Pubblica amministrazione  -  Gabriele Gentilini  -  20/04/2024

Progettazione appalti di forniture di beni e servizi, parere del Servizio Supporto Giuridico del M.i.t. Codice identificativo nr 2442 del 17/04/2024

Di certo interessante il provvedimento consultivo di cui all'oggetto, promanato dal ministero infrastrutture e trasporti in merito alla progettazione per i beni ed i servizi.

In maniera equidistante rispetto alla precedente legislazione anche il d lgs 36/2024 prevede che (comma 12 art. 41) la progettazione di servizi e forniture è articolata in un unico livello ed è predisposta dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti mediante propri dipendenti in servizio. 

D'altra parte non è da escludersi che un'amministrazione non abbia appropriate ed idonee risorse per la progettazione in parola per cui occorre capire come il responsabile unico del progetto (RUP) per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l’esecuzione di ciascuna procedura soggetta al codice, può fare per sopperire alla specifica fare.

D'altra parte lo stesso allegato I.2 - attività del RUP, prevede che lo stesso, anche avvalendosi dei responsabili di fase nominati ai sensi dell’articolo 15, comma 4, del codice, coordina il processo realizzativo dell’intervento pubblico nel rispetto dei tempi, dei costi preventivati, della qualità richiesta, della manutenzione programmata. Per la fase dell’esecuzione vigila, in particolare, sul rispetto delle norme poste a presidio della sicurezza e della salute dei lavoratori ed esercita altresì tutte le competenze che gli sono attribuite da specifiche disposizioni del codice e, in ogni caso, svolge tutti i compiti relativi alla realizzazione dell’intervento pubblico che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti.

Lo stesso comma 6 del predetto art. 15 del d lgs 36/2024 prevede che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono istituire una struttura di supporto al RUP, e possono destinare risorse finanziarie non superiori all’1 per cento dell’importo posto a base di gara per l’affidamento diretto da parte del RUP di incarichi di assistenza al medesimo. 

Al di là delle ipotesi di soluzione della specifica casistica richiamate e confermate nel parere in oggetto, qualora non sia comunque possibile provvedere altrimenti, motivando adeguatamente si potrà ricorrere a professionalità esterne, nel rispetto delle procedure previste dal nuovo codice e pertanto in tal senso non è escluso che si possa ricorrere, come da norma, all'affidamento diretto di un servizio di assistenza alla fattibilità progettuale per costituire i capitolati afferenti ad una fornitura di beni o di servizi.

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Argomenti: Progettazione
   
Oggetto: Progettazione di servizi e forniture
Quesito:

Il comma 12 dell’art. 41 del D.lgs 36/2023 stabilisce che “la progettazione di servizi e forniture è articolata in un unico livello ed è predisposta dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti mediante propri dipendenti in servizio”. Qualora la stazione appaltante si trovi in una situazione di grave carenza di personale, tale per cui la progettazione tramite propri di pendenti non sia possibile senza recare pregiudizio all’ordinario assolvimento delle funzioni di istituto o nel caso in cui la medesima stazione appaltante non disponga di figure in possesso di adeguata professionalità in relazione al servizio o fornitura da progettare, è possibile ricorrere a professionalità esterne, seguendo le procedure previste dal nuovo codice?

Risposta aggiornata

Relativamente alla questione sottoposta, per le problematiche organizzative da voi illustrate preliminarmente si ricorda che per ogni intervento pubblico da realizzare mediante un contratto deve essere nominato il Rup, che nel nuovo codice è il Responsabile unico del progetto (art. 15 co. 1 d. lgs 36/2023) per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l’esecuzione. Il Rup è scelto tra i dipendenti assunti, anche a tempo determinato, della stazione appaltante in possesso dei requisiti di cui all’allegato I.2 (co.2), e assicura il completamento dell’intervento nei termini previsti e nel rispetto degli obiettivi assegnati, svolgendo tutte le attività indicate nell’allegato I.2 o che siano comunque necessarie ove non di competenza di altri organi (co.5). Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono istituire una struttura di supporto al RUP, e possono destinare risorse finanziarie non superiori all’1 per cento dell’importo posto a base di gara per l’affidamento diretto da parte del RUP di incarichi di assistenza al medesimo. (co 6). Pertanto, considerato anche si tratta di forniture e servizi, la questione in esame deve essere ricondotta nell’ambito delle attività del Rup individuato per l’intervento, tenuto conto che, come previsto nell’allegato I.2, il Rup “esercita altresì tutte le competenze che gli vengono attribuite da specifiche disposizioni del codice e, in ogni caso, svolge tutti i compiti relativi alla fase di affidamento che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti”. Tuttavia, in caso persistano le problematiche organizzative da voi illustrate, la stazione appaltante potrà ricorrere all’attività di committenza ausiliaria nonchè al supporto di altre stazioni appaltanti qualificate per il livello richiesto, ovvero ricorrere alle consultazioni preliminari di mercato di cui all’art. 77 del codice, dirette a fornire elementi utili per la predisposizione della documentazione di gara ed in particolare del capitolato speciale di appalto. Infine, qualora non sia comunque possibile provvedere altrimenti, motivando adeguatamente si potrà ricorrere a professionalità esterne, nel rispetto delle procedure previste dal nuovo codice.




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