Pubblica amministrazione  -  Gabriele Gentilini  -  22/03/2022

Regola della rotazione e omogeneità dell’oggetto - Consiglio di Stato 28.02.2022, n. 1421

Già con la sentenza 15/12/2020, n. 8030 il Consiglio di Stato affermare e riconosceva che “l’art. 36, comma 1, del d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50, impone alle stazioni appaltanti nell’affidamento dei contratti d’appalto sotto soglia il rispetto del “principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti”.

La casistica riferita nel dispositivo  della sentenza di cui sopra  fa registrare un contesto in cui la prestazione principale dedotta nel rapporto contrattuale avente ad oggetto dei servizi, si differenzia dall’analoga prestazione principale del precedente rapporto contrattuale avente ad oggetto dei lavori, e che trova una adeguata giustificazione nelle specifiche esigenze pubbliche, considerate dall’Amministrazione nei provvedimenti dedotti. Siamo quindi di fronte ad un’eccezione alla regola generale di applicabilità del principio di rotazione che la recente giurisprudenza identifica come “sostanziale alterità qualitativa”.

Come adduce il provvedimento sopra ricordato, perché possa operare la regola della rotazione non è “sufficiente che i due affidamenti, quello precedente e quello attuale, abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, ovvero nella stessa categoria di opere, ovvero ancora nello stesso settore di servizi (Linee guida ANAC n. 4, punto 3.6.), in quanto “ciò che conta è l’identità (e continuità), nel corso del tempo, della prestazione principale o comunque – nel caso in cui non sia possibile individuare una chiara prevalenza delle diverse prestazioni dedotte in rapporto (tanto più se aventi contenuto tra loro non omogeneo) – che i successivi affidamenti abbiano comunque ad oggetto, in tutto o parte, queste ultime” (Cons. Stato, V, n. 1524 del 2019, cit.): nel caso di specie vi è infatti proprio una chiara indicazione della prestazione principale dedotta nel rapporto (servizi), che si differenzia dall’analoga prestazione principale del precedente (lavori), e che trova una adeguata giustificazione nelle specifiche esigenze pubbliche considerate dall’Amministrazione nei provvedimenti sopra richiamati."

In altre parole, ricorre l’eccezione alla regola generale di applicabilità del principio di rotazione che la recente giurisprudenza identifica come “sostanziale alterità qualitativa” (Cons. Stato, V, 27 aprile 2020, n. 2655).” ossia la diversa natura delle prestazioni oggetto del precedente e dell’attuale affidamento (cfr. Cons. Stato, sez. V, 5 marzo 2019, n. 1524) che comporta l’inapplicabilità del principio di rotazione.

 

L’ art. 36 del d.Lgs. n. 50/ 2016, prevede che “l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42, nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese”.

Il principio di rotazione è richiamato, altresì, nell’art. 63, comma 6, del Codice, in riferimento alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando, ai sensi del quale la stazione appaltante deve individuare “gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economica e finanziaria e tecniche e professionali desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, e selezionano almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei”.

Come anche di recente rilevato dalla Sezione (Cons. Stato V, 27 aprile 2020, n. 2655; 31 marzo 2020, n. 2182) “il principio costituisce necessario contrappeso alla notevole discrezionalità riconosciuta all’amministrazione nel decidere gli operatori economici da invitare in caso di procedura negoziata (Cons. Stato, V, 12 settembre 2019, n. 6160); esso ha infatti l’obiettivo di evitare la formazione di rendite di posizione e persegue l’effettiva concorrenza, poiché consente la turnazione tra i diversi operatori nella realizzazione del servizio, consentendo all’amministrazione di cambiare per ottenere un miglior servizio (Cons. Stato, VI, 4 giugno 2019, n. 3755). In questa ottica, non è casuale la scelta del legislatore di imporre il rispetto del principio della rotazione già nella fase dell’invito degli operatori alla procedura di gara; lo scopo, infatti, è quello di evitare che il gestore uscente, forte della conoscenza della strutturazione del servizio da espletare acquisita nella precedente gestione, possa agevolmente prevalere sugli altri operatori economici pur se anch’essi chiamati dalla stazione appaltante a presentare offerta e, così, posti in competizione tra loro (Cons. Stato, V, 12 giugno 2019, n. 3943; 5 marzo 2019, n. 1524; 13 dicembre 2017, n. 5854).”.

Il divieto di reinvito al contraente uscente non opera soltanto in caso di esatta identità tra il precedente ed il nuovo affidamento: ciò che conta è l’omogeneità e la continuità, nel corso del tempo, della prestazione principale o comunque – nel caso in cui non sia possibile individuare una chiara prevalenza delle diverse prestazioni dedotte in rapporto che i successivi affidamenti abbiano pur sempre ad oggetto, in tutto o in parte, queste ultime.

Indefettibile presupposto logico del principio di rotazione è dunque l’omogeneità del servizio posto a gara rispetto a quello svolto dal soggetto nei cui confronti opera l’inibizione (Cons. Stato, V, 5 marzo 2019, n. 1524).

Ha infatti decisivo il Consiglio di Stato con sentenza 1524/2019 per cui può ritenersi esclusa la rotazione qualora sussista una “sostanziale alterità qualitativa”, ovvero una diversa natura delle prestazioni in oggetto del precedente e dell’attuale affidamento. Pertanto, è presupposto essenziale l’omogeneità della prestazione affinché sia applicabile la rotazione.

In quella vi si legge che “Sulla questione deve comunque concludersi, in termini generali, che – se è corretto affermare che l’applicazione del disposto di cui all’art. 36, comma primo del d.lgs. n. 50 del 2016, proprio perché volta a tutelare la dimensione temporale della concorrenza, logicamente presuppone una specifica situazione di continuità degli affidamenti, tale per cui un determinato servizio, una volta raggiunta la scadenza contrattuale, potrebbe essere ciclicamente affidato mediante un nuova gara allo stesso operatore – ciò non implica però che i diversi affidamenti debbano essere ognuno l’esatta “fotocopia” degli altri.

In breve, ciò che conta è l’identità (e continuità), nel corso del tempo, della prestazione principale o comunque – nel caso in cui non sia possibile individuare una chiara prevalenza delle diverse prestazioni dedotte in rapporto (tanto più se aventi contenuto tra loro non omogeneo) – che i successivi affidamenti abbiano comunque ad oggetto, in tutto o parte, queste ultime.

In questi termini di grandezza va dunque letta la norma di legge in precedenza richiamata, ad escludere cioè che la procedura di selezione del contraente si risolva in una mera rinnovazione – in tutto o in parte, e comunque nei suoi contenuti qualificanti ed essenziali – del rapporto contrattuale scaduto, dando così luogo ad una sostanziale elusione delle regole della concorrenza a discapito degli operatori più deboli del mercato cui, nel tempo, sarebbe sottratta la possibilità di accedere ad ogni prospettiva di aggiudicazione.”.

Di conseguenza, nelle ipotesi in cui  la prestazione principale oggetto di affidamento si differenzi dalle attività affidate attraverso il precedente appalto “ricorre l’eccezione alla regola generale di applicabilità del principio di rotazione che la recente giurisprudenza identifica come “sostanziale alterità qualitativa” (Cons. Stato, V, 27 aprile 2020, n. 2655).

L’ANAC in attuazione del Codice degli appalti pubblici ha emanato le Linee Guida n. 4 del 26 ottobre 2016  ove precisava anche il principio in esame secondo cui il principio di rotazione si applica con riferimento all’affidamento immediatamente precedente a quello di cui si tratti, qualora gli affidamenti abbiano come oggetto una commessa rientrante nella stessa categoria di opere, o di servizi, ovvero nello stesso settore merceologico. L’applicazione di tale principio prevede quindi, di norma, il divieto di invito e di affidamento nei confronti del contraente uscente nell’assegnazione del contratto successivo.

Tale principio si applica in via obbligatoria solo per procedure negoziate e in casi di affidamento diretto, per cui è esclusa in casi di procedure ordinarie o comunque aperte al mercato.

 Rileva senz’altro in questo dibattito l’oggetto quale elemento essenziale del contratto nei suoi requisiti della liceità possibilità e determinabilità oltre che un'analisi della causa connessa alla concretezza della specifica ipotesi contrattuale.

Segue un estratto del provvedimento di cui al titolo.

 

 

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FATTO

  1. Con determina dirigenziale n. 156 del 29 ottobre 2020 il Comune di xxxxx affidava in via diretta ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett.a), d.lgs. n. 50 del 2016 alla xxxxxxxxx il servizio di supporto alla corretta contribuzione Imu 2020, avvisi di accertamento Imu-Tasi 2015 e Tari 2015, nonché predisposizione banca dati Imu-Tasi 2016-2019.
  2. La xxxxxxxxx, operatore del settore interessato all’affidamento, che aveva già in precedenza comunicato al Comune di voler prestare servizi in favore dello stesso, proponeva ricorso davanti al Tribunale amministrativo per la Sardegna avverso il suddetto provvedimento.
  3. Il Tribunale amministrativo adìto, nella resistenza del Comune di xxxxxxxxx e della xxxxxxxxx, respingeva il ricorso.
  4. Avverso la sentenza ha proposto appello la xxxxxxxxx deducendo:
  5. I) ingiustizia della sentenza impugnata per errata applicazione dell’art. 36 d.lgs. n. 50 del 2016 e per il mancato rilievo dell’eccesso di potere per violazione dei principi di rotazione e di libera concorrenza, nonché per carenza della motivazione;
  6. II) ingiustizia della sentenza impugnata per errata applicazione degli artt. 35, 36 e 37 d.lgs. n. 50 del 2016, nonché per il mancato rilievo dell’eccesso di potere per sviamento e per violazione del principio di concorrenza;

III) ingiustizia della sentenza impugnata per errata applicazione degli artt. 52 e 53 d.lgs. n. 446 del 1997;

  1. IV) ingiustizia della sentenza per errata applicazione dell’art. 80 d.lgs. n. 50 del 2016 nonché per il mancato rilievo dell’eccesso di potere per travisamento dei fatti e per carenza dell’istruttoria e della motivazione; ingiustizia della sentenza impugnata per mancato rilievo dell’eccesso di potere per violazione del principio di ragionevolezza.
  2. Resistono all’appello il Comune di xxxxxxxxx e la xxxxxxxxx, chiedendone la reiezione.
  3. Giusta ordinanza n. 6508 del 2021 la Sezione ha chiesto chiarimenti al Comune in ordine agli importi contrattuali, la durata del contratto e la qualificazione della xxxxxxxxx quale “gestore uscente”.

Il Comune ha prodotto il 15 ottobre 2021 conseguente relazione illustrativa corredata da allegata documentazione.

  1. All’udienza pubblica del 9 dicembre 2021 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

  1. Può prescindersi dall’esame delle eccezioni preliminari sollevate dagli appellati stante il rigetto nel merito del gravame.
  2. Col primo motivo d’impugnazione la xxxxxxxxx si duole del rigetto del ricorso di primo grado in relazione ai profili di denunciata illegittimità del provvedimento impugnato per aver disposto un affidamento diretto del servizio in violazione dei principi di rotazione e concorrenza.

Deduce al riguardo l’appellante come sia ravvisabile nella specie una perfetta omogeneità fra i servizi controversi e quelli precedentemente affidati alla xxxxxxxxx nel 2017, e anche nel 2019, trattandosi in tutti i casi di attività di accertamento Imu/Tari, recupero d’evasione, predisposizione di banche dati, gestione di sportello informativo per il pubblico.

Inammissibile, oltreché infondata, sarebbe a tal proposito la motivazione postuma offerta dall’amministrazione giusta nota del 13 novembre 2020 in cui si sostiene che sarebbe coinvolto nella specie un “settore merceologico diverso”.

Il giudice di primo grado sarebbe poi incorso in errore nel ritenere che la rotazione non trovi applicazione in caso di procedure “semplificate” o svincolate da formalità, così come nell’affermare che non sarebbe occorsa nella specie alcuna motivazione per l’affidamento diretto in favore di xxxxxxxxx: la rotazione può essere infatti derogata solo in casi e per ragioni eccezionali.

Né può sostenersi che la rotazione non trovi applicazione negli affidamenti Mepa, atteso che ciò vale solo in ipotesi di richiesta d’offerta (cd. “RDO”) inviata a tutti gli operatori iscritti sul Mepa, non anche di ordine di acquisto (cd. “ODA”), come nella specie eseguito.

2.1. Il motivo, per quanto suggestivo e ben argomentato, non è condivisibile.

2.1.1. Elemento centrale e assorbente ai fini del rigetto è rappresentato dall’assenza del presupposto dell’omogeneità dei contenuti dell’affidamento ai fini dell’operatività del principio di rotazione.

In termini generali, la giurisprudenza di questo Consiglio di Stato ha chiarito il significato e la portata di tale principio - che trova affermazione all’art. 36, comma 1, d.lgs. n. 50 del 2016 - ponendo in risalto che “Il principio di rotazione di cui all’art. 36, comma 1, del d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50, costituisce necessario contrappeso alla notevole discrezionalità riconosciuta all’amministrazione nel decidere gli operatori economici da invitare in caso di procedura negoziata (Cons. Stato, V, 12 settembre 2019, n. 6160); esso ha infatti l’obiettivo di evitare la formazione di rendite di posizione e persegue l’effettiva concorrenza, poiché consente la turnazione tra i diversi operatori nella realizzazione del servizio, consentendo all’amministrazione di cambiare per ottenere un miglior servizio (Cons. Stato, VI, 4 giugno 2019, n. 3755)” (Cons. Stato, V, 15 dicembre 2020, n. 8030; cfr. anche Id., VI, 4 giugno 2019, n. 3755, in cui si pone in risalto la ratio del principio, volto a evitare “la cristallizzazione di relazioni esclusive tra la stazione appaltante ed il precedente gestore ed ampliando le possibilità concrete di aggiudicazione in capo agli altri concorrenti”; Id., V, 12 giugno 2019, n. 3943, per cui il principio “è finalizzato a evitare il consolidamento di rendite di posizione in capo al gestore uscente”; Id., V, 31 marzo 2020, n. 2182).

Presupposto della sua applicazione è che venga in rilievo un affidamento diretto o comunque ristretto, atteso che “Deve ritenersi che l’applicazione del principio di rotazione degli inviti o degli affidamenti sia limitata alle procedure negoziate” (Cons. Stato, V, 22 febbraio 2021, n. 1515; III, 25 aprile 2020, n. 2654; V, 5 novembre 2019, n. 7539; nello stesso senso, cfr. anche le Linee Guida n. 4 dell’Anac, approvate con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, da ultimo aggiornate con delibera n. 636 del 10 luglio 2019, spec. par. 3.6).

In tale contesto, “indefettibile presupposto logico del principio di rotazione è l’omogeneità del servizio posto a gara rispetto a quello svolto dal soggetto nei cui confronti opera l’inibizione (Cons. Stato, V, 5 marzo 2019, n. 1524)” (Cons. Stato, n. 8030 del 2020, cit.); occorre, in particolare, che l’oggetto presenti continuità fra i vari affidamenti in relazione alle prestazioni principali assegnate (cfr. Cons. Stato, V, 5 marzo 2019, n. 1524, che pone l’accento sulla “identità (e continuità), nel corso del tempo, della prestazione principale o comunque - nel caso in cui non sia possibile individuare una chiara prevalenza delle diverse prestazioni dedotte in rapporto (tanto più se aventi contenuto tra loro non omogeneo) - che i successivi affidamenti abbiano comunque ad oggetto, in tutto o parte, queste ultime”; Id., V, 17 marzo 2021, n. 2292).

Al contempo, il principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti fa sì che l’affidamento o il reinvito al contraente uscente abbiano carattere eccezionale e richiedano un onere motivazionale più stringente (inter multis, cfr. Cons. Stato, n. 2182 del 2020, cit.; Linee Guida n. 4 dell’Anac, spec. par. 3.7).

2.1.2. Nel caso di specie, l’affidamento controverso, benché avvenuto su Mepa, configura in effetti un affidamento diretto, in specie in forma di “Ordine di acquisto - Oda” (cfr., in tal senso, la stessa determina impugnata).

Esso presenta tuttavia un oggetto specifico e circoscritto: al di là della sintetica indicazione del contenuto quale “servizio di supporto alla corretta contribuzione Imu 2020 - avvisi di accertamento Imu-Tasi 2015 e Tari 2015 - predisposizione banca dati Imu-Tasi 2016-2019” e delle finalità ultime da perseguire, inerenti al “predisporre gli avvisi di accertamento IMU/TASI e i solleciti/avvisi di accertamento TARI, rendere ottimale il sistema di controlli, essere di supporto alla cittadinanza indicando il modo giusto per essere in regola con i pagamenti tributari e recuperare l’evasione tributaria”, emerge chiaramente dal dispositivo del provvedimento come l’affidamento riguardi “il servizio di stampa e imbustamento degli Avvisi di Accertamento IMU/TASI 2015 e TARI 2015” e correlata “a) attività di accertamento IMU / TASI anno 2015, predisposizione banca dati IMU/TASI” e “regolarizzazioni anni 2016/2019”; “b) sportello fisico, mail dedicata, numero verde, solleciti di pagamento TARI 2015, stampa ed imbustamento degli avvisi”, nonché “c) Servizi ai cittadini alla Corretta Contribuzione IMU 2020”.

Si tratta dunque, essenzialmente, di attività di supporto tecnico-logistico (materiale stampa e imbustamento), di servizi diretti ai cittadini (supporto alla corretta contribuzione, sportello fisico, numero verde, mail dedicata), e tecnico-informatico (predisposizione banca dati): in tal senso il riferimento alla “attività di accertamento” non è in sé isolato o autosufficiente, ma immediatamente riferito alla “predisposizione banca dati Imu/Tasi”, che ne indica il contenuto.

Si affiancano poi ulteriori servizi sussidiari di “regolarizzazioni anni 2016/2019” (relativi a fattispecie evidentemente ancora passibili di riconduzione a regolarità, e che si ricollegano alla disponibilità del contribuente a regolarizzare la propria posizione) e “solleciti di pagamento”.

Ampio spazio è destinato ai servizi ai cittadini, in forma di sportello fisico, numero verde, mail dedicata, e anche supporto alla corretta contribuzione, concretatasi nella realizzazione di banche dati e piattaforma telematica di supporto e guida alla contribuzione (cfr. anche infra).

Nessuna attività di accertamento o riscossione stricto sensu risulta dunque demandata all’affidataria; e ciò emerge chiaramente anche dalle premesse dell’atto, indicanti quale obiettivo di fondo quello per cui “risulta necessario procedere alle verifiche delle posizioni IMU/TASI e TARI per l’anno 2015, al fine di recuperare eventuale gettito evaso”, per precisare poi ai fini dell’affidamento che la soluzione ottimale può essere individuata nell’affidamento all’esterno “dell’attività di supporto alla gestione delle attività di accertamento con predisposizione degli avvisi di accertamento”, chiarendo che “l’attività di supporto con l’Ente consiste in un supporto tecnico, professionale, logistico sui predetti tributi (IMU - TASI - TARI)”.

Non emerge, dunque, l’attribuzione all’affidataria delle effettive funzioni di accertamento e riscossione spettanti all’ente creditore.

2.1.2.1. Diverso era, nelle sue linee e contenuti essenziali, l’oggetto dell’affidamento del 2017.

Al di là del fatto di essere avvenuto con procedura a inviti su Mepa (dunque con “Richiesta di offerta-RDO”, cui la stessa xxxxxxxxx era stata invitata, e non già con affidamento diretto), detto affidamento presentava infatti un oggetto apprezzabilmente diverso, ricomprendendo nel complesso, fra l’altro, (i) la “Creazione di una piattaforma di visualizzazione degli oggetti immobiliari (comprensiva, ad es., della situazione storica dei fabbricati, di quella delle aree edificabili, delle denunce di successione, etc.); (ii) la “Predisposizione di avvisi di pre-accertamento entro il 31 maggio del 2018 per l’anno 2013”; (iii) la “Predisposizione degli avvisi di accertamento IMU annualità 2012 e 2013”; (iv) la “Predisposizione di eventuali avvisi di rettifica e annullamento”.

Al di là di alcuni profili collaterali, di potenziale sovrapposizione (quale la “Quantificazione in forma scritta del potenziale recupero di evasione IMU” o aspetti inerenti alla banca dati), l’oggetto principale dei due affidamenti si presenta in termini differenti.

L’affidamento del 2017 concerne infatti, in prevalenza, oltre alla predisposizione di una banca dati immobiliare, le attività di accertamento e altre attività direttamente collocate nel procedimento di entrata (anche in forma di rettifica e annullamento); anche i servizi ai contribuenti risultano limitati e chiaramente a ciò indirizzati (“Organizzazione di un servizio front-office per la gestione e calendarizzazione di eventuali richieste di appuntamenti, presso l’Ente, dei contribuenti accertati”).

L’affidamento qui controverso ha invece a oggetto, in prevalenza, oltre alle attività materiali di stampa e imbustamento, la costituzione della banca dati fiscale Imu/Tasi, l’attività di supporto alla cittadinanza - cui è assegnato ampio rilievo - anche in forma di numero verde e servizio mail dedicata, nonché di sportello per l’attività di contribuzione “fisiologica” dello stesso anno 2020 (e detto supporto è stato fornito anche, come in sé pacifico, a fronte del differimento del termine di pagamento della rata Imu ex art. 1, comma 4-septies, d.l. n. 125 del 2020, conv. in l. n. 159 del 2020), oltreché la “regolarizzazione” per gli anni 2016-2019 (cfr. anche la scheda dell’affidamento per il 2020, che richiama il “Servizio di supporto alla corretta contribuzione Imu 2020 e predisposizione banca dati Imu-Tasi 2015-19 - solleciti Tari 2015”).

Non rileva di per sé, in senso inverso, il riferimento testuale agli “avvisi di accertamento Imu-Tasi 2015”, atteso che detto riferimento, come già anticipato, è subito dopo specificato e declinato in termini di “predisposizione banca dati” (coerente con tale prospettiva risulta, tra l’altro, la stessa fattura emessa dalla Kibernetes, in cui si richiama l’attività di “Realizzazione del progetto di supporto ai cittadini […] alla corretta contribuzione tributaria per anno 2020 attraverso il portale del cittadino (soluzione WEB) e cassetto fiscale con predisposizione funzionale della banca dati alla situazione attuale”).

Il risalto assunto, nell’ambito dell’attività prestata, dalla realizzazione degli strumenti a servizio e supporto dei contribuenti (fra cui la piattaforma telematica) emerge peraltro anche - in termini esecutivi - dalle coerenti pagine web del profilo istituzionale del Comune relative allo sportello telematico del contribuente, oltreché dalle corrispondenti notizie di stampa (a prescindere peraltro dal progetto tecnico della xxxxxxxxx, sub doc. 2 fasc. Tar della controinteressata - in cui è presente tra l’altro, si rileva per completezza, un’indicazione di data, in sé non contestata dall’appellante - che dà conto dei suddetti servizi ai cittadini, fra cui il nuovo sportello on-line del contribuente).

Lo stesso è a dirsi anche per l’affidamento disposto nel 2019, in cui l’attività (pure affidata con Richiesta d’offerta), oltre a ricomprendere profili inerenti all’accertamento, è concentrata - quanto alla “banca dati” - all’“aggiornamento del patrimonio informativo Imu e Tasi per l’anno d’imposta 2014, finalizzata al recupero dei fenomeni evasivi/elusivi e l’allargamento della platea contributiva”, mentre il nuovo affidamento prevede una piattaforma e banca dati anche per attività fisiologica e vario supporto al contribuente, includendo del resto pure i “Servizi ai cittadini alla Corretta Contribuzione IMU 2020”, oltreché di regolarizzazione annualità 2016-2019 (cfr. peraltro, al riguardo, per la presentazione del servizio di cd. “sportello del contribuente”, anche la corrispondenza fra la xxxxxxxxx e il Comune, oltre alle pagine del sito istituzionale di quest’ultimo e alle citate comunicazioni di stampa).

Nessuna specifica attività di assistenza e supporto ai contribuenti era del resto prevista nell’affidamento del 2019, tanto meno nella fase fisiologica di liquidazione e versamento delle imposte o di regolarizzazione, né attività di cd. “sportello del contribuente”, che spiccano invece, alla luce di quanto suindicato, nell’affidamento qui controverso.

In tale contesto, la prevista durata di un anno dell’affidamento non è di per sé sola determinante, essendo comunque appurato l’ormai intervenuto esaurimento dell’affidamento - profilo che attiene al rapporto fra l’affidataria e l’amministrazione - in un contesto nel quale tra l’altro le prestazioni affidate erano focalizzate su specifici oggetti realizzabili anche in un diverso tempo (cfr., peraltro, la scheda dell’affidamento, dalla quale risulta che il corrispettivo è determinato “a corpo”) e rispetto ai quali l’assistenza continuativa - in particolare per la contribuzione per l’Imu 2020 (“Servizi ai cittadini alla Corretta Contribuzione IMU 2020”) - è stata in effetti prestata dalla xxxxxxxxx in favore dei contribuenti anche per il suddetto periodo di proroga normativa (ciò a prescindere dalla detta offerta della xxxxxxxxx, richiamata anche dai chiarimenti resi dal Comune, che prevede un’attività di supporto all’ufficio tributi comunale per un periodo di dieci settimane).

In tale contesto, dunque, benché possa effettivamente scorgersi qualche profilo di sovrapponibilità fra i contenuti dei vari affidamenti, nonché delle aporie nei documenti relativi all’affidamento (su cui v. anche infrasub § 3.1.1), può ritenersi nel complesso - alla luce degli elementi sopra indicati - che l’azione amministrativa si ponga ancora entro il limite della legittimità rispetto al principio della rotazione.

  1. ……………….




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