, centimetri 149, con la conseguenza che il «quadro patologico appare, in parte ridimensionato». «in sede di valutazione della capacità di lavoro, ai fini della sussistenza del diritto all’assegno ordinario di invalidità disciplinato dall’articolo 1 della legge 222/84, si deve tenere conto del quadro morboso complessivo del soggetto assicurato e non delle singole manifestazioni morbose, considerate l’una indipendentemente dalle altre, ne può procedersi ad una somma aritmetica delle percentuali di invalidità relative a ciascuna delle infermità riscontrate, dovendosi invece compiere una valutazione complessiva delle stesse, con specifico riferimento alla loro incidenza sull’attività svolta in precedenza e su ogni altra che sia confacente, nel senso che potrebbe essere svolta dall’assicurato, per età, capacità ed esperienza, senza esporre ad ulteriore danno la propria salute» (Cassazione 5934/94). «nel caso di infermità plurime» vi possono essere «invalidità dovute a menomazioni multiple per infermità gabellate e/o non gabellate (che) possono risultare da un concorso funzionale di menomazioni (quando interessano lo stesso organo) ovvero da una semplice loro coesistenza…

 In alcuni casi il concorso è direttamente tariffato in tabella…

 In tutti gli altri casi valutata separatamente la singola menomazione, si procede a «valutazione complessiva», che non deve di norma consistere nella somma aritmetica delle singole percentuali, bensì in un valore percentuale proporzionale a quello tariffato per la perdita totale anatomo-funzionale dell’organo o dell’apparato».

 Nel caso in cui il concorso non sia direttamente tariffato nella tabella, la questione va risolta con una valutazione complessiva», sulla base del generale disposto nell’articolo 12 della legge 112/71 (che parla solo di una totale inabilità lavorativa accertata in sede di visita medico-sanitaria) e secondo il principio di diritto elaborato dalla corte per le prestazioni dovute dall’Inps.

 




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